In tema di anatocismo (POST 2000) è irrilevante una sproporzione numerica significativa di effetti fra gli interessi addebitati e quelli accreditati, essendo sufficiente la sottoscrizione della clausola di reciprocità nella capitalizzazione di interessi debitori e creditori.
L’onere della prova, nel caso sia il correntista a citare in giudizio una Banca, spetta proprio a parte attrice e non all’istituto di credito convenuto, in quanto affinchè le contestazioni mosse possano trovare accoglimento, è necessario che il correntista produca tutti i documenti contrattuali, nonché tutti gli estratti conto, afferenti i rapporti indicati nell’atto di citazione, e nel caso in cui vi siano una molteplicità di rapporti confluiti in termini di saldo e competenze trimestrali addebitate su un diverso conto corrente la documentazione non può riferirsi solo a quest’ultimo, ma deve essere prodotta con riferimento all’intera pluralità dei rapporti oggetto di contestazione, quindi anche con riferimento ai conti anticipi.
Non è legittimo procedere alla sommatoria tra interessi moratori e interessi corrispettivi ai fini del valutazione del calcolo del TSU, atteso che gli interessi moratori non rientrano nel TEGM.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari con la sentenza n.508 del 17.01.2017.
Nella fattispecie in esame una società correntista conveniva in giudizio una Banca, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con riferimento ai diversi rapporti di conto corrente stipulati precedentemente con l’istituto creditizio.
L’attrice, in particolare, lamentava l’usurarietà del contratto di apertura del conto, la violazione del divieto di anatocismo nonché l’illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
Si costituiva, ritualmente, in giudizio la Banca tramite la sua mandataria, contestando quanto ex adverso dedotto, ed in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento del saldo dell’ultimo rapporto di conto corrente, oltre che di somme non restituite riguardanti mutui chirografari.
Il giudicante, in merito alle pretese sollevate da parte attrice, si è soffermato su una pluralità di aspetti: preliminarmente, ha rilevato la mancanza di documenti a supporto della domanda attorea, osservando, come, piuttosto, la Banca convenuta, aveva prodotto tanto il contratto quanto gli estratti conto riguardanti l’ultimo rapporto di conto corrente, il cui saldo ha formato oggetto della domanda riconvenzionale.
Il Giudicante, circa l’assenza della documentazione, ha precisato che colui che agisce per la ripetizione di indebito deve produrre tutti i documenti contrattuali e tutti gli estratti conto afferenti i rapporti indicati nella citazione, non potendo, in assenza di tale documentazione, effettuare alcun tipo di valutazione.
Quanto all’asserita violazione del divieto di anatocismo, il Giudice ha ritenuto prive di pregio le pretese sollevate da parte attrice, considerando, in primo luogo la genericità delle relative domande, nonché la specifica previsione nel contratto di conto corrente della clausola concernente la periodicità della capitalizzazione.
Nel merito, il Tribunale ha specificato che in presenza di una clausola specificamente sottoscritta dal correntista attestante la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall’art. 120 secondo comma TUB, nella formulazione all’epoca vigente e o e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, non può trovare accoglimento la contestazione relativa all’addebito di interessi anatocistici, atteso che la prassi seguita dalla Banca si considera conforme alla disposizione normativa.
Relativamente alla questione sollevata da parte attrice sull’usura, il Tribunale si è parimenti pronunciato sull’infondatezza della stessa, ritenendo pienamente legittimi gli interessi applicati dalla Banca nei contratti di c/c in quanto conformi ai parametri dettati dalla Banca d’Italia.
Inoltre, il Giudice ha precisato che pur non volendo attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d’Italia, non è legittimo procedere alla sommatoria tra interessi moratori e interessi corrispettivi ai fini del valutazione del calcolo del TSU, atteso che gli interessi moratori non rientrano nel TEGM.
Infine, rispetto alle commissioni di massimo scoperto e le valute fittizie il Tribunale milanese, ritiene che, essendo espressamente pattuite, non possono essere considerate nulle, poiché rappresentative di uno sforzo economico ed organizzativo assunto dall’istituto di credito di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per l’intera durata del rapporto di affidamento, indipendentemente dal fatto che vi sia un effettivo utilizzo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dalla Banca creditrice, e rigettava le domande promosse dalla società correntista, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ANATOCISMO E INTERESSI: RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
CTU E PROBLEMATICHE APPLICATIVE
Sentenza | Tribunale di Siena, dott.ssa Giulia Capannoli Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò | 01.09.2015 | n.820, 602
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 01.06.2016 | n.219
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CORRENTISTA
IN MANCANZA DI SPECIFICHE ALLEGAZIONI È PRECLUSO L’ESAME NEL MERITO DELLA DOMANDA, NÉ PUÒ DARSI CORSO A CTU
Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, dott. Pietro Carè | 21.07.2015 |
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