Il testo dell’art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall’art. 1, comma 629, della legge n. 147/13 con effetto dal 1 gennaio 2014 non ha affatto introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori ed in ogni caso – pur volendo dare una diversa interpretazione – in difetto della delibera che il C.I.C.R. avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta, per cui in tale periodo ha continuato a spiegare i propri effetti la nota delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 161, comma quinto, T.U.B.
Neppure può invocarsi la vessatorietà delle clausole anatocistiche, per le seguenti considerazioni
a) sul piano normativo (l’unico ad assumere rilevanza), non vi è alcuno squilibrio, giacché, con pari periodicità, è stata garantita la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ed a favore del correntista;
b) in linea di principio, salvo limitate e tassative eccezioni, non solo nell’ambito del codice civile, ma anche nell’ambito del codice del consumo, l’equilibrio economico del contratto è irrilevante giacché, come chiarito dall’art. 34 cod. cons., “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Il dato normativo è infatti chiaro nel definire “vessatorie” le sole clausole che escludono o limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.
Così si è pronunciato il Tribunale di Cuneo, in persona del dott. Marco Lombardo, con ordinanza del 1 agosto 2017 che, nel definire un giudizio ex art. 702bis c.p.c. – fase di merito di una inibitoria cautelare ex art. 140, comma 8, Codice Consumo – ha respinto il ricorso proposto da una nota Associazione dei Consumatori per ottenere la declaratoria di illegittimità delle clausole anatocistiche contenute in contratti bancari ed il conseguente accertamento del diritto alla restituzione degli interessi capitalizzati, nonché al fine di inibire ogni forma di futura capitalizzazione degli interessi passivi.
Presupposto del ricorso, la (reclamata) immediata applicabilità del discusso secondo comma dell’art. 120 T.U.B., come novellato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), che avrebbe sancito – con dettato invero scarno e laconico – a decorrere dal 1 gennaio 2014, il divieto tout court di anatocismo nei rapporti bancari.
Il dibattito che la citata innovazione legislativa ha originato è noto, ma è opportuno richiamare il contesto normativo nel quale lo stesso si è sviluppato, secondo una ricostruzione diacronica che tenga conto altresì dell’intervento “riparatore” del legislatore del 2016, che ancora una volta è stato chiamato a riformulare il secondo comma dell’art. 120 T.U.B., anche al fine di dirimere il vasto contenzioso sorto dalla “sfortunata” novella di fine 2013.
La scansione del tormentato iter normativo che ha interessato l’art. 120 TUB si può cogliere mettendo a confronto le formulazioni del secondo comma della citata disposizione, a partire dallo “storico” intervento del 2000.
FORMULAZIONE 2000-2013 | FORMULAZIONE 2014-2016 | FORMULAZIONE 2016 |
(DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 342) | (LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147) | (DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18) |
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori | 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. | 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo. |
Da una lettura superficiale e decontestualizzata della formulazione 2014-2016 poteva ritenersi che il legislatore avesse voluto introdurre un divieto generalizzato di “anatocismo bancario”, ed invero la giurisprudenza aveva inizialmente dato credito a tale tesi, con le “discusse” ordinanze del Tribunale di Milano del 25 marzo e 3 aprile 2015, salvo poi attestarsi sulla tesi opposta – ormai da ritenersi prevalente – confermata dalla pronuncia oggi in esame.
Ed infatti, l’ambiguo dettato “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi” non poteva – da solo – indurre a ritenere immediatamente operativa una disciplina che, senza le dovute regole tecniche di attuazione (ed in presenza di un preciso richiamo ad una successiva delibera del CICR) non poteva trovare concreta applicazione.
Attenta giurisprudenza è giunta persino a notare l’incompatibilità di un siffatto (apparente) divieto con la normativa europea, ed in particolare con “il generale divieto ex art. 101, terzo paragrafo e primo paragrafo lettera C e lettera B TFUE di pratiche concordate che creino segmentazioni del mercato unico europeo o che abbiano per oggetto o effetto di limitare gli investimenti” (cfr. Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino, ordinanza del 04.08.2015).
Ed invero la difesa Banca resistente, nel giudizio che ha dato origine alla pronuncia in esame, non ha mancato di richiamare le argomentazioni a sostegno dell’impossibilità di ritenere immediatamente operativa la novella del 2013, aggiungendo la rilevante considerazione che l’ulteriore riforma del 2016 intervenuta sul testo dell’art. 120, comma secondo, T.U.B. (operato dall’art. 17 bis della l.n. n. 8.4.16. n. 49) non ha fatto che confermare la liceità della capitalizzazione degli interessi medio tempore maturati nei rapporti di conto corrente con la clientela, così smentendo la sussistenza di un divieto “assoluto” di anatocismo (salva la cadenza almeno annuale della capitalizzazione, oltre all’esplicito consenso del correntista) e facendo venir meno i presupposti invocati dall’Associazione consumeristica.
Aderendo alle prospettazioni della Banca, la pronuncia del Tribunale di Cuneo è stata, invero, ancor più radicale nel ritenere che il testo dell’art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall’art. 1, comma 629, della l.n. 147/13 con effetto dall’1.1.14, diversamente da quanto affermato dalla Associazione ricorrente, non ha affatto introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori.
Ed invero, “anche se il dato letterale è indubbiamente ambiguo, ad avviso del sottoscritto giudicante, appare evidente che il legislatore abbia inteso non già escludere, in assoluto, qualsivoglia ipotesi di capitalizzazione degli interessi debitori, ma che abbia meramente inteso escludere che gli interessi debitori, ai fini della produzione di ulteriori interessi debitori, possano essere imputati a capitale per più di una volta. In tal senso, la lett. b dell’art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall’art. 1, comma 629, della l.n. 147/13: “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sula sorte capitale”.
Dunque, ad avviso del Giudice, il riferimento alla periodica capitalizzazione appare assolutamente incompatibile con l’introduzione di un divieto radicale.
In ogni caso, altro è l’aspetto dirimente ai fini del rigetto della domanda dell’Associazione dei Consumatori: “anche volendo intendere la norma quale precetto di assoluto divieto, si deve ritenere che lo stesso, in difetto della delibera che il C.I.C.R. avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta […] piuttosto, si deve ritenere che nelle more della adottanda (e mai adottata) delibera del C.I.C.R., abbia continuato a spiegare i propri effetti la nota delibera C.I.C.R. del 9.2.00 in applicazione dell’art. 161, comma quinto, T.U.B. – secondo cui le disposizioni emanate dalle autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati sulla base delle nuove norme -, norma dettata proprio per evitare lacune di disciplina nell’ambito di un settore, quale quello dei rapporti bancari, che, in ragione della sua complessità, richiede l’adozione di norme attuative ad opera di soggetti altamente specializzati (il C.I.C.R. e la Banca d’Italia)”.
È quindi lo stesso Testo Unico Bancario ad impedire, per il tramite dell’art. 161, comma quinto, T.U.B., da ritenersi norma di carattere generale, che gli interventi riformatori sulla disciplina primaria possano trovare immediata applicazione in mancanza delle disposizioni tecniche di dettaglio, evitando pertanto pericolose “lacune normative”.
A confermare la portata generale dell’art. 161, comma quinto, TUB – prosegue il Tribunale smentendo l’eccezione dell’Associazione ricorrente – è l’art. 2, comma secondo, del d.lgs. n. 72/15 (dettato in attuazione della direttiva 2013/36/EU in materia di accesso all’attività di vigilanza prudenziale degli enti creditizi). Secondo tale articolo, infatti, da un lato, “le delibere adottate dal C.I.C.R., i decreti emanati in via di urgenza dal Ministero dell’economia e delle finanze […] ai sensi di norme abrogate o modificate del presente decreto legislativo continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia nelle corrispondenti materie” e, dall’altro lato, “rimane fermo, altresì, quanto previsto dall’art. 161, comma quanto, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.
Così sancita la non immediata precettività dell’art. 120, secondo comma, TUB – nella formulazione 2014-2016 – il Giudice piemontese si è poi soffermato sulla reclamata vessatorietà delle clausole “anatocistiche”, rigettando nettamente la doglianza dell’Associazione ricorrente, in virtù di un duplice ordine di considerazioni :
“a) sul piano normativo (l’unico […] ad assumere rilevanza), non vi è alcuno squilibrio, giacché, con pari periodicità, è stata garantita la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ed a favore del correntista;
b) in linea di principio, salvo limitate e tassative eccezioni, non solo nell’ambito del codice civile, ma anche nell’ambito del codice del consumo, l’equilibrio economico del contratto è irrilevante giacché, come chiarito dall’art. 34 cod. cons., “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Ed invero – proseguendo nella lettura della pronuncia – “le clausole anatocistiche regolano la produzione di interessi su interessi senza – come previsto dall’art. 36, lett. “b” cod. cons. – “escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.
Sulla scorta di tutte le richiamate argomentazioni, il Tribunale di Cuneo ha respinto integralmente il ricorso, dichiarando altresì l’inefficacia ex art. 669 novies cpc, comma terzo, dei provvedimenti cautelari che erano stati emessi in favore dell’Associazione dei Consumatori in limine litis.
L’ordinanza in commento va ad arricchire il corposo dibattito giurisprudenziale al quale si è dato risalto su questa Rivista con le pronunce che di seguito si elencano, tra le quali spicca una recente decisione del medesimo Tribunale di Cuneo (dott. Mauroernesto Macca, 14 luglio 2017), la quale dava atto, tra l’altro, dell’intervenuta emanazione della delibera CICR 3 agosto 2016, attuativa del nuovo art. 120, secondo comma, TUB (formulazione post 2016), confermando inevitabilmente che, in mancanza di altre delibere medio tempore assunte dallo stesso CICR, la novella del 2013, di fatto, non ha mai trovato applicazione.
Si rinvia, pertanto, alla consultazione dei seguenti precedenti:
ANATOCISMO POST 2014: LA NORMATIVA PREVIGENTE RESTA IN VIGORE SINO ALLA DELIBERA ATTUATIVA CICR DEL 2016
IMPOSSIBILE CONSIDERARE IL “NUOVO” ART. 120 TUB IMMEDIATAMENTE OPERATIVO
Sentenza | Tribunale di Cuneo, Dott. Mauroernesto Macca | 14.07.2017 | n.738
ANATOCISMO: “NUOVO” ART. 120 TUB DI DUBBIA APPLICAZIONE
RIFORMA IN “SOSPESO” SENZA LA DELIBERA CICR DI ATTUAZIONE
Ordinanza Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata 05-05-2016
ANATOCISMO: IL NUOVO ART. 120 TUB NON HA EFFICACIA IMMEDIATAMENTE OPERATIVA
L’ITER NORMATIVO DELINEATO DAL LEGISLATORE NON È GIUNTO A CONCLUSIONE
Ordinanza Tribunale di Bologna, Pres.- Rel. Giovanni Salina 25-03-2016
ANATOCISMO: L’ART. 120 TUB NON È IMMEDIATAMENTE APPLICABILE IN MANCANZA DI DELIBERA ATTUATIVA CICR
L’AMBIGUITÀ DELLA NORMA E LA NECESSITÀ DI REGOLE PRECISE PER TUTTI (ISTITUTI BANCARI ED UTENTI)
Sentenza Tribunale di Bologna, dott.ssa Anna Maria Drudi 09-12-2015
ANATOCISMO: L’ART.120 TUB NON E’ NORMA OPERATIVA – RESPINTO RECLAMO DEI COSUMATORI
LA NUOVA DISCIPLINA NON TROVA APPLICAZIONE FINO AL MOMENTO DELL’EMANAZIONE DELLA DELIBERA CICR
Tribunale di Torino, Presidente Umberto Scotti, Relatore dott.ssa Grillo ordinanza 05-08-2015
NUOVO ART.120 TUB: IL DIVIETO DELLA CAPITALIZZAZIONE È INCOMPATIBILE CON LA DISCIPLINA EUROPEA
IL GIUDICE PUÒ DISAPPLICARE LA NORMATIVA NAZIONALE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA
Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | Ordinanza | 04-08-2015
ANATOCISMO: NUOVO ART. 120 TUB – RESPINTO RECLAMO ASSOCIAZIONE CONSUMATORI
NON SUSSISTE IL PERICULUM IN MORA
Tribunale di Parma, Pres. Rogato – Rel. Vittoria | ordinanza | 30-07-2015
ANATOCISMO: IL NUOVO ART.120 TUB NON È DI IMMEDIATA APPLICAZIONE
INAMMISSIBILE LA TUTELA D’URGENZA RICHIESTA DALLE ASSOCIAZIONI CONSUMERISTICHE
Ordinanza Tribunale di Parma, dott.ssa Antonella Ioffredi 26-06-2015
ANATOCISMO: INOPERANTE IL NUOVO ART. 120 TUB IN MANCANZA DI DELIBERA CICR
RESPINTO RICORSO DI UN’ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI. NON VI SONO MOTIVI DI URGENZA
Tribunale di Torino, dott. Luca Martinat ordinanza 16-06-2015
ANATOCISMO: DUBBIA L’IMMEDIATA OPERATIVITÀ DEL NUOVO ART.120 TUB
IN MANCANZA DELLA DELIBERA CICR, VALIDA LA CLAUSOLA ANATOCISTICA
Ordinanza Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Urania Granata 27-05-2015
ART. 120, COMMA 2, TUB E LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI MILANO
ENNESIMO PASTICCIO DEL LEGISLATORE CHE GENERA DISCREDITO SULL’INTERO SISTEMA ECONOMICO – GIUDIZIARIO
Articolo giuridico Prof. Avv. Fabrizio Maimeri 24-04-2015
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno