“L’entrata in vigore dell’art 120 TUB novellato dalla l. 147/2013 è subordinata alla adozione della delibera del CICR. Con tale norma infatti il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo per così dire “regolamentato”, affidando espressamente al competente comitato interministeriale l’adozione di una delibera che disciplinasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
Tale interpretazione trova, peraltro, conforto nelle seguenti considerazioni:
a) in occasione della modifica dell’art 120 TUB ad opera del D. Lvo. 342/99, si era pacificamente affermato che l’entrata in vigore della nuova normativa, che, in quel caso, sanciva la legittimità dell’anatocismo bancario alle specifiche condizioni ivi previste, era differita fino all’adozione di apposita delibera da parte del CICR, come noto, poi emanata in data 9/2/2000, il che dovrebbe portare ad analoga conclusione anche in relazione alla norma in esame;
b) il fatto che determinando la introduzione di tale norma l’abrogazione della previgente disciplina in materia di anatocismo bancario (dettata dall’art 25 del D. Lvo n. 342/99 e dalla Delibera CICR 9/2/2000) debba trovare applicazione l’art. 161 comma 5° TUB, che stabilisce che “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Da tale norma si ricava infatti il principio generale per cui in materia bancaria l’entrata in vigore della nuova disciplina primaria ove la stessa rimandi alla emanazione di una normativa secondaria fa sì che le norme sostituite continuano a trovare attuazione fino alla emanazione della normativa secondaria;
c) la circostanza che la delibera CICR 3.8.2016 emanata in attuazione dell’art 120 comma 2, TUB, come modificato dall’art. 17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, all’art 5 preveda che il suddetto decreto trovi attuazione dalle date nello stesso indicate, circostanza che dimostra la non immediata operatività della modifica dell’art 120 comma 2° TUB.”
Questi i principi espressi dal Tribunale di Livorno, Giudice Franco Pastorelli, con la sentenza n. 560 del 15.05.2018.
Nella fattispecie in esame una società debitrice ed i suoi fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, in data 31.03.2016, deducendo, in particolare, che la somma ingiunta non fosse dovuta per essere stati calcolati interessi anatocistici, per il periodo successivo al 01.01.2014, vietati ai sensi della legge 147/2013.
Relativamente alla suddetta doglianza, il Giudice, ha, in primis, evidenziato come la legge 147/2013 abbia modificato l’art 120 comma 2° del TUB (poi successivamente rimodificato dall’art. 17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49) nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La modifica normativa ha originato un dibattito giurisprudenziale in quanto una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto il divieto immediatamente operativo mentre un’altra parte della giurisprudenza ha sostenuto che l’entrata in vigore della norma fosse subordinata all’adozione da parte del CICR della delibera evocata dal comma 2 dell’art 120 TUB.
Il Tribunale ha aderito all’orientamento giurisprudenziale da ultimo citato sul presupposto che con l’art. 120, co. 2, TUB, il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo “regolamentato”, affidando espressamente al competente comitato interministeriale l’adozione di una delibera che disciplinasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
In particolare il Giudice ha specificato che tale interpretazione trova il suo fondamento, oltre che nel dato letterale, anche nel fatto che l’introduzione di tale norma ha determinato l’abrogazione della previgente disciplina in materia di anatocismo bancario (dettata dall’art 25 del D. Lvo n. 342/99 e dalla Delibera CICR 9/2/2000) con la conseguente applicazione dell’art. 161, comma 5, TUB secondo cui, in materia bancaria, l’entrata in vigore della nuova disciplina primaria, ove la stessa rimandi alla emanazione di una normativa secondaria, fa sì che le norme sostituite continuino a trovare attuazione fino alla emanazione della normativa secondaria.
In ultimo luogo, il Tribunale adìto ha ritenuto che la circostanza che la delibera CICR 3.8.2016 emanata in attuazione dell’art 120, comma 2°, TUB, all’art 5 preveda che il suddetto decreto trovi attuazione dalle date nello stesso indicate, è un’ulteriore dimostrazione della non immediata operatività della modifica dell’art 120 comma 2° TUB.
Alla luce delle suddette argomentazioni il Tribunale di Livorno, ha rigettato la domanda attorea considerando, dunque, dovuti gli interessi anatocistici per il periodo successivo al 01.01.2014 stante la non immediata operatività della modifica apportata all’art 120 comma 2° TUB dalla L. 147/2013 subordinata all’emanazione della delibera del CICR.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO POST 2014: LA NORMATIVA PREVIGENTE RESTA IN VIGORE SINO ALLA DELIBERA ATTUATIVA CICR DEL 2016
IMPOSSIBILE CONSIDERARE IL “NUOVO” ART. 120 TUB IMMEDIATAMENTE OPERATIVO
Sentenza | Tribunale di Cuneo, Dott. Mauroernesto Macca | 14.07.2017 | n.738
ANATOCISMO: “NUOVO” ART. 120 TUB DI DUBBIA APPLICAZIONE
RIFORMA IN “SOSPESO” SENZA LA DELIBERA CICR DI ATTUAZIONE
In materia di anatocismo, appare dubbia l’operatività del divieto di cui all’art. 120 T.U.B., come risultante dalla riforma introdotta con la legge di stabilità 2014, in difetto della delibera CICR di attuazione.
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata 05-05-2016
ANATOCISMO: IL NUOVO ART. 120 TUB NON HA EFFICACIA IMMEDIATAMENTE OPERATIVA
L’ITER NORMATIVO DELINEATO DAL LEGISLATORE NON È GIUNTO A CONCLUSIONE
Ordinanza Tribunale di Bologna, Pres.- Rel. Giovanni Salina 25-03-2016
ANATOCISMO: L’ART. 120 TUB NON È IMMEDIATAMENTE APPLICABILE IN MANCANZA DI DELIBERA ATTUATIVA CICR
L’AMBIGUITÀ DELLA NORMA E LA NECESSITÀ DI REGOLE PRECISE PER TUTTI (ISTITUTI BANCARI ED UTENTI)
Sentenza Tribunale di Bologna, dott.ssa Anna Maria Drudi 09-12-2015
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