Testo massima
Nell’ambito dell’antiriciclaggio, la procedura di accertamento non può
identificarsi con la pura e semplice constatazione dei fatti nella loro materialità,
richiedendo un’attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati. Ai fini
dell’emissione della sanzione amministrativa, il dies a quo inizia a decorrere
soltanto dal compiuto accertamento della fattispecie, che necessita di una
tempistica non predefinita, ma variabile in ragione della particolarità di ogni
singolo caso, del tutto indipendente dalla data di compilazione e ricezione
della nota informativa degli organi di vigilanza. Tuttavia, in assenza di atti
comprovanti successivi accertamenti effettuati dall’amministrazione ed in
assenza persino di convincenti e specifiche allegazioni sul punto, la pur
teorica complessità della fattispecie non può valere di per sé a giustificare
ed a superare la decadenza maturata.
Questo è il principio sotteso alla
sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione di Roma, Prima Sezione Civile, in
data 2 ottobre 2015, nel giudizio tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (appellante) e Banca S.p.a. e
Direttore della medesima (appellati),
con la quale si respinge l’appello avverso la sentenza n. 7908 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 10 maggio 2010.
Nel caso di specie, il Tribunale
di Roma aveva accolto l’opposizione presentata dalla Banca de quo e dal Direttore
della medesima contro il decreto sanzionatorio del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con il quale veniva irrogata la sanziona amministrativa di euro
361.125,00 a carico di quest’ultimo, in solido con l’Istituto di credito, per
aver omesso la segnalazione di operazioni sospette nei confronti di un
cittadino bengalese, che nell’arco di sei mesi aveva movimentato sul proprio
conto corrente la somma di complessivi euro 3.611.050,40. L’opposizione,
ritenuta fondata dal Giudice di primo grado, concerneva l’inosservanza dei
termini sanciti dall’art. 14 Lg. 689/1981: la notifica dell’atto di
contestazione dell’addebito non fu tempestiva, in quanto era intervenuta
successivamente alla scadenza del termine trimestrale decorrente
dall’accertamento effettuato e nel periodo intermedio non vennero svolti ulteriori
atti di indagini qualificabili come accertamenti.
L’eccezione principale presentata
dal Ministero verte sul fatto che la procedura di accertamento non possa
concludersi necessariamente con la mera contestazione dei fatti, ma necessiti
piuttosto di un iter la cui tempistica non può essere stabilita ex ante: pertanto, la decorrenza del dies a quo è del tutto svincolata dalla
data di compilazione e ricezione delle obiezioni mosse. Tuttavia, secondo i
Giudici del riesame, l’assenza di ulteriore attività di accertamento successiva
alla contestazione medesima prova di fatto l’impossibilità di superare la
decadenza maturata ed il conseguente rigetto dell’appello.
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Testo del provvedimento
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