Non è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, a seguito dell’intervento del CICR 2000. L’innovazione peggiorativa, infatti, che richiedeva comunque una pattuizione scritta, si sarebbe verificata, nei casi probabilmente marginali, di contratti anteriori al 2000 che non prevedevano la capitalizzazione degli interessi, qualora, dopo la delibera Cicr, gli istituti di credito avessero deciso di inserirla. L’innovazione “non peggiorativa”, oggetto specifico dell’intervento normativo, era invece quella che riequilibrava le situazioni largamente diffuse di capitalizzazione asimmetrica, cioè con diversa periodicità a seconda che si trattasse di interessi attivi o passivi.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano, con la sentenza n. 1877 dell’11.12.2019.
Una società ha convenuto in giudizio una banca, con cui aveva stipulato un contratto di conto corrente a gennaio del 2000, deducendo l’applicazione, da parte dell’istituto di credito, di addebiti illegittimi per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e usura, chiedendo quindi la condanna della banca alla restituzione. L’istituto di credito si è difeso eccependo la prescrizione e la correttezza degli addebiti praticati, spingendo per il rigetto della domanda.
Il CICR, con delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito.
Per il periodo intermedio tra la delibera CICR 2000 e quella del 2016, che ha modificato l’art. 120 TUB, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 26779/2019, ha affermato che è “inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi”, giacché il raffronto deve essere effettuato tra l’assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola, e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell’intervento del CICR 2000.
Tuttavia, il Tribunale si discosta da questo orientamento, non condividendolo per una serie di motivi ben elencati in motivazione:
1) l’art. 7 della delibera Cicr fa riferimento all’essere (“condizioni precedentemente applicate”) e non al dover essere (condizioni che avrebbero dovuto essere applicate);
2) la valutazione di miglioramento/peggioramento alla luce delle nuove condizioni che occorre compiere ai fini delle modalità di entrata in vigore di queste ultime attiene al confronto tra due situazioni di fatto;
3) sia le condizioni precedentemente applicate sia le nuove condizioni di cui parla l’art. 7 sono quelle relative alla capitalizzazione degli interessi;
4) se valesse l’assunto per cui il parametro per valutare il miglioramento/peggioramento è il contratto di conto corrente “come se non avesse avuto” clausole di capitalizzazione degli interessi, davvero non si comprende quale avrebbe potuto essere, secondo la delibera Cicr, l’innovazione “non peggiorativa” (le cui modalità di comunicazione venivano disciplinate diffusamente e in prima battuta, peraltro), dal momento che la delibera si occupava, appunto, di legittimare, a certe condizioni, la capitalizzazione prima non ammessa;
5) posto che l’art. 6 della delibera prevede la necessaria approvazione per iscritto delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi o, comunque, la necessaria indicazione contrattuale della periodicità di capitalizzazione (in una logica bilaterale) solo per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, da ciò pare potersi desumere un’ulteriore indicazione nel senso per cui, ove la capitalizzazione fosse di fatto, seppure illegittimamente, praticata nei contratti stipulati in epoca anteriore, l’adeguamento dei contratti alla delibera Cicr, tramite l’inserimento di nuove clausole, potesse essere unilateralmente comunicato alla clientela, così come ha fatto la banca nel caso di specie.
L’Organo giudicante non ritiene condivisibile neppure l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25 comma III d. lgs. n. 342/1999, si sarebbe verificata una sorta di illegittimità derivata e conseguente inefficacia dell’art. 7 delibera Cicr, affermando che la norma delegata “stabilisce, con formula tipica delle norme di generale sanatoria («sono valide ed efficaci»), una indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie contenute in contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della prevista deliberazione del Cicr”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO: PER I CONTRATTI PRECEDENTI AL 22 APRILE 2000, È EFFICACE SOLO IN PRESENZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
LA POSSIBILITÀ DI ADEGUARLI È ESCLUSA A SEGUITO DELLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TERZO COMMA DELL’ART. 25, D.LGS. N. 342/1999
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 21.10.2019 | n.26769
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-per-i-contratti-precedenti-al-22-aprile-2000-e-efficace-solo-in-presenza-di-specifica-pattuizione
ANATOCISMO POST DELIBERA CICR 2000: LEGITTIMO ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci | 14.09.2018 | n.4113
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-post-delibera-cicr-2000-legittimo-anche-in-mancanza-di-specifica-pattuizione
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALI
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella 18.07.2016 n.3012
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/capitalizzazione-trimestrale-post-2000-valida-con-la-sola-pubblicazione-dellavviso-della-delibera-cicr-sulla-gazzetta-ufficiale
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