Per l’annullamento di un contratto a causa di incapacità di uno dei contraenti, la prova dell’incapacità “naturale” deve essere rigorosa e precisa.
Il grave pregiudizio costituisce solo un indice rivelatore, mentre il requisito essenziale per l’annullamento è la malafede dell’altro contraente, che consiste nella consapevolezza o, addirittura, nella conoscenza che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva dell’altro.
IL COMMENTO
La sentenza in esame decide sulla domanda di annullamento di un contratto di compravendita promosso dagli occupanti dell’immobile compravenduto, per incapacità naturale della venditrice.
La domanda è stata respinta in primo e secondo grado, per cui è stata proposto ricorso per Cassazione.
La Corte nella sentenza esaminata, nel confermare la pronuncia della Corte di Appello, ha evidenziato che la prova dell’incapacità ‘naturale’, sebbene possa essere data con ogni mezzo, deve comunque essere rigorosa e precisa.
La Corte ha altresì evidenziato che per l’annullamento di un contratto a causa di incapacità di uno dei contraenti, il presupposto necessario è costituito dalla malafede dell’altro, che può risultare o dal pregiudizio che il contratto abbia, anche solo potenzialmente, potuto arrecare all’incapace, o dalla natura e qualità del contratto.
Detto pregiudizio, a differenza della ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 428 cc, non è richiesto per l’annullamento dei contratti, ma costituisce solo uno degli indizi rivelatori del(l’unico) requisito essenziale costituito dalla malafede dell’altro contraente e che consiste nella consapevolezza – o, addirittura, delle conoscenza – che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva dell’altro.
In tale ottica, ha osservato la Corte, i giudici di primo e secondo grado hanno correttamente valutato gli elementi agli atti, ritenendo che la sola presenza dell’indicazione di un prezzo particolarmente vantaggioso per gli acquirenti, in difetto di altri elementi indiziari gravi precisi e concordanti non appariva sufficientemente rappresentativo nel far ritenere accertata la malafede degli acquirenti.
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