In tema di condizioni anatocistiche inique, occorre rilevare che “tutti i contratti di conto corrente oggetto di causa sono stati stipulati tra il 2005 ed il 2009, ossia sotto la vigenza dell’art. 120 Tub – come novellato dal d.lgs. 342/1999 – e della delibera CICR del 9/2/2000, a tenore della quale “Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Le norme citate fanno esclusivo riferimento al periodo del conteggio, non richiedendo che i tassi debitori e creditori debbano essere pattuiti nella stessa misura.”
In particolare, le clausole sottoscritte nei contratti di conto corrente stipulati tra la banca e la società appellante, nel disciplinare la periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, prevedevano che “I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore,” venissero regolati “con identica periodicità.”
Pertanto, non si riscontra alcuna applicazione di condizioni anatocistiche inique, atteso che sono state pattuite nel rispetto della condizione di reciprocità stabilite dalla delibera citata.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Palermo, Pres. Poracciolo – Rel. Midulla, con la sentenza n. 250 del 16 febbraio 2024.
Con sentenza del 29 agosto 2017, il Tribunale di Palermo, rideterminato il saldo dei conti correnti intrattenuti dalla società appallante con la banca, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente al pagamento, in favore dell’istituto di credito appellato, della somma di € 51.327,44 quale esposizione debitoria complessiva nascente dai tre conti correnti già indicati, oltre agli ulteriori interessi.
Avverso detta sentenza la società soccombente proponeva appello e la banca si costituiva, resistendo al gravame.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 10 marzo 2022, interveniva nel giudizio la cessionaria del credito, facendo proprie le difese svolte dalla sua dante causa.
Disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, la causa veniva posta in decisione con l’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In particolare, con il terzo motivo di appello, la società appellante lamentava che il Tribunale avesse erroneamente omesso di espungere quanto indebitamente versato dal correntista a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In particolare, deduceva che l’istituto di credito avrebbe potuto praticare la capitalizzazione composta degli interessi passivi maturati in seno ai rapporti di conto corrente solo rispettando condizioni “eque”.
La Corte d’Appello di Palermo, investita della vicenda, ha rilevato che tutti i contratti di conto corrente oggetto di causa erano stati stipulati tra il 2005 ed il 2009, ossia sotto la vigenza dell’art. 120 Tub – come novellato dal d.lgs. 342/1999 – e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, a tenore della quale “Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Le norme citate, facendo esclusivo riferimento al periodo del conteggio, non richiedevano che i tassi debitori e creditori dovessero essere pattuiti nella stessa misura.
Il consulente tecnico nella propria relazione aveva dato evidenza dell’espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità riportando quanto indicato in specifici articoli dei contratti di conto corrente.
In particolare, tali clausole, nel disciplinare la periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, avevano previsto che “I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore,” venissero “regolati con identica periodicità”.
Non era dato, dunque, riscontrare alcuna applicazione di condizioni anatocistiche inique, atteso che erano state pattuite nel rispetto della condizione di reciprocità stabilite dalla delibera citata.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l’appello proposto è stato rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO: NON È AMMESSA LA CAPITALIZZAZIONE NEMMENO FACENDO RICORSO ALLA RECIPROCITÀ DI RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI ATTIVI E PASSIVI (CICR 09/02/2000)
LA CLAUSOLA CHE HA DISPOSTO I CRITERI DI CALCOLO DEGLI INTERESSI VIETATI È PARZIALMENTE NULLA
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Roberto Ricciardi | 03.11.2023 | n.4891
ANATOCISMO: PER I CONTRATTI PRECEDENTI AL 22 APRILE 2000, È EFFICACE SOLO IN PRESENZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
LA POSSIBILITÀ DI ADEGUARLI È ESCLUSA A SEGUITO DELLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TERZO COMMA DELL’ART. 25, D.LGS. N. 342/1999
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 21.10.2019 | n.26769
ANATOCISMO POST DELIBERA CICR 2000: LEGITTIMO ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci | 14.09.2018 | n.4113
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALI
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella 18.07.2016 n.3012
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