Una volta affermato che, ai fini dell’art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l’intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell’entrata in vigore dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell’attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell’art. 2 della nominata delibera.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Falabella, con l’ordinanza n. 9140 del 19 maggio 2020.
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