Provvedimento segnalato dall’Avv. Giuseppe Marotta del foro di Salerno
In tema di c/c bancario, quando al medesimo si applica l’art. 120, comma secondo, T.U.B. sotto la vigenza della delibera CICR del 9.2.2000 (essendo il contratto stato concluso nel 2012), quest’ultima ha “salvato “ la prassi della capitalizzazione degli interessi passivi, prevedendo una forma di reciprocità, ossia la possibilità di capitalizzare gli interessi attivi con la medesima cadenza prevista dal lato passivo, sia essa trimestrale, semestrale o annuale.
Tuttavia, tale soluzione lascia in vita una clausola bancaria, quella sulla capitalizzazione degli interessi passivi, certamente nulla e, in quanto tale, insanabile in quanto la reciprocità richiesta è del tutto fittizia.
Ciò in quanto:
– sono previsti tassi bassi e irrisori, per cui essi sono del tutto erosi dalle spese e commissioni; occorrono saldi attivi molto alti per generare interessi;
– può parlarsi di vera reciprocità solo quando, a parità di condizioni, si generano interessi sia dal lato attivo che da quello passivo del rapporto.
Ciò non accade in una fattispecie, ove modeste esposizioni debitorie generano interessi passivi, mentre modesti saldi attivi non generano alcun interesse attivo: molti rapporti di c/c bancario, oggi, non prevedono la corresponsione di interessi attivi, così da relegare il rapporto quasi al rango di un deposito irregolare.
Pertanto, ritenuto che la clausola attuativa della delibera CICR, per come concepita dalla banca, in realtà, non comporta una effettiva reciprocità di riconoscimento degli interessi attivi e passivi, così da tradire lo spirito della norma, voluta dal legislatore al fine di perequare le posizioni delle parti e di attenuare quella della banca contraente forte del rapporto, va accolta la ipotesi formulata dal c.t.u. che prevede la capitalizzazione semplice.
Ciò comporta la nullità parziale della clausola che ha disposto i criteri di calcolo, in attuazione della delibera CICR del febbraio 2000, fatto salvo il restante contratto per il principio di conservazione del negozio nullo, potendosi ritenere che le parti lo avrebbero comunque stipulato, pur con una diversa clausola.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Roberto Ricciardi, con la sentenza n. 4891 del 3 novembre 2023.
La decisione in esame ha seguito il sul seguente “iter logico e giuridico: 1) a partire dalla sentenza n. 2374/99 la Cassazione ha cominciato a dubitare della legittimità della capitalizzazione periodica prevista nei rapporti di c/c bancario, ritenendola in contrasto con il divieto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c.; 2) il legislatore è allora corso ai ripari – o forse a sostegno del ceto bancario – affidando al CICR il compito, regolarmente assolto, di approntare una modifica alla prassi bancaria, inserendo nei contratti bancari la previsione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, all’inespresso fine di salvare la clausola sulla capitalizzazione degli interessi debitori; 3) siffatta clausola, per come di fatto modificata, non soddisfa una tale finalità in quanto la periodicità è solo apparente, non riconoscendo di fatto la banca alcun interesse dal lato attivo del rapporto per la assoluta esiguità degli interessi accordati; 4) la clausola, inoltre, appare mal concepita, in quanto, al fine di garantire una vera reciprocità, avrebbe dovuto prevedere a parità di importi, positivi o negativi, la corresponsione di interessi attivi o passivi, pur di diversa entità; 5) da qui la nullità parziale della clausola inserita nella modulistica bancaria, in quanto non rispettosa della finalità per la quale era stata inserita, ossia quella di riconoscere un corrispettivo in favore del correntista, quando il conto presentava un saldo attivo; 6) ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sulla soluzione adottata dal legislatore, che ha lasciato in vita la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi mediante una clausola palesemente affetta da nullità insanabile, in quanto in evidente contrasto con la norma imperativa che pone il divieto anatocistico, di cui all’art. 1283 c.c.; 7) che la soluzione adottata lascia ancora più perplessi, ove si consideri che il “ salvataggio “ della capitalizzazione composta degli interessi viene attuato attraverso un provvedimento amministrativo, quello emanato dal CICR, e non, come doveroso, attraverso una modifica, ove giuridicamente possibile, della normativa riferibile all’anatocismo”.
In applicazione di tale ragionamento, la clausola che ha disposto i criteri di calcolo è stata dichiarata parzialmente nulla, in attuazione della delibera CICR del febbraio 2000, fatto salvo il restante contratto per il principio di conservazione del negozio nullo, potendosi ritenere che le parti lo avrebbero comunque stipulato, pur con una diversa clausola.
Pertanto, dal momento che la somma da restituire alla banca è stata rideterminata in un importo inferiore, alla luce delle già menzionate considerazioni, quest’ultima è stata condannata al pagamento di quanto corrisposto in più dagli attori, pari ad euro 5.157,81, oltre interessi legali dal primo atto di messa in mora al soddisfo, con accoglimento parziale della domanda attorea e compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA POSSIBILITÀ DI ADEGUARLI È ESCLUSA A SEGUITO DELLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TERZO COMMA DELL’ART. 25, D.LGS. N. 342/1999
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 21.10.2019 | n.26769
ANATOCISMO POST DELIBERA CICR 2000: LEGITTIMO ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci | 14.09.2018 | n.4113
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella 18.07.2016 n.3012
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino 01.06.2016 n.219
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