ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Francesco Mocci
A prescindere dall’interpretazione che si voglia dare al nuovo art. 120 TUB, così come modificato dalla L. 147/13 (immediatamente operativo e/o subordinato all’adozione di delibera CIRC), è da escludere la sussistenza del periculum in mora, sia con riguardo ai contratti in essere, sia rispetto a quelli futuri.
Questa la motivazione con cui il Tribunale di Parma, Pres. Rogato Rel. Vittoria, con ordinanza del 30.07.2015, ha disposto il rigetto del reclamo proposto da un’Associazione di consumatori, confermando il provvedimento reso dal medesimo Tribunale, dott.ssa Antonella Ioffredi, in data 26.06.2015 (oggetto di approfondimento in Rivista e consultabile al link http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-il-nuovo-art-120-tub-non-e-di-immediata-applicazione.html).
Le ragioni della decisione si fondano sui seguenti argomenti:
A) Mancanza di elementi “da cui desumere che la l’istituto di credito non sia in grado di restituire le somme che l’introduzione della nuova disciplina dovesse dichiarare non dovute”;
B) Adozione, da parte della Banca d’Italia, della circolare del 15.07.2015, con cui è stato imposto agli intermediari di eliminare “ogni riferimento, quale fonte normativa, alla delibera CICR del 09.02.2000, nonché a clausole di anatocismo costruite su quella regolamentazione”;
C) Esigenza di creare disparità tra gli operatori economici, “colpendo solo le banche che siano state convenute in giudizio”.
La pronuncia in commento offre un quado razionale e ad ampio raggio della problematica relativa al nuovo art. 120 TUB, il cui impianto normativo risulta ambiguo ed assolutamente contraddittorio.
La vicenda della norma de qua si arricchisce, quindi, di un provvedimento che non solo ha evitato di generare disparità di trattamento tra gli operatori economici, ma che ha altresì ben evidenziato di fatto una lacuna normativa che richiederebbe un intervento legislativo di tipo sistematico. Invero, è palese, oltre che ragionevole, che determinati meccanismo operativi richiedano un periodo tecnico di adeguamento, non potendo essere modificati istantaneamente.
La decisione in esame, pertanto, si pone in un’ottica costruttiva, prospettando una visione globale del sistema, evitando qualsivoglia protagonismo giudiziario.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi:
ART. 120, COMMA 2, TUB E LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI MILANO
ENNESIMO PASTICCIO DEL LEGISLATORE CHE GENERA DISCREDITO SULL’INTERO SISTEMA ECONOMICO – GIUDIZIARIO
Articolo giuridico | Prof. Avv. Fabrizio Maimeri | 24-04-2015
ANATOCISMO: DUBBIA L’IMMEDIATA OPERATIVITÀ DEL NUOVO ART.120 TUB
IN MANCANZA DELLA DELIBERA CICR, VALIDA LA CLAUSOLA ANATOCISTICA
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Urania Granata | 27-05-2015
ANATOCISMO: INOPERANTE IL NUOVO ART. 120 TUB IN MANCANZA DI DELIBERA CICR
RESPINTO RICORSO DI UN’ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI. NON VI SONO MOTIVI DI URGENZA
Ordinanza | Tribunale di Torino, dott. Luca Martinat | 16-06-2015
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 409/2015