ISSN 2385-1376
Testo massima
Se le rimesse sono ripristinatorie la banca non può eccepire la prescrizione ma la domanda di ripetizione anche se del saldo creditore riquantificato dal CTU a seguito della espunzione degli addebiti illegittimi non può essere accolta.
Lo afferma il Tribunale di Lucca con la sentenza 542 del 7/04/2014(Giudice Dott. Mondini) sul presupposto, peraltro pacifico in base a Cass.SS.UU. 24418/2010, che i versamenti ripristinatori, cioè intercorsi in presenza di una esposizione coperta da affidamento, non sono pagamenti.
La pronuncia, che appare perfettamente coerente con l’insegnamento delle SS.UU. e con i successivi interventi interpretativi della Corte di Cassazione (in particolare sentenza 798/2013), introduce un principio innovativo in campo giurisprudenziale, ove il dibattito sulla individuazione del soggetto onerato della prova della natura “solutoria” dei versamenti ha portato a dimenticare che la differenziazione tra rimesse “solutorie” e rimesse “ripristinatorie” rileva, ancor prima che sul piano della prescrizione dell’actio indebiti, su quello della ripetibilità dei versamenti stessi.
L’esempio più eclatante di ciò è dato proprio da Cass. 4518/2014 che, cassando per l’appunto una sentenza del Tribunale di Lucca (la n. 89/2007), è intervenuta proprio sullo specifico ambito della decorrenza della prescrizione dell’actio indebiti precisando che, in applicazione di Cass. SS.UU. 24418/2010, in assenza di prova contraria da parte della banca convenuta, i versamenti debbono intendersi come tutti ripristinatori (con la conseguente decorrenza della prescrizione dalla esazione del saldo finale del conto da parte della Banca).
Tale intervento interpretativo (motivato, come detto, solo dalla esigenza di individuare il dies a quo della prescrizione) è utilizzato nella prassi dagli attori per respingere l’eccezione di prescrizione della Banca, assumendo la natura affidata del rapporto e sostenendo essere gravata la convenuta dell’onere di dimostrare l’intervenuto pagamento – mediante rimesse “solutorie” intercorse prima del decennio antecedente l’atto interruttivo della prescrizione – degli addebiti per interessi illegittimi.
La sentenza in commento del Tribunale di Lucca ha ricondotto la questione entro il corretto quadro interpretativo tracciato dalle SS.UU., alle quali, peraltro, anche la sentenza 4518/2014 si ispira.
Se, per effetto degli accertamenti processuali e delle conseguenze applicative delle regole sull’onere della prova, le rimesse debbono qualificarsi come “ripristinatorie” (peraltro in conformità a quanto affermato da parte attrice), non potrà esservi spazio per una azione ripetitoria giuridicamente intesa.
E tale è anche quella finalizzata, come nel caso esaminato dal Tribunale di Lucca, a ripetere il saldo creditore derivante dalla riquantificazione operata dal CTU (o la differenza tra il saldo ricalcolato e quello antecedente al ricalcolo, se già creditore).
Quindi, in presenza di rimesse accertate come tutte “ripristinatorie” dovrebbe essere inaccoglibile una richiesta di condanna della banca alla retrocessione del saldo divenuto creditore a seguito del ricalcolo chiesto al CTU (o della differenza tra il saldo ricalcolato e quello eventualmente creditore precedente al ricalcolo), poiché l’ inversione di segno (da a +) o l’incremento del saldo sarebbero dovuti esclusivamente ai versamenti ripristinatori intercorsi in costanza di fido nel corso del rapporto, che diverrebbero “solutori” (cioè ripetibili) solo ex post, proprio a seguito del ricalcolo.
In pratica, la sentenza in commenti del Tribunale di Lucca sembra operare un una corretta applicazione del sillogismo sotteso alla sentenza 24418/2010 della Suprema Corte, confermato dalle sentenze successive, tra cui la n. 4518/2014:
a)non può darsi ripetizione di ciò che non è “solutorio”;
b)solo ciò che è “solutorio” si prescrive;
c)ciò che non si prescrive non è ripetibile.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 302/2014