Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento
L’ITER GIUDIZIALE
La vicenda trae origine da separate opposizioni spiegate dalla Banca e dal direttore della filiale avverso il provvedimento sanzionatorio emesso, nei loro riguardi, dal Ministero dell’Economia e Finanze in relazione alla violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ex art. 3 L. 143/1991, in tema di riciclaggio.
La Guardia di Finanza aveva accertato che il direttore della filiale non aveva provveduto alla dovuta segnalazione in ordine alle numerose operazioni per ingenti somme in contanti, effettuate presso la filiale, da un’impresa correntista.
Ne era conseguita l’emissione del provvedimento sanzionatorio nei riguardi del direttore e, quale soggetto obbligato, anche nei confronti della banca. Ad esito della trattazione il Tribunale ha accolto – in ragione della tardiva contestazione – l’opposizione spiegata dal funzionario di banca, mentre ha rigettato l’opposizione dell’istituto di credito.
Avverso la sentenza assolutoria nei confronti del bancario è stato proposto gravame dal Ministero e contro la decisione di rigetto anche la banca ha instaurato giudizio d’appello; la Corte d’Appello territoriale – riunite le impugnazioni – le ha rigettate entrambe.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata esclusivamente in ordine al trattamento sanzionatorio in dipendenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 ma ha rigettato gli altri motivi di ricorso in quanto privi di fondamento giuridico.
Invero, per gli Ermellini, i Giudici di appello hanno posto in evidenza partitamente i dati fattuali – quali l’elevato numero di operazioni per contanti, il loro sensibile ammontare e la significativa circostanza che addirittura si dovette predisporre un apposito servizio di trasporto valori – che lumeggiavano come la situazione anomala non potesse sfuggire al direttore della filiale, quest’ultimo, secondo diligenza, aveva anche l’onere di predisporre accorgimenti per tenersi informato su quanto accadeva in filiale.
A fronte della specifica individuazione delle circostanze fattuali lumeggianti la concreta possibilità – usando l’ordinaria diligenza – del preposto della filiale di venir a conoscenza della situazione assolutamente anomala, la diversa ricostruzione offerta dalla banca impugnante si configura come mera contrapposizione di propria valutazione rispetto a quella elaborata motivatamente dai Giudici di merito.
Per gli Ermellini, è stato correttamente rilevato, da parte dei Giudici di merito, come la norma – i.e. art. 3 L. 143/1991 – non richieda che l’intermediario abbia ravvisato sospetto di commissione del reato presupposto, bensì solo il concorrere di situazione obiettivamente idonea ad esser strumento di elusione.
E a tale insegnamento la Corte territoriale si è attenuta, ponendo in evidenza i dati fattuali quali movimentazioni per miliardi di lire, a fronte di impresa di limitate dimensioni, la redditività dichiarata, nonché l’esercizio di un’attività che ex se non giustificava detto volume d’affari.
Secondo la Cassazione, la disciplina portata dal d.lgs 90/17, che ha innovato le disposizioni legislative presenti nel d.lgs. 231/07, trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa.
Difatti con chiarezza all’art 69 del vigente testo normativo risulta affermato, in via generale, il principio del favor rei, che consente, anche per le sanzioni amministrative correlate alla normativa antiriciclaggio, l’immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole; in tal senso vi è una deroga al principio generale sino ad oggi ritenuto per le sanzioni amministrative del tempus regit actum.
La lettera dell’art 69 citato appare perspicua nel disciplinare appositamente la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora pendenti, ribadendo il principio della loro soggezione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto, ma solamente quando questa è più favorevole al soggetto sanzionato sicché, in difetto di tale presupposto, trova applicazione la nuova disciplina più favorevole.
Le ragioni per ritenere che la norma in questione non trovi applicazione per le sanzioni già irrogate non convincono poiché estranee alla lettera della norma, altrimenti priva di significato in quanto comunque i fatti illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo rimanevano soggetti alla normativa vigente al momento del fatto, secondo il costante insegnamento di legittimità.
Quindi la prescritta espressa disposizione legislativa per derogare al principio generale dell’irretroattività della legge ex art. 11 preleggi risulta presente in dipendenza della disposizione di cui all’art. 69 d.lgs 90/2017, che appositamente disciplina la sorte delle violazioni alla normativa antiriciclaggio commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.
Né appare aver pregio il richiamo alla clausola d’invarianza economica, ex art 74 d.lgs. 90/2017, posto che il credito litigioso giammai può esser ritenuto entrata stabile per l’Erario poiché la sua effettiva esistenza è soggetta all’esito – incerto – della lite giudiziaria.
Ciò trova puntuale evidenziazione normativa proprio nel testo del citato art. 74 che specificatamente disciplina la copertura finanziaria degli effetti derivanti alle casse erariali da una norma, l’art. 68, che consente la modifica di una situazione già cristallizzatasi – art 68 – con l’emanazione del provvedimento sanzionatorio quando non ancora impugnato.
Dunque, lo stesso Legislatore ha ritenuto che debba esser disciplinato l’effetto economico dell’applicazione retroattiva della definizione agevolata introdotta, così lumeggiando come l’esito delle liti non era situazione che poteva ritenersi incidente sui saldi di finanza pubblica, poiché appunto il credito contestato non rientra tra le entrate definitive dell’Erario, stante il suo carattere di provvisorietà rimanendo soggetto, quanto all’effettiva esistenza, all’esito della lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANTIRICILAGGIO: FAVOR REI NELL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI EX AL D.LGS 231/2007, COME MODIFICATO NEL 2017 A FATTI AVVENUTI IN DATA ANTECEDENTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. seconda, Pres. Petitti, Rel. Criscuolo | 08.08.2018 | n.20647
ANTIRICILAGGIO: APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX D.LGS. 231/2007 MODIFICATO DA D.LGS. 90/2017, OPPURE DALLA NORMATIVA ANTECEDENTE?
LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA IN TEMA DI JUS SUPERVENIENS, IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti, Rel. Cosentino | 09.08.2018 | n.20697
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