La delibera CICR del 9/2/2000 ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l’addebito e l’accredito avvengano con la stessa periodicità. Devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, con la sentenza n. 201 del 09 marzo 2020
Una società ha convenuto in giudizio una banca sul presupposto di aver stipulato con essa un contratto di conto corrente non redatto in forma scritta. L’attrice ha chiesto l’accertamento di tutti gli elementi di invalidità ed inefficacia relativi ad interessi, spese e commissioni, nonché della violazione della forma scritta ex art. 117 TUB. La Banca si è costituita in giudizio eccependo la nullità della citazione per essere ivi contenute doglianze assolutamente generiche nonché l’infondatezza di tutte le doglianze attoree.
Il Giudice assegnatario della causa ha emesso sentenza non definitiva che è stata oggetto di appello innanzi alla Corte territoriale da parte dell’istituto di credito convenuto. La pronuncia appellata ha accertato e dichiarato la nullità del contratto per mancata sottoscrizione dell’istituto di credito.
Il Giudice al quale è stata rimessa l’istruttoria, ha, in primo luogo, evidenziato di doversi attenere a quanto statuito nella pronuncia appellata in tema di nullità contrattuale e, dunque, di doversi esprimere solo in tema di compensazione.
Orbene, il Tribunale ha evidenziato che il contratto è stato concluso nell’anno 2005, dunque in un periodo successivo all’entrata in vigore della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l’addebito e l’accredito avvengano con la stessa periodicità.
Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori; condizioni, queste, tutte rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato sub doc. 1 alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta.
Inoltre, il Giudice ha evidenziato la genericità delle doglianze relative a CMS, spese non pattuite e violazione delle regole di correttezza e buona fede è necessario sottolineare la genericità delle doglianze, che non permettono nemmeno di comprendere quando e se detti oneri siano stati effettivamente applicati dall’istituto di credito, oltre alla circostanza per la quale la lettura del documento contrattuale pare indicare precisamente tutti i costi e gli oneri collegati al contratto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Giudice ha rigettato le domande attoree condannando gli stessi, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO: NON È PEGGIORATIVO IL PASSAGGIO AL REGIME DELLA TRIMESTRALIZZAZIONE PER GLI INTERESSI POST CICR 2000
LA PRONUNCIA IN ESAME SI PONE IN CONTRASTO CON IL RECENTE ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (SENT N. 26779/2019)
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 11.12.2019 | n.1877
ANATOCISMO: PER I CONTRATTI PRECEDENTI AL 22 APRILE 2000, È EFFICACE SOLO IN PRESENZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
LA POSSIBILITÀ DI ADEGUARLI È ESCLUSA A SEGUITO DELLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TERZO COMMA DELL’ART. 25, D.LGS. N. 342/1999
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 21.10.2019 | n.26769
ANATOCISMO POST 2014: NON OPERATIVA LA NUOVA DISCIPLINA IN MANCANZA DELLA DELIBERA CICR
L’ART. 120, CO. II, T.U.B., COME SOSTITUITO DALL’ART. 1, CO. 629, LEGGE N. 147/13 È IN VIGORE DALL’1.10.2016
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Silva, Rel Bonaudi | 20.03.2019 | n.509
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