ISSN 2385-1376
Testo massima
ANTIRICICLAGGIO E TRUST: GENERALITA’ SULL’ISTITUTO E SUO UTILIZZO ANOMALO
Pillola informativa: contributo n. 12
Il trust è un istituto di matrice anglosassone, introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 364/1989, con cui lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione dell’Aja del primo luglio 1985 avente ad oggetto “la legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento“. L’ordinamento italiano non ha ancora adottato una propria legge interna disciplinante l’istituto sotto l’aspetto civilistico; perciò l’istituzione di trust “interni”, caratterizzati dalla residenza in Italia dei soggetti del trust e dei beni sottoposti al vincolo del medesimo, deve necessariamente essere conforme alle previsioni della Convenzione ed alle previsioni di una legge straniera. Da un punto di vista fiscale, l’istituto ha invece ricevuto la relativa disciplina con la Legge 296/1996 (così detta “Legge Finanziaria del 2007”).
Attraverso l’istituzione del trust il soggetto disponente trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee, il quale deve gestirli secondo le previsioni dell’atto istitutivo. Attraverso lo specifico atto di trasferimento di un bene in favore del trustee, il disponente si spoglia della titolarità dei beni trasferiti, i quali, quindi, non fanno più parte del suo patrimonio, ma divengono parte del patrimonio segregato costituito dal fondo del trust. Il trust si compone di quattro elementi: 1. il trasferimento di un diritto dal disponente/settlor al trustee; 2. la fiducia che il disponente ripone nei confronti del trustee; 3. la segregazione, cioè la separazione tra i beni conferiti in trust e quelli facenti parte del patrimonio del trustee; 4. lo scopo del trust. Tra il disponente ed il trustee deve sussistere un rapporto di fiducia. I beni facenti parte del fondo del trust non possono essere aggrediti da eventuali creditori del disponente, perché, a seguito del trasferimento al trustee, egli si è spogliato della proprietà. D’altro canto, i beni inclusi nel trust non possono essere aggrediti né dai creditori personali del trustee, perché mai sono entrati nel suo patrimonio personale, né dai creditori personali dei beneficiari, fino a quando i beni inclusi nel fondo stesso non siano oggetto di attribuzione ai medesimi beneficiari da parte del trustee.
I soggetti del trust sono: il disponente, il trustee, i beneficiari ed il guardiano. Il disponente è il soggetto che istituisce il trust, mediante la sottoscrizione dell’atto istitutivo, e che trasferisce i beni al trustee affinché gli stessi divengano parte del fondo del trust. Il disponente, dal momento dell’istituzione del trust non è titolare di alcun diritto, né di alcun potere nei confronti del trustee; ciò, però, non esclude che nell’atto istitutivo il disponente si riservi un ruolo di indirizzo dell’attività del trustee. Il trustee è proprietario del fondo del trust, del quale può pienamente disporre purché in conformità alle previsioni dell’atto istitutivo del trust. Tale ruolo può essere svolto da chiunque sia capace di agire. Alcune legislazioni consentono l’esercizio professionale dell’ufficio di trustee solo a soggetti, usualmente società, iscritti in un apposito registro sotto il controllo di una pubblica autorità. La determinazione del suo compenso è rimessa alla negoziazione tra il disponente ed il medesimo trustee. Egli ha diritto di ricevere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del suo ufficio. La nomina del trustee avviene normalmente nell’atto istitutivo di trust. Viene nominato dal disponente, anche se il potere di nominare i successivi trustee – aggiuntivi o sostitutivi – può essere attribuita, nell’atto istitutivo stesso, ad altri soggetti del trust (ad esempio, il guardiano,) od a soggetti terzi. I beneficiari sono i soggetti in favore dei quali il trustee svolge la propria attività conformemente alle previsioni dell’atto istitutivo di trust ed ai quali il trustee attribuisce il fondo del trust al termine della durata dello stesso. Ad essi vengono riservati determinati diritti e azioni. Il disponente può individuare fin da subito i beneficiari oppure limitarsi ad indicare la categoria dei beneficiari, all’interno della quale il trustee sceglierà, in un dato momento, i beneficiari del trust. Il guardiano è una figura eventuale e non necessaria all’interno di un trust. La sua funzione è quella di vigilare sull’operato del trustee nell’interesse dei beneficiari o della realizzazione dello scopo. Al guardiano possono essere riservati diversi poteri, dispositivi ed amministrativi.
Gli organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, specie il GAFI, hanno messo in luce i possibili utilizzi abusivi di questo istituto. Le 40 Raccomandazioni, approvate nel febbraio del 2012, rafforzano, per l’appunto, gli standard in materia di trasparenza, con particolare riferimento agli obblighi di acquisizione e conservazione di informazioni complete ed aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Le indicazioni contenute nell’atto istitutivo risultano essere fondamentali per rilevare un possibile utilizzo distorto del medesimo. Occorre, altresì, verificare se le diverse figure del disponente, del trustee, del beneficiario e del guardiano si cumulino in capo ad uno stesso soggetto per finalità improprie od illecite. Al fine di individuare il titolare effettivo del trust, bisogna fare riferimento all’art. 2 dell’Allegato Tecnico 1 al Decreto Legislativo 231/2007, il quale statuisce che per esso si intende: 1. la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio del trust, se i futuri beneficiari sono già stati determinati; 2. la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito od agisce il trust, se i beneficiari non sono ancora stati determinati; 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitino un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio del trust.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 163/2016
Tags : anomalo, antiriciclaggio, AVV. ALICE PASSACQUA, generalità, informativa, istituto, n. 12, pillola, trust, utilizzo