Pur nella diversa funzione assolta dai due contratti, devono ritenersi applicabili al conto corrente bancario anche quelle disposizioni del conto corrente ordinario non espressamente richiamate dall’art. 1857 c.c., in quanto l’art. 1852 c.c., parlando di operazioni bancarie “regolate in conto corrente”, non può che riferirsi alla nozione di conto corrente fornita dall’art. 1823 c.c.
Pertanto, nonostante l’art. 1852 c.c. precisi che nel conto corrente bancario il credito del correntista è sempre esigibile, diversamente da quanto accade nel conto corrente ordinario, ove i crediti risultano inesigibili sino alla chiusura del conto ai sensi dell’art. 1823 co. 1 c.c., non si ravvisano ostacoli ad ammettere che anche nel conto corrente bancario, qualora alla chiusura del conto non sia richiesto il pagamento, il saldo medesimo, comprensivo di capitale, interessi e spese, venga considerato quale prima rimessa del nuovo periodo, destinata a sua volta a produrre interessi così come previsto dagli artt. 1823 e 1825 c.c..
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