ISSN 2385-1376
Testo massima
È legittimo il comportamento dell’istituto bancario che mantenga in essere nei propri moduli contrattuali le pattuizioni anatocistiche, in quanto il tendenziale divieto ex art. 120 TUB nella sua nuova formulazione che rimanda ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi, non è immediatamente operativo, in stretta aderenza al disposto di cui all’art. 161, 5° comma, TUB.
Così si è pronunciato il Tribunale di Bologna, dott.ssa Anna Maria Drudi, con ordinanza del 09.12.2015, sulla spinosa questione dell’anatocismo bancario e del nuovo art. 120 TUB.
IL DATO NORMATIVO
Art.120 comma 2 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 TUB (come modificato dall’art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147)
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Art.161 comma 5 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 TUB
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
LA VICENDA PROCESSUALE
Una nota associazione dei consumatori ricorreva, in via di urgenza, ex artt. 37 e 140, comma 8, D.Lgs. 206/2005 (Cod. Cons.), contestando che i fogli informativi della BANCA relativi alla disciplina dei contratti di conto corrente proposti ai clienti privati, contenevano ancora, nonostante la nuova formulazione dell’art. 120 TUB, la previsione di interessi anatocistici, benché tale norma, asseritamente già operativa a decorrere dal 01.01.2014, avesse introdotto il divieto assoluto di anatocismo con obbligo di adeguamento da parte degli istituti bancari indipendentemente dall’adozione della prescritta delibera CICR per la disciplina di dettaglio.
Alla luce di ciò chiedeva:
1). di inibire all’istituto convenuto di dar corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente denominati , già in essere o da stipulare con i consumatori;
2). di ordinare alla banca l’inserimento del provvedimento sulla home page del proprio sito web;
3). la comunicazione del provvedimento ad ogni correntista consumatore;
4). la pubblicazione del provvedimento su taluni specifici quotidiani.
La banca resisteva al ricorso, evidenziando la non immediata applicabilità della nuova normativa in assenza della delibera attuativa del CICR, anche alla luce della controvertibilità dell’interpretazione dell’art. 120 TUB proposta dall’associazione consumeristica.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso evidenziando la conformità al disposto di legge del comportamento assunto dalla banca resistente per le seguenti ragioni:
1. L’attuale disposto dell’art. 120, 2° comma, TUB è PACIFICAMENTE INFELICE e foriero di ineludibile ambiguità. La riformulazione della norma e del divieto di anatocismo, che costituivano l’obiettivo dichiarato dal Legislatore nella Relazione di accompagnamento alla modifica normativa in questione, ha dato luogo a plurime pronunce giurisprudenziali fra loro difformi;
2. Non vi è dubbio che l’intenzione del legislatore sia pure parametro di riferimento interpretativo non si è compiutamente oggettivizzata nella norma in discussione, laddove la lett. b) fa riferimento a “interessi periodicamente capitalizzati” e alle “successive operazioni di capitalizzazione” e, dunque, ad una terminologia tecnica in materia bancaria che univocamente identifica l’operazione di sommatoria ad un capitale dell’interesse fruttato dal medesimo, sicchè l’indicazione normativa sembrerebbe comunque permettere quanto meno una prima operazione di capitalizzazione;
3.La giurisprudenza (Trib. Milano 25.3.2015, 3.4.2015, 1.7.2015, 29.7.2015, 5.8.2015, ma anche il recentissimo Trib. Roma 20.10.2015, oltrechè Trib. Cuneo 29.6.2015 e Trib. Biella 7.7.2015 citati da parte ricorrente), favorevole all’immediata applicazione dell’art. 120 TUB è costretta ad ammettere un “errore” del legislatore e a porre in essere un’attività di sostituzione terminologica (“CONTEGGIO” anziché “CAPITALIZZAZIONE“) che sembrerebbe autorizzata dal rilievo per cui il legislatore, a dimostrazione della “CONSAPEVOLEZZA” della distinzione fra i due termini, ha usato il primo (“CONTEGGIO”) solo sub lett. a) dell’articolo in questione;
4. È irrilevante, a fini interpretativi, la mancata conversione in legge dell’art. 31 D.L. 91/2014 che rilegittimava l’anatocismo bancario e che può essere letto come un’ovvia necessità di ripensamento a fronte delle problematiche insorte a seguito della modifica dell’art. 120 in commento;
5. È lo stesso art. 120 TUB che rimanda ad una delibera CICR le modalità ed i criteri per la produzione di interessi, sia pure con i limiti posti da essa normativa primaria, in stretta aderenza al disposto di cui all’art. 161, 5° comma, TUB (non modificato), in forza del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo“, con ciò sancendo che in tale materia l’iter legislativo non può essere definito/completato se non all’esito dell’emanazione anche della normativa secondaria;
6. Tale sistema [norma primaria (120 tub+161, V comma tub) + norma secondaria (delibera CICR) = operatività disciplina] è del tutto coerente con il superiore interesse non solo ad una normativa di carattere generale, ma anche ad una applicazione uniforme della stessa secondo regole precise per tutti (istituti bancari ed utenti), il che appare coerente con un mercato aperto ad istituti bancari di altri Stati membri dell’UE e con la circostanza che anche la precedente regolamentazione è stata subordinata alla previa emanazione della delibera CICR del 2000;
7. Ritenere che “la mancanza della delibera CICR comporta unicamente che allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile…” (Trib. Milano 9.7.15 e Trib. Roma cit.) comporta non solo, del tutto impropriamente, demandare ai singoli istituti bancari la definizione, pur temporanea, della normativa secondaria di competenza del CICR, ma attesa la pluralità delle soluzioni ipotizzabili in punto, fra gli altri, a perimetro di applicazione del divieto nonché a periodicità del conteggio e al tempo di pagamento degli interessi generare, in uno con evidenti disparità di trattamento, anche quel così elevato e conseguente contenzioso, che senz’altro il disposto generale di cui all’art. 161 cit. è destinato a prevenire;
8. Se l’obiettivo del legislatore era quello di introdurre il divieto dell’anatocismo nei rapporti bancari, deve comunque trattarsi di un divieto “regolamentato”, a fronte di una propria scelta e non di una pratica illecita in assoluto, laddove ordinariamente applicata in pressoché tutti gli stati membri europei.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni appena riportate, il Tribunale ha concluso per la conformità al disposto di legge del comportamento assunto dalla banca resistente, con assorbimento di ogni altra questione. Ha quindi rigettato il ricorso, liquidando le spese secondo la soccombenza.
IL COMMENTO
La certezza del diritto non sembra pervadere l’ordinamento italiano, anzi ormai rassegnato alla constatazione che non esistono “regole precise per tutti”.
Anzi, il caos normativo attualmente regnante, soprattutto nella disciplina dei rapporti bancari (e spesso nell’interpretazione di questa), potrebbe esemplificarsi con quel “falso storico” attribuito al regolamento della Real Marina del Regno delle Due Sicilie del 1841 (l’ordine “facite ammuina” https://it.wikipedia.org/wiki/Facite_ammuina), che così recitava:
«All’ordine Facite Ammuina, tutti coloro che stanno a prua vadano a poppa e quelli a poppa vadano a prua; quelli a dritta vadano a sinistra e quelli a sinistra vadano a dritta; tutti quelli sottocoperta salgano sul ponte, e quelli sul ponte scendano sottocoperta, passando tutti per lo stesso boccaporto;
chi non ha niente da fare, si dia da fare qua e là».
Questo è quanto sta accadendo in merito al nuovo art. 120 TUB, rispetto al quale si discute da oltre 2 anni in merito alla precettività (immediata ovvero differita all’emanazione della delibera CICR, della norma).
Sul tema, si sono generate due contrapposte teorie, che possono essere così sintentizzate:
PRIMA TEORIA – IMMEDIATA APPLICABILITÀ DELL’ART. 120 TUB A FAR DATA DAL 1.1.2014
Tale interpretazione è fondata sulla circostanza che sarebbe inutile attendere la delibera CICR, cosi come previsto dall’art. 161 quinto comma TUB, atteso che la nuova formulazione del’art. 120 avrebbe introdotto un divieto assoluto dell’anatocismo nei rapporti bancari, per cui al “legislatore secondario” non potrebbe comunque essere demandata alcuna funzione interpretativa/modificativa della norma primaria.
(Trib. Milano 25.3.2015, 3.4.2015, 1.7.2015, 29.7.2015, 5.8.2015 – Trib. Roma 20.10.2015, Trib. Cuneo 29.6.2015 Trib. Biella 7.7.2015)
SECONDA TEORIA NECESSITÀ DELLA DELIBERA CICR
L’art. 120 TUB, in combinato disposto con l’art. 161, quinto comma, individuano un meccanismo normativo per il quale è indispensabile la assunzione della delibera CICR.
La prima, più semplice considerazione a supporto è quella della specialità della materia creditizia che richiede un coordinamento maggiore e differente che può logicamente derogare al sistema giuridico ordinario (Trib. Torino 16.6.2015, Trib. Torino in sede di reclamo 5.8.2015; Trib. Parma 26.06.2015; Trib. Parma in sede di reclamo 30.7.2015; Trib. Cosenza, 27.5.2015; Trib. Siena 4.8.2015).
Vi è poi l’argomento della incompatibilità di un divieto tout court dell’anatocismo bancario con il sistema giuridico dell’Unione Europea.
Sul punto si segnala, tra le tante, proprio la pronuncia del Tribunale di Siena (4.8.2015), la quale ha evidenziato l’incompatibilità tra il dettato dell’art. 120, secondo comma TUB, che pare imporre a livello strettamente nazionale un nuovo, peculiare e più complesso sistema di contabilizzazione nei rapporti bancari di durata, e il generale divieto ex art. 101, terzo paragrafo e primo paragrafo lettera C e lettera B TFUE, per il quale “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel -b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento“.
In altri termini il divieto di cui all’art.101 TFUE è diretto ad evitare l’insorgere di pratiche concordate che creino segmentazioni del mercato unico europeo o che abbiano per oggetto o quale effetto di limitare gli investimenti, per cui il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi disposizione della legislazione interna in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima.
Vi è poi il tema della “coerenza interpretativa”, dovendosi ricordare che all’indomani della precedente riforma dell’art. 120 TUB (che pure aveva regolamentato il fenomeno della capitalizzazione, allora in senso più favorevole al sistema bancario) la nuova normativa non fu ritenuta di immediata applicazione, dovendosi attendere la nota delibera CICR del 9.2.2000.
*****
Resta il dato di “cronaca” che a distanza di ormai due anni, l’incertezza normativa continua a dominare e la delibera CICR (posta in consultazione della Banca d’Italia) non è stata ancora adottata.
L’ambiguità della nuova formulazione dell’art.120 TUB e le troppe difficoltà interpretative ed applicative della tesi che propende per l’immediata precettività, aprono la strada alla preferibilità della seconda tra le teorie appena riportate, in aderenza agli ultimi arresti giurisprudenziali e conformemente a quanto già espresso sulle pagine di questa Rivista a firma del Prof. Maimeri dal titolo “ART. 120, COMMA 2, TUB E LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI MILANO” (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-120-comma-2-tub-e-le-decisioni-del-tribunale-di-milano.html).
Appare ragionevole, in definitiva, ritenere che il “nuovo” art. 120 TUB non sia immediatamente operativo.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 665/2015