La possibilità di adeguare i contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000 è esclusa a seguito della declaratoria di incostituzionalità del terzo comma dell’art. 25, D.Lgs. n. 342/1999, e comunque sul presupposto che l’introduzione della clausola anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali a danno del cliente, con la conseguenza che tale previsione deve essere espressamente approvata dalla clientela.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli, con l’ordinanza n. 26769 del 21.10.2019.
Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha fornito un’interpretazione in materia di anatocismo sui contratti di conto corrente sottoscritti precedentemente all’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, disciplinante l’applicazione dell’interesse composto nei rapporti di conto corrente. Prima di tale delibera, l’anatocismo bancario era vietato dal disposto dell’art. 1283 del codice civile, perché non rientrava nei c.d. “usi contrari” richiamati dall’art. 1283 c.c.
Il legislatore ha reso legittimo l’anatocismo bancario appunto con l’entrata in vigore della Delibera CICR. Questa, oltre a prevedere l’adozione della stessa periodicità per gli interessi attivi e passivi, all’art. 6 indica che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”, mentre all’art. 7, in tema di adeguamento dei contratti dispone che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Riguardo a tale disposizioni, c’è stato un ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, che i giudici di legittimità hanno provato a dirimere. Secondo alcuni, l’adozione dell’anatocismo per il periodo successivo al 22 aprile 2000 sarebbe una condizione peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, che sarebbe stato quello della capitalizzazione semplice ex art. 1283 del codice civile. Per altri, il passaggio tra i due regimi non comporterebbe di per sé un peggioramento delle condizioni contrattuali, in quanto, nella prassi, nel periodo precedente al 22 aprile 2000, solo gli interessi passivi venivano capitalizzati trimestralmente mentre quelli attivi, in genere, venivano capitalizzati ad anno (o 6 mesi) e quindi, per tale motivo, l’entrata in vigore della capitalizzazione trimestrale anche per gli interessi attivi, porterebbe un vantaggio economico al correntista.
La Cassazione ha chiarito che “la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, per cui sembra difficile negare che l’adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l’operata variazione contrattuale è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all’intera durata del rapporto”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO POST DELIBERA CICR 2000: LEGITTIMO ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci | 14.09.2018 | n.4113
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-post-delibera-cicr-2000-legittimo-anche-in-mancanza-di-specifica-pattuizione
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALI
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella 18.07.2016 n.3012
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/capitalizzazione-trimestrale-post-2000-valida-con-la-sola-pubblicazione-dellavviso-della-delibera-cicr-sulla-gazzetta-ufficiale
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino 01.06.2016 n.219
http://expartecreditoris.it/provvedimenti/capitalizzazione-interessi-e-consentita-se-paritetica-e-se-il-tasso-di-interesse-e-pattuito-espressamente-nel-contratto
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