Segnalato dallo studio Mascellaro-Fanelli
In materia di mutuo, va escluso che possa esserci capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese, dal momento che la disciplina di cui all’art. 1283 c.c. non può applicarsi al piano di ammortamento alla francese, in considerazione dell’insussistenza di un interesse giuridicamente qualificabile come scaduto e del metodo matematico-finanziario con cui si formano le rate esclude che gli interessi scaduti possano diventare capitale e producano a loro volta interessi.
La quota di interessi di ogni rata è calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì sulla quota di capitale del debito residuo che decresce progressivamente decrescente per effetto del pagamento della quota di capitale delle rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano la base di calcolo della rata successiva. Tale metodologia di formazione delle rate esclude, pertanto, che gli interessi scaduti diventino bene capitale e producano a loro volta interessi.
Il fatto che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all’italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell’obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi .
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro nella sentenza n. 275 del 02.07.2020.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ammortamento cd. “alla francese” non incorre nella violazione dell’art.1283 c.c.
Non si configura alcuna pratica anatocistica
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Pietro Errede | 15.09.2020 | n.1949
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: esclusi fenomeni anatocistici
Gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati sul capitale residuo
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio | 16.06.2021 | n.423
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