ISSN 2385-1376
Testo massima
Si pubblica la tabella con indicazione dei contributi da versare per l’esame delle banche dati ex art.492 bis cpc
L’intervento in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare – ex art.492 bis cpc – entra finalmente in campo.
Dopo una serie di dubbi nati da una erronea interpretazione della norma per cui l’Agenzia dell’Entrata ha ritenuto per lungo tempo che: “le nuove disposizioni normative non contemplano ipotesi di accesso all’Archivio dei rapporti finanziati per le quali non sono ancora definite le modalità operative”, è finalmente intervenuto il legislatore a rendere le giuste chiarificazioni.
Invero, con il dl 83/2015, è stata ampliato la portata operativa dell’art.492 bis cpc, prevedendo che:
“Art. 14 Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni (
)
a) all’articolo 155-quinquies (
) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati. (
)”
L’Agenzia delle Entrate finalmente fornisce le prime risposte dando impulso alle istanze conseguite, consentendo al creditore di interrogare telematicamente le banche dati di cui all’art.492 bis previo pagamento dei tributi speciali.
Si allega, a titolo esemplificativo, TABELLA CON INDICAZIONE DEI COSTI NECESSARI PER L’ACCESSO ALLE DETTE BANCHE DATI
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 450/2015