In materia di violazioni della disciplina normativa antiriciclaggio, i finanziamenti dei soci infruttiferi eseguiti mediante versamenti in contanti, la non giustificata imputazione a rimanenze finali dei componenti negativi di reddito, compresi quelli concernenti la gestione ordinaria, l’assenza di documentazione relativa a consulenze e prestazioni professionali fatturate, la contabilizzazione di fattura passiva relativa a cessione marchio per un ammontare non corrispondente a quello indicato nel relativo contratto, l’assenza di attività produttiva di reddito tale almeno da coprire i costi, costituiscono elementi validi a fondare la presunzione dell’esistenza di una struttura societaria senza scopi reddituali, costituita per utilizzo di comodo, finalizzata prevalentemente a creare crediti I.V.A..
Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. quinta, Pres. Bielli – Rel. Vielli, con la sentenza n. 4782 dell’11.03.2016.
Nella fattispecie in esame, a seguito di p.v.c. elevato a carico di società esercente attività diretta alla realizzazione dei prototipi di una motocicletta e di un’autovettura nonchè alla ricostruzione di un’auto d’epoca, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento con cui contestava la contabilizzazione di una fattura passiva per un ammontare diverso da quello risultante dal contratto di cessione del marchio, la violazione della normativa antiriciclaggio per finanziamenti effettuati dai soci con versamenti in contanti, la mancata documentazione di consulenze per prestazioni professionali fatturate, l’imputazione di costi di gestione a rimanenze finali, nonchè la qualificazione come “società di comodo”, in mancanza di ricavi, con conseguente disconoscimento della detrazione I.v.a..
La C.T.P. di Pavia accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che il semplice fatto che la produzione non fosse giunta a termine non implicasse nè la sua insussistenza nè il fatto che si trattasse di una “società di comodo”.
La C.T.R. della Lombardia accoglieva invece l’appello dell’Ufficio, ritenendo che tutti gli elementi evidenziati dai verificatori dessero corpo alla presunzione di esistenza di una struttura senza scopi reddituali, finalizzata prevalentemente a creare crediti Iva, giustificandone perciò il recupero a tassazione, parte della quale, concernente costi ritenuti non deducibili, in quanto relativi a consumi di carburante documentati da schede prive dei requisiti di legge e fatture per consulenze e servizi dei quali la contribuente non aveva dimostrato l’inerenza.
La società contribuente in liquidazione ed in concordato preventivo, proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Parte ricorrente, in particolare, lamentava il fatto che i giudici di appello si erano limitati ad affermare apoditticamente che l’Ufficio aveva provato la natura di società di comodo di quest’ultima, mediante affermazioni stereotipe, astrattamente riferibili a qualsiasi giudizio di appello e tali, dunque, da rendere la pronuncia inidonea a consentire un qualsiasi controllo delle ragioni che ne stanno alla base.
I giudici di legittimità, invero, rilevavano che i giudici regionali non si erano limitati a ritenere gli elementi emersi dalle risultanze del p.v.c., sufficienti a fondare l’accertamento ed a legittimare il recupero dell’I.V.A. per l’ammontare accertato, ma avevano specificamente elencato tutti gli elementi riscontrati dai verificatori.
Nello specifico, la Corte osservava che i finanziamenti dei soci infruttiferi eseguiti mediante versamenti in contanti, l’ingiustificata imputazione a rimanenze finali dei componenti negativi di reddito, compresi quelli concernenti la gestione ordinaria, l’assenza di documentazione relativa a consulenze e prestazioni professionali fatturate; la contabilizzazione di fattura passiva, relativa a cessione marchio, per un ammontare non corrispondente a quello indicato nel relativo contratto, l’assenza di attività produttiva di reddito tale almeno da coprire i costi, costituivano elementi validi a fondare la presunzione dell’esistenza di una struttura societaria senza scopi reddituali, costituita per utilizzo di comodo, finalizzata prevalentemente a creare crediti IVA.
Per quanto esposto, la Suprema Corte, ritenuto legittimo il recupero a tassazione dell’I.V.A. indebitamente detratta dalla società, rigettava il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento del giudizio di legittimità.
Per altri precedenti si veda:
RICICLAGGIO: CONCORSO NEL REATO PER DIRETTORE DI BANCA
LA SCELTA ATTIVA DI AUTORIZZARE OPERAZIONI SOSPETTE SENZA SEGNALAZIONE ALL’UIC IMPLICA ACCETTAZIONE DEL RISCHIO
Sentenza Cassazione Penale, sez. Seconda, Pres. Cammino – Rel. Aielli 08-03-2016 n. 9472
ANTIRICICLAGGIO: IL TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DECORRE DAL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
L’AUTORIZZAZIONE DEL PM NON RILEVA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DELLA CONTESTAZIONE
Sentenza Tribunale di Roma, dott.ssa Eleonora Montesano 10-10-2014
SOLO IN IPOTESI DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA AUTORITÀ COMPETENTE DA PARTE DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IL TERMINE DECORRE DALLA RICEZIONE.
Sentenza Tribunale di Roma, dott.ssa Lilia Papoff 01-10-2014 n.14085
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno