Testo massima
In tema di sanzioni per l’omessa segnalazione di attività di riciclaggio, il decreto di contestazione ad opera del Ministero dell’Economia e delle Finanze va notificato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento.
Nell’individuazione del dies a quo della conclusione dell’accertamento non contano gli accertamenti successivi al momento in cui possono ritenersi definitivamente acquisiti tutti gli elementi inerenti all’illecito amministrativo in contestazione.
LA NORMATIVA
L’art.3 della legge n.197 del 5 luglio 1991 (normativa “antiriciclaggio“) pone in capo al responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all’articolo 4 (“gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati [ ]“) l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
L’inosservanza del predetto obbligo di segnalazione è punita, ai sensi dell’art.5, comma 5, con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell’operazione, salvo che il fatto costituisca reato.
Il comma 7 dell’art.5 prevede che all’irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall’articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.
A tale uopo è prescritto che si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16.
Per quanto concerne il termine entro il quale la violazione dev’essere contestata, l’articolo 14 della richiamata legge n.689/1981, al comma 2 così dispone: “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento“.
LA DECISONE
La Corte d’Appello di Roma, in persona del consigliere Pres. Roberto Reali e consigliere est. Francesco Ferdirandi, con la sentenza n. 4035 del 13.05.14, ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Economia in danno della BANCA e di DIRETTORE responsabile di sede, il quale non avrebbe segnalato movimentazioni asseritamente sospette, ai sensi della normativa antiriciclaggio.
In particolare è accaduto che innanzi il Tribunale la Banca ed il suo DIRETTORE responsabile avevano impugnato il decreto con cui il MEF contestava la violazione dell’art.3 della legge 197/91, irrogando le conseguenti sanzioni amministrative per l’omessa segnalazione di attività potenzialmente illecita.
Il giudice di prime cure, aderendo alle eccezioni di parte opponente, aveva sancito la tardività della contestazione ex art.14 legge 689/91, per essere stata quest’ultima notificata, tramite verbale della Guardia di Finanza, oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’accertamento, come datata dallo stesso Giudice; il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva proposto appello, censurando la decisione deducendo che dopo la redazione del verbale di contestazione era necessaria una successiva attività istruttoria e valutativa dei fatti constatati.
La Corte ha evidenziato che in tema di antiriciclaggio, una volta che la banca ha trasmesso le movimentazioni del conto corrente e che la GDF ha provveduto all’audizione del CLIENTE, l’amministrazione è in grado di formulare le conclusive valutazioni sull’esito dell’attività di accertamento svolta.
Per tali ragioni, la Corte, ha rigettato l’appello affermando che il tempo impiegato dall’amministrazione per le contestazioni alla BANCA ed al DIRETTORE era assolutamente incongruo in considerazione dell’ “assoluta semplicità” delle valutazioni da compiersi all’esito dell’attività di accertamento svolta.
In conclusione, il Giudice ha ritenuto di poter stabilire, in relazione alla particolarità del caso, il dies a quo per la tempestiva contestazione, individuando quest’ultimo nel momento in cui la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento.
Sul punto si può consultare il commento alla sentenza della Corte d’Appello di Roma, sezione prima 02/10/2013 n.5170
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno