In un’azione di ripetizione dell’indebito bancario, l’attore ha l’onere di dimostrare, attraverso la produzione del contratto e degli estratti conto, l’asserita mancanza di pattuizioni contrattuali e l’anatocismo illecito. Né può supplire ai fini della corretta ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. la richiesta di emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata nell’atto di citazione in mancanza di apposita istanza ex art. 119 TUB, ovvero il richiamo al criterio della “vicinanza della prova”. Neppure è sufficiente l’allegazione di una perizia di parte, che ha mero valore indiziario, al pari di un documento di provenienza di un terzo, e che, di conseguenza, è liberamente apprezzabile nel giudizio.
In assenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa “ripetitoria”, si potrebbe – al più – stornare solo l’anatocismo, in quanto risultante anche dagli estratti conto. Ciò però non è possibile per i contratti successivi al 2000, periodo nel quale le parti ben potevano pattuire l’anatocismo, sebbene a determinate condizioni.
È sfuggito, infatti, alla scure della Corte Costituzionale l’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 – pur ritenuto incostituzionale per eccesso di delega nella parte in cui legittimava le banche a pretendere per il passato gli interessi passivi ogni tre mesi (c.d. anatocismo bancario) – laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”.
L’interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9 febbraio 2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l’adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), ritenendo all’uopo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Piacenza, Giudice Mariachiara Vanini, con la sentenza n. 222 resa il 29 aprile 2020.
Nell’ambito di una lunga controversia fra una banca ed una società correntista, il Tribunale emiliano ha riaffermato un principio ormai consolidato nel contenzioso bancario, quale quello dell’onere della prova in capo all’attore nelle azioni di ripetizione di indebito: quando il correntista agisce direttamente al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell’intero o di una parte del contratto ed eventualmente anche al fine di ottenere la restituzione degli importi pagati, grava sullo stesso l’onere di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della sua pretesa.
La conferma di tale principio è resa ancor più patente dalla circostanza che sia intervenuta dopo l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio (disposta dal precedente giudice assegnatario del fascicolo e che ben poteva essere evitata). Tra l’altro, proprio il Consulente, con la sua relazione contabile, aveva poi ritenuto insufficienti ai fini delle indagini i soli estratti conto scalari presentati dalla società correntista.
Dunque, quando il correntista agisce in giudizio ex art. 2033 c.c. non può sottrarsi all’onere probatorio di ricostruire puntualmente le pattuizioni contrattuali (con la produzione del contratto) e l’andamento del rapporto (con l’allegazione degli estratti conto integrali).
Il principio, che naturalmente può trovare “mitigazione” in relazione ai canoni di buona fede e di possibilità oggettiva della produzione (almeno nel senso di valutare complessivamente l’attività istruttoria condotta dal cliente nella fase stragiudiziale), non può però essere “vanificato” dall’accoglimento di una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata in sede di introduzione del giudizio – e non preceduta da un’istanza ex art. 119 TUB – né da un’applicazione indiscriminata del criterio di “vicinanza della prova”, peraltro non esauribile semplicisticamente nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti.
Interessante, poi, quanto affermato dal Giudice, con il provvedimento de quo, in tema di anatocismo bancario. In particolare, il Tribunale ha interpretato dal punto di vista sistematico la sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, con cui è stata dichiarata incostituzionale la norma (l’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999) che ha legittimato le banche a pretendere per il passato gli interessi passivi ogni tre mesi (c.d. anatocismo bancario), per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava “una disciplina retroattiva e genericamente validante” delle clausole anatocistiche. Il comma 3 conteneva due norme: la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati e la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. Tale disposizione aveva permesso agli istituti di credito di “salvare” retroattivamente la prassi del calcolo trimestrale degli interessi a debito, nei confronti dei clienti, a fronte del pagamento solo annuale degli interessi a credito della stessa. In seguito a tale pronuncia della Corte Costituzionale, numerosi sono stati i giudizi attivati dai correntisti nei confronti delle banche per chiedere la restituzione giudiziale di quanto indebitamente pagato.
Tuttavia, nella sentenza della Corte Costituzionale nessuna censura è stata mossa in ordine alla seconda norma contenuta nell’art. 25, comma 3, in esame, e cioè alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. Pertanto, a fronte di una interpretazione globale della pronuncia della Consulta, nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa, dandone avviso con opportune forme di pubblicità. Diversamente, parte della giurisprudenza di merito nel corso degli ultimi anni ha ritenuto necessario, ai fini dell’esigibilità degli interessi capitalizzati, una ricontrattualizzazione ad hoc, svuotando di finalità e contenuto proprio la norma disciplinante l’adeguamento tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni.
L’interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9 febbraio 2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l’adeguamento dei contratti in essere, perché tale facoltà trova fondamento nell’ampia delega conferita dall’art. 25, comma 2, d.lgs. 342/1999. Tale disposizione, infatti, ha aggiunto il comma 2 all’art. 120 TUB, prevedendo espressamente la possibilità di applicare interessi sugli interessi nell’ambito dell’attività bancaria e così derogando implicitamente al divieto posto dall’art. 1283 c.c. Le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici sono state demandate al CICR, che ha provveduto proprio con la citata delibera.
Nel caso di specie, vertendosi in tema di rapporti sorti nel 2001, ben poteva presumersi – in mancanza di altri elementi prodotti dall’attore – la legittimità della capitalizzazione in conto.
In applicazione degli epigrafati principi, posta l’assenza di prova a supporto anche delle ulteriori doglianze (illegittimità della c.m.s., usura, illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi e relativo danno patrimoniale), il Tribunale ha rigettato in toto la domanda della società attrice.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO: NON È PEGGIORATIVO IL PASSAGGIO AL REGIME DELLA TRIMESTRALIZZAZIONE PER GLI INTERESSI POST CICR 2000
LA PRONUNCIA IN ESAME SI PONE IN CONTRASTO CON IL RECENTE ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SENT N. 26779/2019)
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 11.12.2019 | n.1877
ANATOCISMO: PER I CONTRATTI PRECEDENTI AL 22 APRILE 2000, È EFFICACE SOLO IN PRESENZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
LA POSSIBILITÀ DI ADEGUARLI È ESCLUSA A SEGUITO DELLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TERZO COMMA DELL’ART. 25, D.LGS. N. 342/1999
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 21.10.2019 | n.26769
ANATOCISMO: LA DELIBERA CICR 9.2.2000 È OPERATIVA FINO ALLA SOSTITUZIONE AVVENUTA IL 3.8.2016
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE LEGITTIMA FINO AL 30.09.2016
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Renato Cameli | 28.01.2019 | n.141
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno