ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ambito dell’antiriciclaggio, la procedura di accertamento non può identificarsi con la pura e semplice constatazione dei fatti nella loro materialità, richiedendo un’attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati. Ai fini dell’emissione della sanzione amministrativa, il dies a quo inizia a decorrere soltanto dal compiuto accertamento della fattispecie, che necessita di una tempistica non predefinita, ma variabile in ragione della particolarità di ogni singolo caso, del tutto indipendente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi di vigilanza.
Tuttavia, in assenza di atti comprovanti successivi accertamenti effettuati dall’amministrazione ed in assenza persino di convincenti e specifiche allegazioni sul punto, la pur teorica complessità della fattispecie non può valere di per sé a giustificare ed a superare la decadenza maturata.
Questo è il principio sotteso alla sentenza pubblicata dalla Corte di Appello di Roma, Pres. Rel. Fanti, in data 2 ottobre 2015, nel giudizio instaurato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti della Banca e del Direttore di quest’ultima, con cui è stato disposto il rigetto del gravame proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione presentata dalla Banca e dal Direttore della medesima contro il decreto sanzionatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale era stata irrogata una sanziona amministrativa di euro 361.125,00, per aver omissione di segnalazione di operazioni sospette nei confronti di un cittadino bengalese, che nell’arco di sei mesi aveva movimentato sul proprio conto corrente la somma di complessivi euro 3.611.050,40. L’opposizione, ritenuta fondata dal Giudice di primo grado, concerneva l’inosservanza dei termini sanciti dall’art. 14 Lg. 689/1981: la notifica dell’atto di contestazione dell’addebito non era stata tempestiva, in quanto intervenuta successivamente alla scadenza del termine trimestrale decorrente dall’accertamento effettuato e nel periodo intermedio non erano stati svolti ulteriori atti di indagini qualificabili come accertamenti.
L’eccezione principale presentata dal Ministero, verteva sul fatto che la procedura di accertamento non potesse concludersi con la mera contestazione dei fatti, ma necessitasse piuttosto di un iter la cui tempistica non potesse essere stabilita ex ante: pertanto, la decorrenza del dies a quo risulterebbe del tutto svincolata dalla data di compilazione e ricezione delle obiezioni mosse.
Tuttavia, secondo i Giudici di appello, l’assenza di ulteriore attività di accertamento, successiva alla contestazione medesima, ha provato di fatto l’impossibilità di superare la decadenza maturata, derivando da ciò il rigetto dell’appello.
Si segnalano i seguenti precedenti:
ANTIRICICLAGGIO: IL TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DECORRE DAL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
L’AUTORIZZAZIONE DEL PM NON RILEVA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DELLA CONTESTAZIONE
Sentenza Tribunale di Roma, dott.ssa Eleonora Montesano 10-10-2014
ANTIRICICLAGGIO: IL TERMINE DI 90 GIORNI PER LA CONTESTAZIONE DECORRE DALL’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE
SOLO IN IPOTESI DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA AUTORITÀ COMPETENTE DA PARTE DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IL TERMINE DECORRE DALLA RICEZIONE.
Sentenza Tribunale di Roma, dott.ssa Lilia Papoff 01-10-2014 n.14085
ANTIRICICLAGGIO: IL DIES A QUO DECORRE DAL MOMENTO IN CUI LA CONTESTAZIONE PUÒ ESSERE TRADOTTA IN ACCERTAMENTO
IL GIUDICE PUÒ RILEVARE IL MOMENTO DALLA CONCLUSIONE SOSTANZIALE DELL’ACCERTAMENTO
Sentenza Corte d’Appello di Roma, Pres. Roberto Reali, Est. Francesco Ferdinandi16-06-2014 n.4035
PRECISAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI ANTIRICICLAGGIO
I CHIARIMENTI RESI DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ragioneria Generale dello Stato 29-11-2013 n.40
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 535/2015