La Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 509 del 20.03.2019 nell’’ambito di una controversia tra l’ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI ed una BANCA in relazione a tre provvedimenti che avevano deciso in merito alla immediata applicazione della nuova disciplina di cui all’art. 120, co. II, T.U.B., come sostituito dall’art. 1, co. 629, legge n. 147/13, ha stabilito in modo netto che l’entrata in vigore era subordinata necessariamente alla adozione delle delibera CICR 343/16 del 3.08.2016, emessa a seguito della l’art. 17 bis della legge n. 49/2016.
In definitiva la Corte ha affermato che è indispensabile l’emissione della delibera attuativa ex art. 161 TUB in quanto consentire agli operatori bancari di procedere direttamente e in ordine sparso all’applicazione del divieto di anatocismo nei contratti con gli utenti significherebbe attribuire ai singoli istituti il potere di sostituirsi al CICR (e quindi alla normativa secondaria) e consentire –vista la pluralità di soluzioni astrattamente adottabili in punto perimetro di applicazione del divieto e periodicità del conteggio e maturazione del debito per interessi- soluzioni foriere di disparità di trattamento, con presumibile proliferare di contenzioso.
Trattandosi di una motivazione complessa e di per sè esplicativa, si ritiene opportuno trascrivere il testo del provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Renata Silva Presidente
Dott. Alfredo Grosso Consigliere
Dott. Roberta Bonaudi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. omissis /2017 R.G.
promossa in grado d’appello con citazione notificata il 29.09.2017
da:
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI
– APPELLANTE –
Contro
BANCA;
– APPELLATA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(rassegnate alla udienza del 23.10.2018)
PER PARTE APPELLANTE
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
– riformare l’Ordinanza del Trib. Cuneo del 3 agosto 2017 (RG omissis/2015) e – confermare integralmente l’Ordinanza del 29 giugno 2015 (RG omissis/2015 dott. Scarabello) e riformare l’Ordinanza del 10 agosto 2015 (RG omissis/2015) limitatamente alla compensazione integrale delle spese del giudizio.
In ogni caso, accogliere in via definitiva le seguenti domande:
– Accertare che il comportamento posto in essere da BANCA., ora omissis, descritto nel presente atto, ed in particolare la capitalizzazione degli interessi passivi maturati nell’ambito di tutti i contratti di conto corrente e di apertura di credito destinati ai consumatori (ed in particolare denominati “omissis,”, “omissis,”, “omissis,”, “omissis,”, “omissis,”, “omissis,”) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31.12.2016 è comportamento illegittimo e contrario agli interessi collettivi dei consumatori, ed in particolare “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” (art. 2, secondo comma, lett. e, C.d.C.);
– Accertare che la predisposizione, la diffusione e l’utilizzo e l’applicazione della clausola n. 7.3 contenuta nelle condizioni generali di contratto applicabili ai conti correnti destinati a consumatori (o ogni altra clausola con medesimo contenuto e diversa numerazione) adottate dalla BANCA, oggi omissis, è comportamento illegittimo e contrario agli interessi collettivi dei consumatori, ed in particolare “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” (art. 2, secondo comma, lett. e, C.d.C.);
– Accertare che i consumatori titolari dei contratti di conto corrente hanno diritto ad ottenere la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori e/o il ricalcolo del saldo del conto corrente, eliminato ogni addebito di interessi anatocistici non dovuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31.12.2016;
– inibire ai sensi dell’art. 140 lett. a) C.d.C. ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi o comunque l’applicazione di interessi anatocistici maturati nell’ambito di tutti i contratti di conto corrente e di apertura di credito destinati ai consumatori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31.12.2016, stipulati dalla BANCA S.P.A., già (ed in particolare denominati “omissis”, “omissis”, “omissis,”, “omissis”, “omissisì”, “omissis”);
– inibire la predisposizione, la diffusione e l’utilizzo e l’applicazione della clausola n. 7.3 contenuta nelle condizioni generali di contratto di conto corrente e di ogni analoga clausola con identico contenuto o effetti utilizzata dall’appellata;
– inibire l’inserimento di ogni condizione contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi maturati contenuti nei fogli informativi di ogni contratto di conto corrente e di apertura di credito, ed in particolare di quelli indicati nelle premesse del presente atto;
– ordinare alla Banca di adottare ex art. 140 lett. b) d.lgs. 206/05 tutte le misure che il Giudicante riterrà idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati che l’Associazione indica nei seguenti provvedimenti:
(i) la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet di un avviso con un estratto dell’emanando provvedimento diretto ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza 1° gennaio 2014, per tutti i Contratti di Conto Corrente è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti o ad ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31.12.2016;
(ii) l’invio di una comunicazione, anche allegata al primo estratto del conto corrente, diretta ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza 1° gennaio 2014, ed in particolare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31.12.2016, è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti o a veder il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2014;
- ordinare la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale in dimensioni non inferiori ad una pagina;
- fissare un termine ai sensi dell’art. 140 c.d.c. per l’adempimento di tutti gli obblighi che il Tribunale imporrà alla convenuta nonché
iii. determinare in misura non inferiore a 1.000,00 € la somma che le convenute dovranno corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo.
Con il favore dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario per le spese generali, CPA ed IVA di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori
PER PARTE APPELLATA
“Piaccia all’Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa,
– in via principale dichiarare inammissibile in quanto privo dell’interesse ad agire e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l’appello proposto dall’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI avverso l’ordinanza dell’1.8.2017 del Tribunale di Cuneo nonché le domande tutte proposte dall’Associazione appellante;
– in via incidentale riformare l’ordinanza del Tribunale di Cuneo del 1 agosto 2017 per le ragioni esposte in parte motiva laddove compensa integralmente tra le parti gli oneri di lite e per l’effetto condannare l’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI a restituire alla BANCA S.P.A., già omissis, l’importo di € 71.284,60 da questa pagato per la pubblicazione dell’ordinanza del Tribunale di Cuneo 26 giugno 2015, disposta dall’ordinanza medesima. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal pagamento e sino all’effettivo soddisfo.
– in ogni caso, condannare l’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO
- Con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23.11.2015 l’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI instaurava avanti al Tribunale di Cuneo il procedimento di merito per la conferma dell’ordinanza cautelare resa nei confronti della BANCA in data 29.06.2015 e confermata parzialmente in sede di reclamo dal Collegio in data 10.08.2015, provvedimenti con i quali il Tribunale aveva accolto il ricorso presentato dall’Associazione ai sensi degli artt. 140 comma 8 CDC:
1) inibendo alla resistente di dare corso a qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi sui contratti di conto corrente già in essere stipulati o stipulandi denominati “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”;
2) ordinando alla resistente di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ad inserire sulla home page del suo sito web il dispositivo dell’ordinanza resa all’esito del cautelare, nonché a darne comunicazione a ciascun correntista con le modalità previste per le comunicazioni a ciascun cliente;
3) ordinando di curare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza stessa sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “La Repubblica” e “La Stampa” in formato non inferiore a mezza pagina. In sede di reclamo veniva confermata l’ordinanza cautelare nel merito con parziale riforma in punto spese, che venivano integralmente compensate tra le parti.
L’Associazione concludeva chiedendo pertanto al Tribunale di:
Confermare integralmente l’Ordinanza del 29 giugno 2015 (RG omissis/2015 dott. Scarabello)
– Riformare l’Ordinanza del 10 agosto 2015 (RG omissis/2015) con riferimento alla compensazione integrale delle spese di procedimento;
– in ogni caso, accogliere in via definitiva le seguenti domande:
– Accertare che il comportamento posto in essere da Banca Regionale Europea S.p.A. descritto nel presente atto, ed in particolare la capitalizzazione degli interessi passivi maturati nell’ambito di tutti i contratti di conto corrente e di apertura di credito destinati ai consumatori (ed in particolare denominati “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”) è comportamento illegittimo e contrario agli interessi collettivi dei consumatori, ed in particolare “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” (art. 2, secondo comma, lett. e, C.d.C.);
– Accertare che la predisposizione, la diffusione e l’utilizzo e l’applicazione della clausola n. 7.3 contenuta nelle condizioni generali di contratto applicabili ai conti correnti destinati a consumatori (o ogni altra clausola con medesimo contenuto e diversa numerazione) adottate dalla Banca omissis è comportamento illegittimo e contrario agli interessi collettivi dei consumatori, ed in particolare “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” (art. 2, secondo comma, lett. e, C.d.C.);
– Accertare che i consumatori titolari dei contratti di conto corrente hanno diritto ad ottenere la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori e/o il ricalcolo del saldo del conto corrente, eliminato ogni addebito di interessi anatocistici non dovuti;
– inibire ai sensi dell’art. 140 lett. a) C.d.C. ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi o comunque l’applicazione di interessi anatocistici maturati nell’ambito di tutti i contratti di conto corrente e di apertura di credito destinati ai consumatori, stipulati e stipulandi dalla BANCA (ed in particolare denominati “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”, “omissis”);
– inibire la predisposizione, la diffusione e l’utilizzo e l’applicazione della clausola n. 7.3 contenuta nelle condizioni generali di contratto di conto corrente e di ogni analoga clausola con identico contenuto o effetti utilizzata dalla Banca;
– inibire l’inserimento di ogni condizione contrattuale relativa alla capitalizzazione degli interessi maturati contenuti nei fogli informativi di ogni contratto di conto corrente e di apertura di credito, ed in particolare di quelli indicati nelle premesse del presente atto;
– ordinare alla resistente di adottare ex art. 140 lett. b) d.lgs. 206/05 tutte le misure che il Giudicante riterrà idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati che la ricorrente indica nei seguenti provvedimenti:
(i) la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet di un avviso con un estratto dell’emanando provvedimento diretto ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza 1° gennaio 2014, per tutti i Contratti di Conto Corrente è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti o ad ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2014;
(ii) l’invio di una comunicazione, anche allegata al primo estratto del conto corrente, diretta ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza 1° gennaio 2014, è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti o a veder il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2014;
(iii) ordinare la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale in dimensioni non inferiori ad una pagina;
(iv) fissare un termine ai sensi dell’art. 140 c.d.c. per l’adempimento di tutti gli obblighi che il Tribunale imporrà alla convenuta nonché determinare in misura non inferiore a 1.000,00 € la somma che le convenute dovranno corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre addizionale 15% per le spese generali, CPA ed IVA di legge da distrarsi a favore dei difensori.
In funzione di tali conclusioni, la ricorrente –argomentata la propria legittimazione attiva e la giurisdizione del giudice ordinario (profili contestati dalla controparte nella fase cautelare)- deduceva:
– che l’art. 120, comma secondo, T.U.B., come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge n. 147/13 (in vigore dall’1.01.2014), aveva introdotto un generalizzato “divieto di anatocismo”, con conseguente abrogazione della “riserva bancaria di anatocismo” già operante in deroga all’art. 1283 c.c.;
– che il suddetto divieto era immediatamente operativo e doveva pertanto essere applicato anche ai contratti già in essere all’1.01.2014;
– che da quella data, la nota delibera CICR del 9.02.2000 doveva ritenersi abrogata;
– che non era applicabile l’art. 161, comma 5, T.U.B.;
– che, in ogni caso, le clausole anatocistiche dovevano ritenersi vessatorie, comportando un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi nei rapporti tra banca e correntisti (art. 33 codice del consumo) e limitando il diritto del consumatore a non vedersi capitalizzati gli interessi maturati e a non corrispondere interessi sugli interessi (art. 36 comma 2 lettera b) e art. 33 comma 2 lettera b);
– che il “nuovo art. 120 T.U.B.” (come riformato nel 2013) non era contrario rispetto all’ordinamento comunitario né contrastava con i principi della Costituzione.
- La banca, resistendo all’azione, eccepiva la litispendenza (in relazione al giudizio di merito da lei instaurato con atto di citazione notificato il 26.11.2015 avanti al Tribunale di Torino) e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente (sia perché l’ipotizzata invalidità sarebbe riconducibile alle nullità di protezione, sia perché la materia oggetto del giudizio non rientrerebbe tra quelle che possono essere oggetto di tutela inibitoria ex art. 139 CDC).
Nel merito allegava che l’art. 120, comma 2, T.U.B., peraltro caratterizzato da una ambigua formulazione, non introduceva un divieto assoluto di anatocismo e, in ogni caso, non aveva un carattere precettivo immediato, ma si limitava ad “impartire un comando al CICR”, senza alcun effetto sui rapporti bancari in difetto di perfezionamento con l’adozione della delibera CICR; che fino a tale momento era applicabile la delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 a mente dell’art. 161, comma quinto, T.U.B.; che il divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi passivi si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario e sarebbe incostituzionale per irrazionale “disparità di trattamento” con violazione degli artt. 3, 24, 41 e 47 Cost.
In corso di giudizio, attesa l’ulteriore modifica legislativa dell’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, ad opera dell’art. 17-bis, comma 1, D.L. 14.02.2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.04.2016, n. 49, la convenuta eccepiva la cessazione della materia del contendere.3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 1.08.2017 pubblicata il 3.08.2017, il Tribunale di Cuneo
a) respingeva l’eccezione di litispendenza, atteso che il ricorso era stato depositato il 23.11.2015 mentre l’atto di citazione era stato notificato il 26.11.2015;
b) respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la legittimazione delle associazioni dei consumatori ad agire in via inibitoria ex art. 140 comma 1 lettera a);
c) rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’Associazione, considerando che la contabilizzazione e l’addebito di interessi anatocistici integrava indubbiamente un comportamento lesivo degli interessi dei consumatori: anche se l’art. 139 non contemplava espressamente la materia bancaria, l’oggetto del giudizio rientrava nell’art. 2 comma 2 lettera e) (diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali, ivi compresi quelli bancari);
d) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della Banca che aveva chiesto di accertare la legittimità delle clausole anatocistiche;
e) escludeva che fosse cessata la materia del contendere a seguito dell’ultima modifica legislativa dell’art. 120 TUB per effetto dell’art. 17 bis della legge n. 49 dell’8.04.2016;
f) nel merito, affermava che il testo dell’art. 120 comma 2 TUB come novellato dall’art. 1 comma 629 della legge n. 147/13 con effetto dal 1.01.2014 non aveva affatto introdotto un generalizzato divieto di anatocismo, atteso che, secondo il tenore letterale della norma, era solo escluso che gli interessi debitori potessero essere imputati a capitale per più di una volta;
g) rigettava peraltro la domanda ritenendo che l’eventuale divieto assoluto non fosse immediatamente operativo in difetto della delibera CICR, nelle more della cui emanazione doveva ritenersi l’ultraoperatività di quella del 9.02.2000 in applicazione dell’art. 161 ultimo comma TUB; osservava che la tesi dell’Associazione -secondo cui tale ultima norma costituiva mera regola transitoria relativa alla normativa del TUB disciplinante la sua progressiva entrata in vigore- era smentita dall’art. 2 comma 2 del D. Lgs n. 72/2015;
h) escludeva che le clausole in oggetto potessero qualificarsi vessatorie, sia perché sul piano normativo, data la pari periodicità della capitalizzazione, non vi era alcuno squilibrio contrattuale, sia perché le stesse inciderebbero sull’equilibrio economico del contratto, irrilevante ai sensi dell’art. 34 CDC;
i) rigettava quindi le domande e dichiarava l’inefficacia ex art. 609 novies comma 3 c.p.c. dell’ordinanza cautelare confermata in sede di reclamo, compensando integralmente le spese di lite anche della fase cautelare, in considerazione dell’incertezza generata dalla contraddittorietà degli orientamenti giurisprudenziali in materia; comprendeva tra le spese di lite quelle sostenute dalla Banca per la pubblicazione del provvedimento cautelare (indicate in euro 71.284,60).
- Avverso tale pronuncia proponeva appello l’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI chiedendone la integrale riforma con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con il primo motivo di appello ribadiva che la corretta interpretazione dell’art. 120 TUB conduceva ad un divieto di anatocismo in vigore dal 1.01.2014; con il secondo motivo di appello sosteneva l’immediata applicabilità dell’art. 120 TUB e la inapplicabilità dell’art. 161 TUB e della delibera CICR 9.02.2009; con il terzo motivo di appello insisteva per la vessatorietà delle clausole anatocistiche contrarie alla norma imperativa di cui all’art. 120 TUB.
Si costituiva tempestivamente l’appellata BANCA eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse ad agire dell’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI; chiedeva comunque il rigetto della impugnazione e in via di appello incidentale, la riforma della ordinanza nella parte in cui compensava le spese di lite comprendendo nelle stesse il costo per la pubblicazione dell’ordinanza del Tribunale di Cuneo del 26.06.2015, con conseguente richiesta di condanna dell’appellante alla restituzione di tale somma, indicata in euro 71.284,60
All’udienza del 9.01.2018 il consigliere relatore illustrava il procedimento e la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 2.10.2018; con decreto del 28.09.2018 il Presidente della Sezione assegnava la causa al sottoscritto consigliere e fissava udienza al 23.10.2018 per i medesimi incombenti.
All’udienza del 23.10.2018 parte appellante precisava come da foglio a parte che siglato dal Presidente, diventava parte del verbale; parte appellata richiamava le conclusioni di cui in atto di costituzione.
La Corte assumeva la causa in decisione concedendo alle parti il termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del giorno 25.01.2019.
IN DIRITTO
- Oggetto del giudizio di appello.
Stante il contenuto dell’ordinanza impugnata e i motivi di appello principale e incidentale formulati dalle parti, il presente giudizio verte: * sulla interpretazione dell’art. 120 TUB come modificato dall’art. 1 comma 629 della legge n. 147/2013 sotto il duplice profilo dell’introduzione del divieto di anatocismo nei rapporti bancari e della sua immediata operatività dal 1°.01.2014 (data di entrata i vigore della legge n. 147/2013) e * sulla domanda riconvenzionale della convenuta Banca di ottenere il pagamento del costo per la pubblicazione del provvedimento cautelare.
1.1 Quanto all’eccezione di difetto di interesse ad agire dell’Associazione (“in via principale, dichiarare inammissibile in quanto privo dell’interesse ad agire..” vedi conclusioni rassegnate da parte appellata) la stessa è inammissibile.
BANCA ribadisce che, ad oggi, a seguito della nuova modifica dell’art. 120, II comma, TUB ad opera dell’art. 17 bis della legge n. 49/2016 e conseguente delibera CICR 343/16 del 3.08.2016, i provvedimenti inibitori invocati dall’Associazione non avrebbero alcun significato, atteso che la Banca ha già adottato i nuovi modelli contrattuali che regolano i rapporti con la clientela, perfettamente conformi alla nuova normativa; ne conseguirebbe che l’appellante sarebbe carente della legittimazione ad agire e dell’interesse ad agire.
Tale argomentazione (svolta in comparsa conclusionale) si risolve nella censura dell’ordinanza di primo grado che sul punto (vedi pag. 8 punto 5) aveva osservato che: Si deve quindi evidenziare che, come correttamente sostenuto dalla Associazione ricorrente, il fatto che il testo dell’art. 120, comma secondo, T.U.B., sia stato nuovamente novellato nel 2016, non determina alcuna cessazione della materia del contendere, atteso che, come si è visto, secondo la giurisprudenza, da un lato “l’esigenza di prevenzione non riguarda solo l’inserimento delle clausole nei moduli o formulari […], ma anche il prodursi, in epoca successiva [….], degli effetti che le clausole producono sono idonee a produrre nel tempo” (cfr. Cass., sent. 21.5.08, n. 13051), e, dall’altro lato, anche quando intervenga un mutamento delle condizioni contrattuali per effetto di una novella legislativa, deve pertanto ritenersi “ammissibile l’inibitoria di clausole abusive, successivamente soppresse e/o modificate, qualora esse continuino a disciplinare effetti non ancora esauriti di contratti stipulati prima della variazione delle condizioni generali” (Trib. Rimini, sent. 13.11.03, n. 1566; Trib. Roma, sent. 11.8.03; App. Roma, sent. 7.5.02). Per cui il fatto che, come dichiarato dalla resistente all’udienza del 12.1.17, e successivamente provato per documenti, la banca abbia adeguato le condizioni generali di contratto alla riforma del 2016 (cfr. docc. 1, 5, 6 e 7 fasc. resist. depositati il 17.1.17) non esclude l’attualità della controversia nei limiti in cui sussistano, ove effettivamente sussistano, rapporti ancora regolati sulla base del quadro normativo previgente.
Avendo il giudice di primo grado respinto l’eccezione difensiva della Banca già formulata avanti al Tribunale e non avendo UBI formulato sul punto un motivo di appello incidentale (che riguarda soltanto il rigetto della domanda riconvenzionale e la regolamentazione delle spese di lite), la questione non forma oggetto del presente grado di giudizio.
1.2 Ugualmente non forma oggetto del grado di appello la questione sulla vessatorietà delle clausole anatocistiche contrarie all’art. 120 TUB.
Sul punto, il giudice di primo grado respingeva la relativa censura (vedi pag. 10 punto 7 ordinanza) osservando che: Del tutto infondata, infine, si rivela la censura di vessatorietà delle capitalizzazione delle clausole anatocistiche, le quali, come si è visto, secondo la ricorrente, comporterebbero un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi nei rapporti tra banca e correntista (art. 33 cod. cons.), e limiterebbero il “diritto del consumatore a non vedersi capitalizzati gli interessi maturati e a non corrispondere interessi sugli interessi” (art. 36, comma secondo, lett. “b”, e art. 33, comma secondo, lett. “b”). Premesso che, nella prospettazione della ricorrente, il significativo squilibrio sembrerebbe dalla medesima ricondotto alla carenza di effettiva corrispettività tra i tassi di capitalizzazione (elevato tasso debitore a favore della banca, minimo tasso creditore in favore del correntista), la suddetta censura non tiene conto del fatto che:
- a) sul piano normativo (l’unico, come si dirà tra un attimo, ad assumere rilevanza), non vi è alcuno squilibrio, giacché, con pari periodicità, è stata garantita la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ed a favore del correntista;
- b) in linea di principio, salvo limitate e tassative eccezioni, non solo nell’ambito del codice civile, ma anche nell’ambito del codice del consumo, l’equilibrio economico del contratto è irrilevante giacché, come chiarito dall’art. 34 cod. cons., “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Ciò detto, le clausole anatocistiche regolano la produzione di interessi su interessi senza – come previsto dall’art. 36, lett. “b” cod. cons. – “escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.
Nell’atto di appello, l’Associazione (vedi pag. 44 e seguenti) ribadisce che le clausole anatocistiche –predisposte unilateralmente dalla Banca- determinano uno squilibrio a danno del consumatore che si vedrebbe costretto a subire gli effetti di condizioni contrattuali nulle in quanto difformi dalle norme imperative applicabili; dunque, la vessatorietà delle clausole praticate dalla Banca appellata conseguirebbe alla loro nullità per violazione della norma –inderogabile- di cui all’art. 120, comma II, TUB e non al loro contenuto oggettivo.
Come osservato dalla stessa parte appellante nella comparsa conclusionale, il (terzo) motivo di appello proposto dall’Associazione è stato formulato per scrupolo difensivo per la non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse anche parzialmente modificare la decisione del Tribunale in punto legittimazione attiva dell’associazione (vedi pag. 47 comparsa conclusionale).
Considerato che la Banca non ha impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione attiva dell’associazione ex art. 139 e 140 CDC, il terzo motivo di appello nel quale si contesta l’inapplicabilità dell’art. 37 si risolve in un’argomentazione difensiva irrilevante in questo grado poiché attinente ad una questione in ordine alla quale l’appellante è risultata vittoriosa (laddove il Tribunale ha comunque riconosciuto che l’Associazione era legittimata a chiedere i provvedimenti inibitori e ripristinatori ex art. 139 e 140 CDC in considerazione del fatto che la condotta tenuta dalla controparte era riconducibile in astratto a un comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti) senza che parte appellata abbia sul punto proposto appello incidentale. In ogni caso, il rigetto dei primi due motivi di appello comporta l’assorbimento del terzo.
- PRIMO MOTIVO D’APPELLO: la corretta interpretazione dell’art. 120 T.U.B. e il divieto di anatocismo in vigore dal 1° gennaio 2014.
2.1 Al punto 6 pag. 9 l’ordinanza impugnata osservava che: nel merito in senso stretto, il sottoscritto giudice ritiene che il testo dell’art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall’art. 1, comma 629, della l.n. 147/13 con effetto dall’1.1.14, diversamente da quanto affermato dalla Associazione ricorrente, non abbia affatto introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori. Anche se il dato letterale è indubbiamente ambiguo, ad avviso del sottoscritto giudicante, appare evidente che il legislatore abbia inteso non già escludere, in assoluto, qualsivoglia ipotesi di capitalizzazione degli interessi debitori, ma che abbia meramente inteso escludere che gli interessi debitori, ai fini della produzione di ulteriori interessi debitori, possano essere imputati a capitale per più di una volta. In tal senso, la lett. b dell’art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall’art. 1, comma 629, della l.n. 147/13: “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sula sorte capitale”. In altri termini, il riferimento alla periodica capitalizzazione appare assolutamente incompatibile con l’introduzione di un divieto radicale
Proseguiva, poi, il provvedimento osservando che, in ogni caso, anche volendo intendere la norma quale precetto di assoluto divieto, lo stesso non aveva mai assunto efficacia applicativa concreta in difetto dell’adozione della relativa delibera CICR.
2.2. Con il primo motivo di appello l’Associazione censura l’ordinanza nella parte in cui avrebbe offerto “un’inedita e originale interpretazione” dell’art. 120, II comma, TUB, affermando che tale disposizione non avrebbe avuto l’effetto di vietare tout court l’anatocismo, permettendo invece una prima (e unica) capitalizzazione degli interessi.
Ritiene l’appellante che l’interpretazione resa dal Tribunale di Cuneo sia palesemente errata, atteso che l’intenzione del legislatore di vietare l’anatocismo (interessi composti) emergeva in modo chiaro:
– dalla relazione alla proposta di legge n. 1661 che aveva portato alla introduzione dell’art. 120 TUB (“la proposta intende stabilire l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti interessi composti o interessi sugli interessi”);
– dai tentativi successivi di reintrodurre l’anatocismo fino alla legge 8.04.2016 n. 49; il riferimento è all’art. 31 del decreto legge n. 91 del 24.06.2014 (articolo significativamente stralciato e non oggetto di conversione in legge);
– dal dato letterale della norma che, al di là dell’uso del verbo “capitalizzare” in luogo di “conteggiare” (utilizzando un linguaggio non giuridico ma di matematica finanziaria), è chiaro nel non consentire la produzione di interessi sugli interessi;
– dalla proposta di delibera CICR sottoposta a consultazione pubblica fino al 23.10.2015 (e poi non approvata) e dalla relazione di accompagnamento della Banca d’Italia e del Ministro dell’Economia
– dalla versione aggiornata della circolare della Banca d’Italia pubblicata il 15.07.2015 sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, nella quale si elimina ogni riferimento alla delibera CICR 9.02.2000 e alla capitalizzazione degli interessi.
2.3 Le argomentazioni difensive formulate con il primo motivo di appello, per quanto complessivamente fondate, lungi dal condurre all’accoglimento delle domande di parte appellante, ne evidenziano l’infondatezza.
L’affermazione del giudice di primo grado, secondo cui il dettato normativo non consentiva di affermare un divieto assoluto di anatocismo, non appare eccentrica, evidenziando al contrario l’ambigua formulazione della norma che appare dato incontestabile.
Il testo dell’art. 120 come introdotto dalla legge n. 147/13 prevedeva, infatti, che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”
Il legislatore, quindi, per un verso delegava il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie (difformemente dalla precedente versione della norma che delegava il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di “interessi sugli interessi”); per altro verso prevedeva, quale principi ispiratori della normativa secondaria, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi (sia attivi sia passivi) e il meccanismo per cui gli interessi periodicamente capitalizzati non producessero ulteriori interessi, calcolati sul solo capitale nelle successive operazioni di capitalizzazione.
Dunque, è il legislatore stesso che prevede una “prima” capitalizzazione e un divieto di produzione di “ulteriori” interessi da parte degli interessi periodicamente capitalizzati, sicché non può negarsi che il tenore letterale della norma fosse, a dir poco, non chiaro e contraddittorio.
E tale conclusione appare condivisa proprio dalle fonti citate dall’appellante:
– La giurisprudenza di merito citata dall’Associazione (Tribunale di Roma 23.11.2016, Tribunale di Cuneo 29.06.2015; Tribunale di Milano 1 e 13.07.2015; Tribunale di Biella 7.07.2015) ammette che il dato normativo è sicuramente equivoco e contraddittorio, laddove parla per ben due volte di capitalizzazione, per poi giungere a vietare l’anatocismo ed è costretta a risolvere l’aporia normativa attribuendo all’espressione “capitalizzazione” non il significato tecnico giuridico di “portare l’interesse a capitale trasformandolo da semplice in composto”, ma quello più atecnico di annotazione in conto inteso quale operazione di identificazione di un’unità numerica contabile per frazione di tempo.
– La proposta di delibera CICR pubblicata dalla Banca d’Italia e sottoposta a pubblica consultazione fino al 23.10.2015, nella premessa, ricorda che: La materia della produzione di interessi nell’ambito delle operazioni bancarie è stata più volte oggetto di interventi da parte del legislatore. In particolare, il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (“Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nell’introdurre il comma 2 dell’articolo 120, aveva previsto che il CICR regolasse “modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.
In attuazione di questa norma, il CICR aveva provveduto a disciplinare la materia (delibera 9.02.2000), stabilendo che:
- i) nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- ii) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal codice civile (art. 1283; la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).
Più recentemente la norma è stata nuovamente oggetto di interesse da parte del legislatore: dapprima un emendamento approvato nel corso dei lavori parlamentari finalizzati all’emanazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”) ha sostituito il comma 2 dell’art. 120 del TUB (2). In seguito, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha nuovamente modificato la norma; la legge di conversione ha però espunto tale previsione (3). In conseguenza dei passaggi appena descritti, l’attuale formulazione dell’articolo 120 TUB risulta essere quella introdotta dalla già menzionata legge n. 147/2013. La disposizione affida a una delibera del CICR il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale “a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. L’intenzione del legislatore, quale emerge dall’esame dei lavori parlamentari, era quella di stabilire “l’improduttività degli interessi composti”, onde “mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore” (Cfr. Relazione alla proposta di legge n. 1661/2013). Questo proposito, tuttavia, sconta alcune difficoltà ricostruttive originate dal tenore letterale della norma; si è resa necessaria, pertanto, un’opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava. Nella formulazione della proposta di delibera, inoltre, si è inteso delineare soluzioni che consentissero di evitare che l’intervento legislativo, finalizzato ad assicurare un regime di maggior favore per la clientela, potesse avere ricadute negative per la stessa. Le soluzioni tecniche adottate – specie con riferimento alla contabilizzazione separata degli interessi – risultano in linea con le prime pronunce della giurisprudenza in materia.
L’art. 3 (“Regime degli interessi”) della proposta delibera CICR viene così presentata: La norma – di portata generale in quanto applicabile a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti – pone la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici. La formulazione è frutto di una interpretazione “teleologica” della lettera dell’art. 120, co. 2, TUB: nella sua formulazione letterale, infatti, la disposizione, da un lato contiene riferimenti letterali alla capitalizzazione periodica degli interessi ma, dall’altro lato, vieta la produzione di ulteriori interessi da parte degli interessi capitalizzati, nonostante l’effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che la somma (dovuta per interessi e) passata a sorte capitale produca interessi. In coerenza con la già ricordata intenzione del legislatore (quale emerge anche dai lavori parlamentari), si è ritenuto dunque che l’espressione “capitalizzazione” possa essere interpretata come sinonimo di “conteggio o contabilizzazione” (Questa lettura della disposizione, peraltro, risulta confermata dalle prima pronunzie rese in materia: cfr., in proposito, le ordinanze del Tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile 2015) e che il nuovo art. 120, co. 2, intenda vietare la produzione di interessi anatocistici, non consentendo mai la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni da esso disciplinate, diversamente da quanto stabilito dal codice civile (art. 1283).
Sotto questo profilo, appare significativa la relazione governativa all’art. 31 del decreto legge n. 91/2014 la quale, al fine di giustificare la sostituzione del II comma dell’art. 120 TUB come introdotto dalla legge n. 47/2013 (nel seguente modo: 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre), ricordava che La modifica di cui alla legge n. 147 del 2013 ha sostituito l’articolo 120, comma 2, richiedendo al CICR di prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». La disposizione ha posto problemi interpretativi, in quanto da una parte sembra ammettere la capitalizzazione («gli interessi periodicamente capitalizzati…») e, dall’altra, stabilisce che gli interessi non producono interessi ulteriori (laddove l’effetto della capitalizzazione è proprio quello di passare a sorte capitale e, dunque, produrre interessi) aggiungendo che tali problemi interpretativi avevano creato pesanti incertezze tra gli operatori.
A prescindere dalle ragioni (anche politiche) della nuova versione dell’art. 120 II comma proposta dal D.L. 91/2014 e dello stralcio dell’art. 31 in sede di conversione, appare significativa la generalizzata presa d’atto che le intenzioni del legislatore del 2013 avevano avuto una infelice formulazione normativa che rendeva difficile la concreta operatività del precetto.
Con ciò non si vuole negare che la modifica legislativa di cui alla legge n. 147/2013 avesse la finalità di evitare la produzione di interessi sugli interessi, ma si intende valorizzare (in funzione dell’esame del secondo motivo di appello) l’ambiguità del tenore letterale della norma, che ha costretto tutti gli operatori (giuridici, tecnici e politici) a “interpretare” la nuova disciplina nell’ottica della ratio legis espressa dalla proposta di legge n. 1661 (“La proposta di legge, che per la prima volta tipizza l’improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore.) forzandone il dato letterale e adoperandosi di rendere efficace il principio espresso dal legislatore in ogni rapporto bancario (vedi art. 4 della proposta delibera CICR di cui si dirà oltre).
- Secondo motivo d’appello: immediata applicabilità dell’art. 120 t.u.b. e inapplicabilità al caso di specie dell’art. 161 T.U.B e della deliberazione CICR 9 febbraio 2000.
3.1 Il Tribunale sul punto osservava testualmente che: anche volendo intendere la norma quale precetto di assoluto divieto, si deve ritenere che lo stesso, in difetto della delibera che il C.I.C.R. avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta (in tal senso, cfr. Trib. Cuneo, sent. 14.7.17, n. 738; Trib. Pescara, 12.4.16; Trib. Bologna, 25.3.16; Trib. Bologna, 7.12.15; Trib. Torino, 15.8.16; Trib. Siena, 4.8.15; Trib. Parma, 30.7.15; Trib. Parma 26.6.15; Trib. Torino, 16.6.15 ; Trib. Cosenza, 27.5.15). Piuttosto, si deve ritenere che nelle more della adottanda (e mai adottata) delibera del C.I.C.R., abbia continuato a spiegare i propri effetti la nota delibera C.I.C.R. del 9.2.00 in applicazione dell’art. 161, comma quinto, T.U.B. – secondo cui le disposizioni emanate dalle autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati sulla base delle nuove norme -, norma dettata proprio per evitare lacune di disciplina nell’ambito di un settore, quale quello dei rapporti bancari, che, in ragione della sua complessità, richiede l’adozione di norme attuative ad opera di soggetti altamente specializzati (il C.I.C.R. e la Banca d’Italia).
E la tesi dell’Associazione ricorrente, secondo cui l’art. 161, comma quinto, T.U.B., sarebbe stato dettato quale mera regola transitoria per disciplinare l’entrata in vigore dello stesso testo unico bancario, non anche quale norma di carattere generale, appare smentita dall’art. 2, comma secondo, del d.lgs. n. 72/15 (dettato in attuazione della direttiva 2013/36/EU in materia di accesso all’attività di vigilanza prudenziale degli enti creditizi). Secondo tale articolo, infatti, da un lato, “le delibere adottate dal C.I.C.R., i decreti emanati in via di urgenza dal Ministero dell’economia e delle finanze […] ai sensi di norme abrogate o modificate del presente decreto legislativo continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia nelle corrispondenti materie” e, dall’altro lato, “rimane fermo, altresì, quanto previsto dall’art. 161, comma quanto, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”, cosi confermando la portata generale di tale norma. Una norma, pertanto, che, in linea con la ratio ad essa sottesa (evitare lacune normative in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore), rivela pienamente la sua portata generale, una portata generale che va ben oltre l’originaria esigenza di garantire una regolamentazione transitoria dopo l’approvazione del T.U.B
3.2 L’appellante lamenta che il Tribunale, richiamando uno “sparuto orientamento giurisprudenziale del tutto minoritario (ed in parte citato a sproposito)”, ha sostenuto che l’art. 120 T.U.B., come modificato dalla l. 147/2013, non avrebbe “mai assunto efficacia applicativa concreta” e che, nelle more dell’adottanda (e mai adottata, in quanto superata dalla nuova novella dell’art. 120 T.U.B.) delibera del C.I.C.R. in attuazione dell’art. 120 come modificato, la precedente delibera 9.2.2000 avrebbe continuato a spiegare i suoi effetti in conformità all’art. 161 comma quinto T.U.B, ai sensi del quale “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati sulla base delle nuove norme”.
Tali affermazioni sarebbero del tutto errate, ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza del tutto maggioritaria per due ragioni:
* in ossequio al principio di gerarchia tra le fonti, una fonte secondaria (delibera CICR del 9.02.2000) non può derogare o posticipare l’entrata in vigore di una norma primaria (art. 120 II comma TUB come modificato dalla legge n. 147/13 entrata in vigore il 1.01.2014);
* la delibera CICR del 9.2.2000 ha perso efficacia con l’abrogazione della norma primaria che la legittimava (precedente disposto dell’art. 120 II comma TUB), non essendo applicabile al caso di specie l’art. 161, V comma TUB.
A sostegno dell’affermazione secondo cui non sarebbe stata necessaria la delibera CICR per l’operatività del divieto di anatocismo, l’appellante svolge le seguenti argomentazioni:
- a) il principio del divieto di anatocismo era chiaro già dalla legge: gli interessi periodicamente capitalizzati non potevano produrre ulteriori interessi, i quali nelle successive operazioni di capitalizzazione dovevano essere calcolati solo sulla sorte capitale; per attuare questo principio non era dunque necessaria alcuna ulteriore regola tecnica bancaria. Il CICR avrebbe quindi potuto disciplinare la periodicità e la modalità per la produzione di interessi, ma mai comunque operare in modo che gli stessi, una volta passati a capitale, potessero produrre altri interessi;
- b) la norma era chiara a prescindere dall’utilizzo errato del verbo capitalizzazione anziché contabilizzare;
- c) prima della legge n. 147/2013, l’anatocismo era regolato dalla precedente versione dell’art. 120 e dalla delibera CICR del 2000 che derogavano al principio generale di cui all’art. 1283 c.c.; venuta meno la normativa primaria derogatoria con la legge del 2013 entrata in vigore il 1°.01.2014, automaticamente doveva ritenersi caducata anche la delibera 9.02.2000 -in quanto legittimata da una disciplina abrogata- e riespansa l’operatività della disciplina generale di cui all’art. 1283 c.c.. La delibera CICR (norma secondaria) non poteva ultra agire dopo l’abrogazione della norma primaria che l’aveva legittimata ad operare secondo determinati principi e non poteva ultra agire prevedendo disposizioni contrarie alla norma primaria legittimante;
- d) la norma primaria (legge n. 147/2013 modificativa del II comma dell’art. 120) non prevedeva alcuna disciplina transitoria, sicché era immediatamente operativa; né tale disciplina transitoria poteva rinvenirsi nell’art. 161, V comma, TUB che non avrebbe portata di norma generale ma particolare, ossia riferita alla disciplina transitoria delle situazioni prima disciplinate dalle norme che il testo unico aveva abrogato e sostituito dettando una disciplina unitaria;
- e) l’art. 2 comma 2 del D.lgs 72/2015 confermerebbe e non smentirebbe la portata speciale e non generale dell’art. 161 V comma TUB.
In conclusione, consentire l’applicazione della delibera CICR 9.02.2000 dopo il 1°.01.2014 sarebbe equivalso a consentire ad una normativa secondaria regolamentare di derogare ai principi dettati dalla normativa primaria già entrata in vigore.
3.3 Il motivo è infondato.
- a) Richiamato quanto osservato al punto 2.3 in relazione al primo motivo di appello circa la scarsa chiarezza del testo normativo introdotto dalla legge n. 147/2013, si ritiene non soddisfacente la tesi giurisprudenziale che sostiene la superfluità dell’intervento della delibera CICR al fine di rendere operativo il disposto della normativa primaria; appare infatti semplicistico affermare che la mancata adozione della delibera CICR di cui al modificato art. 120 II comma TUB era irrilevante, atteso che, fermo restando il divieto di anatocismo, le Banche erano libere di adottare qualunque modalità operativa e contabile con il solo fine di garantire che in tutte le operazioni bancarie gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi.
Tale asserzione si scontra in primo luogo con la difficoltà derivante dal tenore letterale della norma che, pur delegando al CICR la disciplina di modalità e criteri di maturazione degli interessi, poi stabilisce come principio che gli interessi una volta capitalizzati non producano ulteriori interessi.
In secondo luogo, quand’anche fosse stato chiaro ed incontestabile che gli interessi, una volta maturati e “passati” a capitale, avrebbero comunque dovuto essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale per evitare la produzione di ulteriori interessi su di essi, l’applicazione di tale principio ai diversi contratti bancari (con particolare riferimento al contratto di apertura di credito) non appariva così immediata, esponendosi ad una serie di possibili soluzioni di tecnica bancaria diverse tra loro, con rischio di disparità di trattamento tra la platea dei correntisti. In sostanza, non è sufficiente prevedere che gli interessi (attivi e passivi perché la norma non prevede alcuna distinzione) non devono produrre ulteriori interessi anche se capitalizzati, perché il principio sia immediatamente e automaticamente applicabile in concreto nei rapporti con gli utenti delle Banche.
Ne è dimostrazione la relazione della Banca d’Italia sulla proposta di delibera CICR (esecutiva dell’art. 120 II comma introdotto con legge n.147/2013), laddove così presentava il contenuto dell’art. 4 sui “Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito”: L’articolo introduce alcune norme specificamente applicabili ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito. Il rapporto maggiormente interessato dalla nuova disciplina è infatti l’apertura di credito in conto corrente, in quanto nella prassi sinora seguita gli interessi maturati sono addebitati in conto e, in caso di mancanza di fondi sul conto, ciò comporta un ulteriore utilizzo del fido, remunerato a sua volta con un interesse (proprio per questa caratteristica, nella vigenza del precedente art. 120, co. 2, TUB, e della delibera del CICR del 2000, l’anatocismo era consentito per l’apertura di credito in termini ben più ampi rispetto ai finanziamenti con piano di rimborso rateale). Per tenere conto di questa specificità ed evitare che l’applicazione del divieto di anatocismo si risolva, per le banche, nell’impossibilità economico-finanziaria di erogare i servizi della specie e, per i clienti che non abbiano i fondi, nella difficoltà di pagare immediatamente gli interessi maturati, la proposta di delibera contiene una serie di accorgimenti (estesi per omogeneità ai finanziamenti erogati a valere su conti di pagamento e su carte di credito):
– commi 2 e 3: oltre a ribadire la regola del “parallelismo” della periodicità di conteggio degli interessi attivi e passivi (prevista dall’art. 120, co. 2, TUB in continuità col regime previgente), si stabilisce che gli interessi siano contabilizzati su base almeno annuale (su questo aspetto si rinvia alle valutazioni riportate nel documento sull’analisi) e separatamente dal capitale; questa disposizione da un lato impone una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato, vietando la periodicità di computo infrannuale e, dall’altro, consente di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l’esistenza di due distinte “poste”, ciascuna contraddistinta da un regime proprio: quanto contabilizzato sub specie di interessi rimarrà improduttivo di ulteriori frutti, mentre le somme iscritte a capitale continueranno a produrre frutti;
– il comma 4 prevede che gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili trascorso un termine di sessanta giorni (eventualmente modificabile in favore del cliente). In questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente (diversamente, sarebbe da subito esposto ad azioni giudiziarie e al pagamento del tasso di mora). Anche per questo aspetto si rinvia alle considerazioni contenute nel documento sull’analisi di impatto;
– il comma 4, secondo periodo, e il comma 5 introducono accorgimenti per agevolare l’estinzione del debito da interessi: non potendo, pena la violazione del divieto di capitalizzazione, estinguere il debito con addebito sul conto (se incapiente), il debitore dovrebbe provvedere al pagamento o in contanti o con bonifico da altra banca. Al fine di evitare questa soluzione potenzialmente difficoltosa (il cliente potrebbe non avere a disposizione il denaro) e costosa (se il cliente deve aprire un conto presso altro intermediario), si consentirebbe:
- i) che, se previsto nel contratto, le rimesse (ad es. un bonifico) “in entrata” sul conto (affidato) del cliente debitore siano direttamente “stornate” dalla banca e impiegate per estinguere il debito da interessi;
- ii) una volta che gli interessi siano divenuti esigibili, il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi). Questa previsione esplicita ciò che dovrebbe essere già possibile ai sensi dall’art. 127, co. 1, TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI TUB sono derogabili in senso favorevole al cliente e consente di evitare che la nuova disciplina introdotta dall’art. 120 TUB, voluta dal legislatore a tutela del cliente, possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso;
– il comma 6 regola il regime applicabile nel caso di chiusura del rapporto: si chiarisce, per evitare elusioni della disciplina, che anche una volta risolto il contratto deve essere mantenuta una separazione tra quanto dovuto a titolo di capitale (debito fruttifero) e quanto dovuto a titolo di interessi (debito infruttifero), poiché permane il diverso regime cui i due tipi di debito sono sottoposti.
- b) Quanto sopra costituisce peraltro la ragione della tecnica normativa utilizzata dal legislatore nel settore bancario, che vede la norma primaria stabilire principi e divieti e la normativa secondaria regolare i tempi e le modalità concrete di attuazione, anche al fine di evitare situazione di deregulation, ossia di arbitraria o diversificata disciplina nell’ambito del settore bancario; la delega rilasciata dalla normativa primaria a quella secondaria è proprio finalizzata a rendere omogenea e armonica la disciplina per tutti gli utenti bancari e per tutti gli istituti bancari e finanziari.
Non può, infatti, trascurarsi il tenore letterale della norma che, lungi dal dettare un precetto immediatamente operativo (“gli interessi periodicamente capitalizzati non producono interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”), rimanda e delega ad una delibera CICR le modalità concrete e i criteri per rendere operativo il principio ispiratore esposto all’art. 120 II comma lettera b) TUB.
Consentire agli operatori bancari di procedere direttamente e in ordine sparso all’applicazione del divieto di anatocismo nei contratti con gli utenti significherebbe attribuire ai singoli istituti il potere di sostituirsi al CICR (e quindi alla normativa secondaria) e consentire –vista la pluralità di soluzioni astrattamente adottabili in punto perimetro di applicazione del divieto e periodicità del conteggio e maturazione del debito per interessi- soluzioni foriere di disparità di trattamento, con presumibile proliferare di contenzioso.
Peraltro, la tecnica normativa è la medesima utilizzata in occasione della precedente modifica dell’art. 120 TUB ad opera dell’art. 25 del D.Lgs 342/99 che era intervenuto su detta norma modificandone la rubrica (“Modalità di calcolo degli interessi”) e introducendo il comma II nel senso che:” 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”
Pacificamente all’epoca la normativa primaria che rendeva legittima la prassi anatocistica vietata dal codice civile e sanzionata dalla giurisprudenza entrò in vigore con l’adozione della delibera CICR del 9.02.2000 senza che le Banche fossero ritenute autorizzate ad agire autonomamente adottando ognuna pratiche diverse per rendere operativo il precetto normativo primario.
In presenza di identica tecnica normativa, non può certo giustificarsi la differente modalità di operatività con l’esigenza di tutela immediata del consumatore/ correntista, esigenza che non era presente nel 1999, quantomeno perché il divieto di anatocismo colpiva non soltanto gli interessi passivi dovuti dai correntisti debitori ma anche gli interessi attivi dovuti dalle Banche ai correntisti creditori, sicché la soluzione alla questione posta dall’appellante non può essere diversa a seconda della prospettiva che si adotti, dovendo essere letterale e sistematica.
E non può che constatarsi che sia nel 1999 sia nel 2013 vi era analoga necessità di dare una specifica e preventiva regolamentazione dell’attività bancaria con riferimento al fenomeno dell’anatocismo, determinando conseguentemente lo slittamento dell’entrata in vigore della modifica legislativa al momento in cui il complesso e progressivo iter normativo (regolamentato) fosse stato completato con l’adozione della normativa secondaria attuativa.
Dunque, affermare l’immediata operatività e cogenza del divieto di anatocismo introdotto nel 2013 a differenza di quanto accaduto nel 1999 nella medesima materia comporterebbe una ingiustificata sperequazione giuridica tra istituti di credito e gli altri soggetti interessati a detto fenomeno (operatori bancari e creditizi esteri attivi sul territorio dello Stato), ma anche tra gli stessi utenti del sistema bancario, non tutti debitori ed esposti quindi alla capitalizzazione degli interessi passivi ma aventi interesse, quali creditori della Banca, alla applicazione di detto istituto in relazione agli interessi attivi.
Irrilevante è poi che, quanto alla novella introdotta dall’art. 25 del D.lgs 342/99, la delibera CICR sia intervenuta tempestivamente (atteso che il Decreto prevedeva all’art. 38 I comma “Termini per le norme di attuazione” che: I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso), mentre sia rimasta latitante in relazione alla legge n. 147/2013; tale diversa sorte, in parte conseguenza della mancata previsione di analoga disposizione a quella dell’art. 38, non può condurre ad un ribaltamento del ragionamento, la cui tenuta va valutata a prescindere dalla puntuale o assente adozione della delibera CICR delegata dalla norma primaria.
- c) L’esigenza di una disciplina omogenea e generalizzata degli istituti e la necessità di continuità normativa (che giustificano la tecnica legislativa di normativa regolamentata di cui si è detto) rendono chiaro il significato dell’art. 161 V comma TUB a mente del quale le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
La norma risulta coerente con la tecnica normativa adottata nel TUB (nel quale, appunto, la normativa primaria viene integrata e resa operativa dalla normativa secondaria regolamentare) consentendo di realizzare il superiore interesse ad una normativa di carattere generale con un’applicazione uniforme secondo regole precise, valide per tutti (istituti di credito e utenti), senza consentire ai singoli operatori o utenti di interpretare le norme e di renderle operative nell’ambito del singolo rapporto contrattuale con meccanismi e modalità diversificate.
La sua evidente finalità è quindi quella di evitare lacune normative in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore e tale finalità non appare certo esaurita con l’attuazione del testo unico introdotto con D. Lgs 385/93.
Peraltro, non appare chiara la ragione giuridica per cui l’art. 161 V comma TUB dovrebbe essere (stato) operativo soltanto in relazione agli originari effetti abrogativi o modificativi della normativa introdotta dal D.Lgs 385/93.
In primo luogo deve evidenziarsi che il V comma dell’art. 161 non è stato oggetto di abrogazione né di modificazione da parte delle novelle legislative che pure hanno inciso sul tessuto complessivo del testo unico e sulle altre parti dello stesso art. 161.
Inoltre, proprio il fatto, evidenziato dall’appellante, che la legge n. 147/2013 non abbia previsto alcuna disciplina transitoria quanto alla modifica dell’art. 120 II comma TUB (modificato peraltro mantenendo la medesima tecnica normativa di delega al CICR) conduce a ritenere che tale previsione non sia stata ritenuta necessaria proprio perché già esistente e vigente nella disciplina generale di cui al testo unico.
Infine, il D. lgs 12.05.2015 n. 72 (“Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”), all’art 2 (“Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”) prevede che: 1. Fino all’emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidità previsto dall’articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l’articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR, e i regolamenti emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall’articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, l’espressione “rimane fermo” (in luogo del più generico “Si applica”) sta ad indicare che la norma è attualmente vigente; anzi, il fatto che ad essa faccia rinvio l’art. 2 che al primo comma prevede una disciplina transitoria molto specifica, dà proprio il senso della portata generale dell’art. 161 V comma TUB che viene richiamato quale norma di chiusura a integrare il comma 1 dell’art. 2.
- d) Né per superare dette considerazioni è sufficiente affermare che l’abrogazione dell’anatocismo, facendo venire meno una deroga ai principi generali, comporterebbe automaticamente l’applicazione dell’art. 1283 c.c., sicché la sua entrata in vigore differita consentirebbe la proroga di una pratica anatocistica illegale. Infatti, non solo l’anatocismo è istituto ammesso e praticato ordinariamente in altri Paesi della Unione Europea, ma l’art. 1283 c.c. non vieta, ma consente la produzione di interessi sugli interessi, seppure a determinate condizioni (gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) condizioni che richiederebbero a loro volta una disciplina regolamentare per essere adeguate al sistema contrattuale bancario (che stabilisse quando possono ritenersi scaduti perché maturati e come deve esserne regolato il pagamento).
L’appello di ASSOCIAZIONE CONSUMATORI va dunque respinto.
Sussistono quindi i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
- L’appello incidentale sulle spese richieste.
4.1 Il Tribunale, affrontando il tema delle spese di lite, osservava che: In ragione dell’incertezza generata dalla contraddittorietà degli orientamenti giurisprudenziali in materia, si deve ritenere che sussistano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti degli oneri di lite, sia in relazione al presente giudizio che in relazione alla fase cautelare, incluse le spese sostenute dalla banca per la pubblicazione del provvedimento cautelare (spese che ai predetti oneri di lite devono essere ricondotti e che la stessa banca, nel richiederne – come si è visto – la “restituzione”, appare ricondurre).
4.2 Parte appellata censura l’ordinanza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale della Banca, di restituzione della somma di euro 71.284,60 ovvero di quanto pagato per la pubblicazione dell’ordinanza del Tribunale di Cuneo del 26.06.2015; osserva che, ammesso che la contraddittorietà degli indirizzi giurisprudenziali potesse giustificare la compensazione delle spese di lite, tale decisione non poteva riguardare anche le spese di pubblicazione del provvedimento, pubblicazione che ha carattere di sanzione autonoma con funzione riparatoria sicché, accertato nel prosieguo del giudizio l’inesistenza dell’illecito sanzionato, sorgeva il diritto del soggetto sanzionato a vedersi risarcire della sanzione illegittimamente subita.
4.3 Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha assimilato la somma di euro 71.284,60 agli esborsi (spese esenti) compresi nelle spese di lite anticipate dalla parte convenuta che, in quanto tali, in caso di disposta compensazione, rimanevano a carico della parte anticipataria.
Tuttavia, quell’importo rappresenta il costo sopportato dalla parte soccombente per l’esecuzione dell’ordinanza 29.06.2015 con la quale il Tribunale di Cuneo, in accoglimento del ricorso proposto da ASSOCIAZIONE CONSUMATORI, oltre a far divieto alla BANCA spa di dar corso a qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi sui contratti di conto corrente (già in essere o ancora da stipulare ) “omissis”, “omissis”,”omissis”,”omissis”,”omissis”, e ordinarle di provvedere, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, a inserire sulla home page del proprio sito web il dispositivo della presente ordinanza, nonché di darne comunicazione, entro il medesimo termine, a ciascun correntista, con le modalità previste per le comunicazioni con ciascun cliente, le ordinava di pubblicare, a sua cura e spese, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il dispositivo del provvedimento sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “La Repubblica”, “La Stampa”, in formato non inferiore a mezza pagina.
Come si evince agevolmente dalla motivazione dell’ordinanza (Occorre ora verificare in che termini possa essere accolta la azione inibitoria proposta dall’Associazione, ossia quali siano i provvedimenti idonei ad assicurare la cessazione dei comportamenti contrattuali che si sono definiti illegittimi. Misure idonee e sufficienti, in questo caso, finalizzate da un lato a far cessare il comportamento contrattuale scorretto, dall’altro a consentire mediante opportune forme di pubblicità, a realizzare la maggior conoscenza possibile del provvedimento in modo da contribuire con ciò alla eliminazione degli effetti della riscontrata violazione, appaiono essere le seguenti…) la pubblicazione dell’ordinanza sui quotidiani era misura connessa alla domanda inibitoria e costituiva una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della inibitoria accolta, assolveva ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all’ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell’illecito comportamento della Banca convenuta. Ne consegue che, una volta respinta nel giudizio di merito l’azione inibitoria, il giudice di primo grado, dopo avere dichiarato inefficace il provvedimento cautelare, avrebbe dovuto conseguentemente anche condannare parte ricorrente al rimborso dei costi sopportati dalla convenuta vittoriosa per l’esecuzione di quel provvedimento cautelare divenuto inefficace, costi aventi natura e contenuto ben diverso dai compensi professionali o dagli esborsi connessi alla difesa (come sono, ad esempio, i costi delle consulenze di parte).
La domanda riconvenzione di parte convenuta va peraltro accolta limitatamente alla minore somma di euro 46.722,95 portata dalle tre fatture prodotte sub 9 in primo grado (“Fatture pubblicazione ordinanza su quotidiano La Repubblica, La Stampa e Il Sole 24Ore”): euro 39.040,00 per la pubblicazione su Il Sole 24Ore; euro 5.608,95 per la pubblicazione su La Stampa ed euro 2.074,00 a favore di “omissis” srl per la composizione, impaginazione e realizzazione dell’annuncio e per la gestione delle pubblicazioni); non risulta prodotta la fattura relativa alla pubblicazione su La Repubblica.
Su tale somma, costituente debito di valuta, decorrono gli interessi dall’effettivo esborso come documentato nelle fatture prodotte sub 9 al saldo.
- Le spese di lite.
La persistente contraddittorietà degli orientamenti giurisprudenziali in materia e l’assenza di pronunce di legittimità, unitamente all’oggettiva complessità delle questioni sottoposte alla valutazione del giudice comportano la doverosa compensazione integrale delle spese di lite anche per il grado di appello. Non rileva che parte appellata sia vittoriosa in relazione al motivo di appello incidentale, atteso che il rigetto della domanda di condanna dell’Associazione alla restituzione della somma di euro 71.284,60 è stato conseguente ad una interpretazione della domanda operata dal giudice, laddove la controparte aveva eccepito l’inammissibilità della sola domanda riconvenzionale diretta all’accertamento della liceità delle clausole anatocistiche, eccezione fondata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile DI APPELLO iscritta al n. omissis/17 R.G. promosso da ASSOCIAZIONE CONSUMATORI nei confronti di BANCA ora “omissis”, , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) DICHIARA inammissibile il terzo motivo di appello e RESPINGE gli altri motivi dell’appello principale proposto da ASSOCIAZIONE CONSUMATORI avverso l’ordinanza 01-03.08.2017 del Tribunale di Cuneo nel procedimento n. omissis/15;
2) DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
3) In accoglimento dell’appello incidentale proposto da BANCA SPA, condanna ASSOCIAZIONE CONSUMATORI in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore di BANCA spa della somma di euro 46.722,95 oltre interessi nella misura legale dall’esborso al saldo effettivo;
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 25/01/2019.
Il Consigliere estensore
dott. Roberta Bonaudi
Il Presidente
dott. Renata Silva
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