Con un comunicato diramato lo scorso 5 agosto sul proprio sito web, il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’attesa delibera CICR di attuazione dell’art. 120, secondo comma, TUB.
Il provvedimento del Comitato Interministeriale, che andrà a disciplinare nel dettaglio il complesso regime della capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, giunge all’esito di un intricato iter normativo e giurisprudenziale, che ha visto – da ultimo – l’ennesima modifica dell’art. 120, secondo comma, TUB, per effetto dell’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).
La citata disposizione della legislazione bancaria, infatti, era stata già oggetto di riforma con la “Legge di Stabilità per il 2014” (art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147), ma con una formulazione “infelice”, che lo stesso CICR aveva “faticato” a tradurre rapidamente in termini operativi.
Ne era sorto un “feroce” dibattito dottrinale e giurisprudenziale, atteso che la novella del 2013-2014 sembrava – prima facie – aver posto un definitivo “stop” alla pratica dell’anatocismo bancario, alimentando il contenzioso in danno degli istituti di credito, trovatisi nell’impossibilità oggettiva di adeguare rapidamente i sistemi contabili, in assenza della normazione di dettaglio.
In assenza di un intevento chiarificatore del CICR (al quale la stessa infelice formulazione dell’art. 120 TUB demandava la disciplina delle modalità “operative”), la giurisprudenza aveva inizialmente accolto le azioni inibitorie promosse da associazioni consumeristiche, volte ad impedire la pratica anatocistica nei rapporti in essere, sin dall’entrata in vigore della legge 147/2013.
Il nuovo testo del comma 2 dell’articolo 120 del TUB demanda al CICR l’individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo che:
– nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
– gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
– gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
– il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la proposta di delibera stabilisce:
– che gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
– che, in linea con la legge, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento gli interessi debitori divengono esigibili dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno trenta giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
-che, ribadendo quanto già previsto in norma primaria; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).
Il CICR prevede, infine, che gli intermediari applichino la delibera a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016.
In allegato il testo approvato dal CICR in data 3 agosto 2016.
FONTE: www.mef.gov.it
Per approfondimenti si veda, ex multis:
ANATOCISMO: “nuovo” art. 120 TUB di dubbia applicazione (Ordinanza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata | 05.05.2016)
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