Il divieto posto dall’articolo 1, comma 1, del D. Lg. 143/1991 (convertito nella Lg. 197/1991, poi abrogato dal D. Lgs. 231/2007, così detto Decreto antiriciclaggio), diretto ad impedire il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, senza il tramite di intermediari abilitati, pone riferimento al valore dell’intera operazione economica, alla quale il trasferimento sia funzionale, e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito.
Siffatta esigenza, nascente dalla ratio della norma, di rendere trasparenti le transazioni finanziarie aventi maggior rilevanza economica, neppure trova eccezione nella circostanza che i singoli pagamenti siano comunque riportati nelle scritture contabili, né in consuetudini commerciali, dovute al collegamento economico esistente tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, trattandosi comunque di soggetti dotati di distinta personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.
Questi sono i principi espressi dalla sentenza n. 1080 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, emessa il 16.12.2015 e pubblicata il 21.1.2016, in ossequio a quanto già affermato in passato (sul punto, leggasi: Cass. 22.6.2010 sent. 15103 e Cass. 10.4.2007 sent. 8968).
Nel caso di specie, è stato proposto ricorso contro la sentenza n. 744/2012 della Corte di Appello di Venezia, che – concordando con quanto stabilito dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 2629/2008 – ha confermato il pagamento di totali euro 228.198,00 a titolo di sanzione amministrativa ex articolo 1, comma 1, del D. Lg. 143/1991, a seguito di transazioni finanziarie in contanti – sotto soglia – per circa sette miliardi di lire, avvenute tra settembre 1999 e marzo 2001.
I ricorrenti, in primis, hanno giustificato l’ampio uso di denaro contante adducendo che ciò dipendeva dalla tipologia di attività commerciale svolta. Hanno, poi, sottolineato che i pagamenti erano regolarmente annotati in contabilità e che ogni trasferimento di contante costituiva una operazione distinta ed autonoma.
I Giudici della Corte di Cassazione hanno, però, rigettato il ricorso sostanzialmente per due ragioni: da un lato, l’avvenuta contabilizzazione dei trasferimenti oggetto del contendere è da considerarsi irrilevante; dall’atro, le molteplici operazioni, artificiosamente frazionate, debbono essere ritenute parti di un’intera operazione economica e, dunque, poste per eludere il divieto normativo.
Il quadro normativo di riferimento, per la fattispecie in esame, è mutato nel tempo. Le disposizioni vigenti sono state introdotte dalla L. 208/2015 – così detta “Legge di stabilità 2016” –, che ha innalzato, a partire dal primo gennaio 2016, ad euro 2.999,99 la soglia limite per il trasferimento di contante o titoli al portatore, senza il ricorso ad intermediari abilitati.
Dal punto di vista della normativa antiriciclaggio, l’articolo di riferimento è dato dall’articolo 49 del predetto D. Lgs. 231/2007, che ha subito successive integrazioni e modifiche:
“1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 2 produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice.
4.I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile.
18 e 19. Abrogati.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008”.
La limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Detta limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso Banche, Poste, Istituti di pagamento (IP) ed Istituti di moneta elettronica (IMEL).
Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un “illecito oggettivo”, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.
L’avverbio “complessivamente”, contenuto nel comma 1 del sopra citato articolo, va riferito al valore da trasferire: il divieto concerne, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Non si ravvisa, invece, la violazione, qualora il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (si pensi ai singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) oppure nel caso in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (si pensi al contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (si pensi al pagamento rateale). Ma le Autorità competenti sono tenute a valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi atti a configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
Le previsioni dell’articolo 49 potrebbero mutare ancora. In data 29.11.2016, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE n. 2015/849). Detto schema non è né definitivo, né in vigore. Il “nuovo” articolo 49 statuisce che:
“1. É vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all’articolo 1277, comma 1 del codice civile[1]e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all’articolo 1210 del codice Civile[2].
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale[3].
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente disposizione è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1 CAP.
15.Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E’ altresì fatto salvo quanto previsto dall’articolo 494 del codice di procedura civile[4]”.
Ci sono alcune differenze fra i due testi normativi.
Il comma 1 del predetto schema fa riferimento ai soli trasferimenti di denaro contante ed ai titoli al portatore in euro od in valuta estera (mancano i libretti di deposito bancari o postali al portatore) e muta il limite soglia per il trasferimento (euro 3.000 e non più 1.000).
Il comma 2 introduce il servizio di rimessa di denaro, la cui soglia è di euro 1.000. Come indicato da Banca d’Italia, per rimessa di denaro o money transfer si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario. La rimessa è funzionale all’esigenza da parte di soggetti, in genere non inclusi nel sistema finanziario, di inviare, nella maggior parte dei casi verso l’estero, somme. L’attività di rimessa di denaro può essere svolta da intermediari disciplinati dal D. Lgs. 385/1993 (TUB) in coerenza con la Direttiva europea di piena armonizzazione sui servizi di pagamento (cd. PSD8): si tratta, essenzialmente, dei citati IP ed IMEL (ad essi si applica il Capo V dello schema). Quelli nazionali svolgono l’attività previa autorizzazione da parte di Banca d’Italia e sono iscritti in appositi albi tenuti dalla stessa. Il settore comprende anche gli intermediari comunitari, che operano nel nostro Paese in regime di libertà di stabilimento (con succursale) o di libera prestazione di servizi (senza succursali) sulla base di una comunicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato in cui hanno sede (autorità home) alla Banca d’Italia (autorità host), in merito all’intenzione di avviare l’attività. La regolamentazione e la vigilanza nei confronti degli intermediari europei, operanti in Italia con o senza succursali, sono di competenza dell’Autorità estera (principio dell’home-country control).
Il comma 3 traccia il limite di 3.000 euro per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (e non 2.500).
Il comma 12 prevede che sia ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi e vieta il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
Il comma 14 aggiunge le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare – SICAF (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-bis) T.U.F.), che, a differenza di quanto previsto dal Decreto antiriciclaggio, rientrano tra i soggetti obbligati quali intermediari bancari e finanziari ex articolo 3, comma 2, lettera g) dello schema.
Per concludere, le molteplici variazioni normative, avvenute sul tema, manifestano quanto questo sia “caldo” e quanta attenzione deve essere prestata dalle Autorità competenti e dai soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio.
[1] 1277 c.c.: “1. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. 2. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima”
[2] 1210 c.c.: “1. Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito. 2. Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione”.
[3] 234 c.p.p.: “1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. 2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. 3. È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti”.
[4] 494 c.p.c.: “1. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore. All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata. 2. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi”.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno