ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per il contributo redazionale l’Avv. Daria Gentili del foro di Siena
Si segnalano due recenti sentenze che, nel solco di altri precedenti in argomento (Tribunale Siena 7/7/2014 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-l-onere-di-provare-l-effettuazione-di-rimesse-solutorie-grava-sul-correntista-attore.html, Tribunale di Livorno 5/8/2014 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-infondata-se-il-conto-e-ancora-aperto.html, e Tribunale Padova 31/7/2014 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-infondata-se-il-conto-corrente-e-affidato.html ), consultabili su questa Rivista, ribadiscono alcuni principi in tema di onere della prova nelle azioni di ripetizione di indebiti pagamenti ex art. 2033 c.c., di interessi anatocistici e/o di altre (illegittime) condizioni bancarie e, diremo conseguentemente, di prescrizione, che trovano sempre maggior seguito da parte della giurisprudenza.
Tali criteri appaiono perfettamente conformi al filone interpretativo inaugurato dalla Suprema Corte con la nota sentenza delle Sezioni Unite 24418/2010, ma l’indubbio merito della richiamata giurisprudenza risiede nel fatto di aver contribuito a dissipare gli equivoci interpretativi che avevano accompagnato la pronuncia sin dalla sua pubblicazione e a risolvere alcune questioni spesso dibattute nella fase istruttoria e segnatamente di CTU.
Si veda in particolare quanto si afferma nella sentenza del Tribunale di Siena, dott.ssa Giulia Capannoli, n. 820 del 01.09.2015, alla pag. 4 “.. sempre in tema di rimessa solutoria o ripristinatoria, le parti attrici hanno eccepito la genericità dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta che non avrebbe specificato la natura dei pagamenti. Senza considerare che tale specificazione è stata effettuata in corso di causa, ancor prima si deve in ogni caso osservare che la convenuta ha validamente formulato l’eccezione, in quanto è colui che agisce in ripetizione a dovere dimostrare di aver effettuato dei pagamenti mentre l’eccezione di prescrizione è validamente sollevata ove la convenuta alleghi il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare.”
La stessa decisione recepisce inoltre la tesi secondo cui, in presenza di conto corrente aperto l’azione di ripetizione indebito è inammissibile (Cass. n.798/2013), a meno che l’attore non dimostri l’esistenza di versamenti solutori.
Da sottolineare ci sembra, per finire, anche il passaggio che il Giudice dedica alla consulenza di parte attrice specificando che questa non evidenzia il carattere solutorio delle rimesse “
onde la domanda di ripetizione non può essere accolta né può essere disposta CTU che avrebbe carattere meramente esplorativo. “.
A tale ultimo riguardo anche il Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò, n. 602 del 07.08.2015, reputa la CTU, in casi del genere, meramente esplorativa e si sofferma sull’onere della prova che avrebbe dovuto essere assolto dalla parte attrice in ripetizione, censurando che la stessa non aveva fornito dimostrazione che il conto fosse stato chiuso, o che vi accedesse una apertura di credito o che vi fossero confluite rimesse allo scoperto, ciò in funzione della individuazione di quei presupposti oggettivi dell’azione di ripetizione che si legge “in caso di semplici annotazioni a debito, non seguite da versamento a copertura o nel caso di versamenti su conto corrente non scoperto” non sussistono, in quanto l’azione di ripetizione “non può ancora considerarsi nata e, conseguentemente non può essere assoggettata ad alcun termine di prescrizione, come appunto precisato dalle Sez. Unite. In questi casi si pone tutt’al più un problema di rideterminazione del saldo passivo, dopo aver eliminato quelle annotazioni a debito derivanti da un titolo nullo, ma la relativa azione si risolve in una azione di accertamento mero, la quale tuttavia presuppone anch’essa che siano individuate le rimesse che andrebbero annullate“.
La sentenza del Tribunale di Lecco offre spunti interessanti anche nel commentare gli aspetti allegatori e probatori sottesi alla prescrizione.
In conformità alla corretta distribuzione dei relativi oneri nell’ambito del processo, il Tribunale evita di giungere alla distorta conclusione che la mancata prova dell’esistenza di rimesse solutorie nuoce solo al convenuto, il quale soccombe sull’eccezione di prescrizione proprio in conseguenza della mancata dimostrazione dei presupposti della domanda.
Se non vi è prova di pagamenti, non vi è prescrizione perché manca l’oggetto stesso della pretesa ripetitoria.
Altro aspetto che ci pare opportuno evidenziare nella sentenza del Tribunale di Lecco riguarda l’affermazione della legittima applicazione delle Istruzioni di Vigilanza della Banca D’Italia, e, segnatamente, delle modalità di determinazione del TEG per il calcolo del tasso soglia con particolare riferimento alla distinzione dei periodi ante applicazione Legge n. 2/2009 ai fini dell’inserimento o meno, nella relativa formula, della Commissione di Massimo Scoperto, o ancora il riconoscimento che l’adeguamento operato dalle Banche post 2000 della periodicità della capitalizzazione (oggi trimestrale sia per i saldi e debito che a credito) rappresenti una regolamentazione più favorevole rispetto alla precedente prassi di capitalizzare a debito del cliente ogni tre mesi e a credito una volta all’anno, con conseguente ammissibilità dell’anatocismo trimestrale degli interessi attivi e passivi senza necessità di specifica approvazione scritta della clausola da parte del cliente.
Testo del provvedimento
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