ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata da Emilia Francesca Arturi Avvocato del Foro di Cosenza
Non possono essere valorizzate le contestazioni inerenti alla validità della clausola anatocistica, per effetto della disciplina di riforma introdotta con la legge di stabilità 2014, che ha modificato la previsione di cui all’art.120 TUB, considerato che, in difetto della delibera CICR, dubbia appare l’operatività di detta previsione.
Così si è pronunciato il Tribunale di Cosenza, con l’ordinanza del 27 maggio 2015, primo provvedimento a porsi in netto contrasto con le note ordinanze del Tribunale di Milano in materia di anatocismo, che nel mese di aprile avevano messo in “allerta” il sistema bancario.
Il nuovo divieto di anatocismo, sancito (in verità con una formulazione infelice) dalla legge di stabilità 2014, non sarebbe immediatamente operativo, in mancanza della delibera CICR chiamata a stabilirne le modalità applicative.
Come noto, il comma 2 dell’art. 120 del Testo Unico Bancario, sul quale è intervenuto il legislatore sul finire del 2013, si esprime nei seguenti termini:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale“.
L’oscura formulazione del periodo sub b) ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale – al quale assistiamo oggi – circa la possibilità di ritenere il divieto di anatocismo immediatamente operativo, ovvero intendere come necessario l’intervento del CICR, volto a stabilire “modalità e criteri” per la relativa applicazione.
I rischi dell’adesione ad un’opzione tranciante come quella adottata dal Tribunale di Milano nelle richiamate ordinanze sono stati ampiamente affrontati sulle pagine web di questa rivista, con la pubblicazione del contributo del Prof. Maimeri dal titolo “ART. 120, COMMA 2, TUB E LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI MILANO” (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-120-comma-2-tub-e-le-decisioni-del-tribunale-di-milano.html).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 280/2015