Con l’emanazione della Direttiva europea n. 849 del 2015, così detta IV Direttiva Antiriciclaggio, e con l’adozione, nell’anno in corso, da parte della Commissione europea di una proposta di direttiva che modifica la suddetta, il quadro normativo europeo non cessa di evolversi, implementando e rafforzando le misure atte a prevenire e combattere il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo.
Tale proposta ha come obiettivi: a. rafforzare i poteri in capo alle Unità Europee di Informazione Finanziaria, al fine di facilitarne anche lo scambio di documenti ed informazioni; b. prevedere disposizioni dirette a neutralizzare i rischi legati all’uso di carte di credito prepagate e di valute virtuali; c. statuire maggiori controlli sui Paesi terzi, così detti a rischio; d. introdurre regole più severe per prevenire l’evasione fiscale (con, ad esempio, l’accesso ai registri dei beneficiari effettivi) ed il riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità.
In merito, viene sancito l’obbligo per tutti i soggetti economici di individuare espressamente il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate. Esso deve essere indentificato in colui che trae diretto vantaggio da una operazione o dall’operatività di un altro soggetto economico, direttamente coinvolto nella transazione. Tutto ciò al fine di poter smascherare possibili schermi societari o prestanomi. Saranno i clienti stessi a dover indicare il beneficiario effettivo delle operazioni: dunque, la collaborazione attiva – perno centrale delle previsioni europee in materia – viene in primis realizzata dalla clientela e solo successivamente dagli intermediari e dai professionisti.
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