La nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR non può scaturire dalla mancanza dell’approvazione scritta del correntista, ai sensi dell’art. 7.3 della delibera, necessaria nel caso di specie.
La modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza, atteso che da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi.
La dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del D. Lgs. 342/1999 non ha privato di legittimità anche la delibera CICR emanata qualche mese prima della nota sentenza della Corte Costituzionale n.425 del 17.10.2000.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Milano Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci con la sentenza n. 4113 del 14.09.2018.
La decisione è intervenuta nell’ambito del giudizio di secondo grado avviato da una Società nei confronti di una Banca attraverso l’impugnazione della sentenza di condanna emessa nei propri confronti del Tribunale di Milano.
In particolare, l’appellante ha censurato la sentenza oggetto di gravame per il fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori solo fino al 30.6.2000, e non anche per il periodo successivo, per effetto dell’adeguamento del conto alla delibera CICR del 9.2.2000. Inoltre, la società attrice ha lamentato l’erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non avrebbe considerato inefficace la delibera CICR che, in quanto norma di carattere regolamentare delegata, non avrebbe potuto derogare ad una norma primaria quale quella di cui all’art. 1283 cc. Infine, l’appellante ha lamentato la mancata considerazione, da parte del Tribunale, degli effetti della dichiarata incostituzionalità dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 342/1999.
Costituitasi in giudizio, la Banca appellata ha eccepito l’inammissibilità ex art. 348-bis cpc dell’atto di appello, chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nel dirimere la controversia, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto infondate le doglianze dell’appellante sottolineando che il sopravvenuto D.Lgs. n.342/1999 -il cui art. 25 comma 2 ha modificato l’art. 120 TUB con l’aggiunta del comma 2- ha espressamente previsto la possibilità di applicare interessi anatocistici dell’attività bancaria, derogando implicitamente al divieto posto dall’art. 1283 c.c.
Inoltre, il collegio ha rappresentato che è state demandato al CICR solo il compito di disciplinare le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici, cosa che è avvenuta con la delibera del 9/2/2000. In tal senso, contrariamente a quanto dedotto dalla società appellante, la deroga al divieto di anatocismo è stata introdotta da una norma primaria, ossia il D.Lgs. n.342/1999, mentre le norme secondarie approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative.
Altrettanto priva di pregio è stata ritenuta dal Collegio, la tesi secondo cui la dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del D. Lgs. 342/1999, avrebbe privato di legittimità anche la delibera CICR emanata qualche mese prima della nota sentenza della Corte Costituzionale n.425 del 17.10.2000.
Al riguardo il giudice di appello ha specificato che la dichiarazione di incostituzionalità della norma citata si è fondata sul solo eccesso di delega (in quanto la normativa primaria delegante non legittimava l’introduzione di “una disciplina retroattiva e genericamente validante delle clausole anatocistiche) senza muovere alcuna censura alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. L’interpretazione sistematica impone, infatti, di ritenere comunque legittima la delibera CICR 9/2/2000, anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l’adeguamento dei contratti in essere.
Né infine è stata ritenuta fondata la doglianza secondo cui la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR, scaturirebbe dalla mancanza dell’approvazione scritta del correntista, ai sensi dell’art. 7.3 della delibera, necessaria nel caso di specie.
Il Giudice di secondo grado ha, infatti, specificato che ai sensi della delibera CICR, non è stata prevista la una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. La modifica ha riguardato meramente il passaggio da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e trimestrale per quelli a debito ad una capitalizzazione di pari periodicità trimestrale per entrambe le categorie.
Sulla base delle suesposte argomentazioni la Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALI
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella 18.07.2016 n.3012
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino 01.06.2016 n.219
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