ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Fausto Magi del Foro di Rimini.
La richiesta al giudice di emettere ordine di esibizione è inammissibile se volta a surrogare il mancato adempimento dell’onere della prova.
Deve essere sanzionata, ex art.96, 3 comma c.p.c., la parte che fa un uso arbitrario del servizio giustizia.
Questi principi espressi dal Tribunale di Rimini nella persona del dottor Dario Bernardi con la sentenza n. 1218 del 28/10/2014.
Nel caso di specie, due clienti di una Banca avevano concluso contratto di conto corrente sul quale erano state regolate una serie di aperture di credito in relazione alle quali si erano obbligati quali.
Su tali rapporti le parti lamentavano l’imposizione da parte della Banca di un illegittimo anatocismo trimestrale ed interessi ultralegali nonché commissioni e spese mai pattuite, domandando la dichiarazione di nullità delle relative clausole contrattuali.
La Banca, in risposta, richiedeva il rigetto delle domande attoree per la mancata produzione della documentazione contabile, necessaria a verificare la fondatezza delle deduzioni di parte attrice mosse in citazione.
Alla luce del combinato disposto dagli artt. 210 c.p.c., 118 c.p.c. e 94 disp.att. c.p.c. il Tribunale ha respinto le richieste dei clienti della Banca, in quanto questi non avevano prodotto nella fase istruttoria la documentazione a sostegno della propria tesi, documentazione che avrebbero facilmente potuto venirne in possesso tramite semplice richiesta alla Banca contraente.
In questo modo gli attori avevano agito non solo in aperta violazione del principio dell’onere della prova (poiché speravano di sostenere le proprie accuse incaricando il giudice di tale compito) ma mettevano in atto anche un uso improprio del servizio giustizia per le ragioni di seguito spiegate.
Infatti, diversamente da quanto affermato, gli interessi in misura ultralegale erano specificamente indicati nel fronte del contratto, la commissione di massimo scoperto era “sufficientemente determinata” per quanto riguardava l’extra-fido ed infine risultava impossibile dichiarare la nullità di spese di tenuta conto e commissioni in genere mai pattuite in quanto “o le spese sono pattuite e allora non sono nulle per mancanza di accordo o le stesse non sono pattuite e allora non sono presenti nel contratto”.
In ultima istanza, nonostante avessero sottoscritto un accordo di standstill, nel quale riconoscevano il debito nei confronti della banca convenuta, avevano comunque instaurato il contenzioso nei confronti della Banca.
Pertanto, il Giudice ha condannato gli attori a risarcire la Banca per il danno da “pendenze” del processo, ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché le spese di lite per l’evidente abuso del rimedio giudiziale.
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