È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2023 il decreto del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2023, che definisce l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’art. 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’art. 15, comma 1, lettere a) e b) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR individuati nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.
Venendo dunque incontro alle esigenze degli avvocati di richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell’ANPR al fine di svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, l’Anagrafe Nazionale, rende disponibili agli stessi, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it – appositi servizi per richiedere tali certificati (art. 2 comma 1).
Ai fini dell’accesso, occorre una previa identificazione informatica, con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalità di cui all’art. 64 del CAD e verifica dell’iscrizione al relativo albo o elenco ai sensi dell’art. 2 comma 2 del decreto.
I certificati richiesti, rilasciati previa conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, sono resi immediatamente disponibili nel sito web di ANPR all’avvocato che abbia fatto istanza (art. 2. Comma 3).
ANPR consente all’avvocato di richiedere fino a trenta certificati al giorno (art. 2. Comma 4), esenti da imposta di bollo. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, estrae un campione di professionisti individuati prevalentemente tra quelli che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre al fine effettuare le dovute verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal decreto ai fini della legittimità degli accessi ai Consigli dell’Ordine. Nel caso in cui tale controllo abbia esito negativo, il servizio è sospeso nei confronti degli avvocati oggetto della verifica (art. 2 comma 7).
Quanto al trattamento dei dati personali, gli avvocati trattano i dati personali contenuti nei certificati ad essi rilasciati nel rispetto delle regole deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018 (art. 3).
ANPR conserva fino ad un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate dall’avvocato secondo le modalità definite nel Disciplinare tecnico allegato al decreto, fatte salve esigenze di conservazione ulteriore in caso di eventuali contenziosi.
Sempre nel Disciplinare tecnico allegato, è possibile consultare l’elenco dei tredici tipi di certificati anagrafici che possono essere richiesti.
È possibile richiedere i certificati al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/accesso-avvocati/
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