ISSN 2385-1376
Testo massima
Il reato di autoriciclaggio è previsto dal nuovo art. 648 ter .1 del Codice Penale, in forza del quale “si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648“.
La disposizione de quo è posta tra l’art. 648 ter, rubricato “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” e l’art. 648 quater, rubricato “Confisca“. Il reato va qualificato come reato proprio, in quanto il soggetto attivo è soltanto l’autore del reato presupposto od un soggetto che vi abbia concorso. L’elemento soggettivo consiste nel dolo generico (e dunque non eventuale): risultano necessarie la consapevolezza della provenienza illecita delle risorse e la volontà di destinarle ad un impiego economicamente utile.
Esso presenta molteplici punti di attenzione, che qui di seguito vengono sinteticamente elencati:
1. il concetto di “impiego” fa riferimento a qualsivoglia forma di reimmissione della liquidità delittuosa nel circuito economico-legale senza alcuna modifica circa la titolarità del bene; mentre con i termini “sostituzione” e “trasferimento” si identifica una situazione nella quale il provento illecito viene ripulito e poi impiegato, con conseguente mutamento della titolarità della res;
2. la destinazione della disponibilità di provenienza illecita deve essere conferita in “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”: tale elencazione soffre di palesi sovrapposizioni e ridondanze. Ad ogni modo, l’ambito di applicazione della normativa è puramente economico;
3. l’oggetto della condotta è dato dal denaro, beni od altre utilità, ovvero da qualsiasi cespite dotato di un valore di scambio economicamente apprezzabile;
4. secondo la formula legislativa non sarebbero punibili le condotte per cui il denaro, beni od altre utilità vengano destinate allo scopo di mera utilizzazione o godimento personale, purché “fuori dai casi di cui ai commi precedenti” non ci sia stata l’intenzione in tal modo di occultare i frutti del reato: è stato, dunque, introdotto un criterio soggettivo che ha ripercussioni sull’ambito probatorio. Pare che il concetto di “utilizzo” riguardi i beni mobili, mentre quello di “godimento” riguardi i beni immobili. Tali nozioni alludono principalmente all’autoconsumo, sia quando il bene venga distrutto con l’uso, sia quando resti a disposizione per il futuro. Bisogna chiedersi se, quando sono state formulate, il legislatore ha considerato la possibilità di condividere il provento delittuoso con soggetti terzi (si pensi, ad esempio, ad un’auto acquistata per la famiglia): secondo una tesi, l’esimente è possibile solo qualora l’utilizzo od il godimento siano esclusivamente personali, mentre secondo un’altra tesi, meno rigorosa, l’esimente è applicabile anche nei casi di condivisione con altri;
5. per avere autoriciclaggio, il reo deve ostacolare concretamente la provenienza delittuosa: l’avverbio di modo “concretamente” fa sorgere diverse perplessità in quanto è stato specificato dal legislatore pur apparendo superfluo perché sottointeso;
6. quando l’autoriciclaggio si applica a quei reati punibili con meno di cinque anni, non sarà consentito usare lo strumento delle intercettazioni, che sono invece fondamentali per contrastare questo tipo di fattispecie;
7. l’autoriciclaggio è stato inserito anche nell’ambito dell’art. 648 quater del Codice Penale, relativo alla confisca per equivalente: ne consegue che, nel caso di condanna per autoriciclaggio, il giudice penale ordinerebbe la confisca dei beni (o di somma equivalente) che costituiscono il prodotto od il profitto del reato;
8. l’autoriciclaggio viene, altresì, inserito tra i reati di cui all’art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001, cioè fra i reati che possono determinare la responsabilità degli enti per reati commessi dai suoi vertici apicali;
9. l’autoriciclaggio è assoggettato ad una prescrizione di otto anni decorrente dalla consumazione del reato, cioè dal concreto reimpiego del denaro, beni od altre utilità: ciò fa sì che qualora si sia consumato nel 2005 un reato fiscale, ad oggi prescritto, ma i proventi dello stesso siano utilizzati nel 2015, il reato di autoriciclaggio potrà essere imputato al reo entro il 2023;
10. l’autoriciclaggio non detta nuovi obblighi in capo ai professionisti economico contabili e legali sottoposti agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta ex art. 41 del D. Lgs. 231/2007, perché le situazioni di autoriciclaggio, rientrando nella previsione dell’art. 2 del medesimo decreto benché con veste amministrativa erano già all’epoca da segnalare (sul punto, leggasi le circolari della Guardia di Finanza n. 18/2008 e n. 83607/2012 e la comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria del 15 febbraio 2010). Però, i professionisti che non adempiono agli obblighi di segnalazione possono subire un coinvolgimento penale (nell’art. 379 del Codice Penale, rubricato “favoreggiamento reale” il quale prevede, fuori dai casi di concorso, la reclusione fino a cinque anni per chiunque “aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato“, sono esclusi i reati di ricettazione, riciclaggio, ed impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, ma non quello di autoriciclaggio). Il professionista può essere accusato di favoreggiamento, se l’omessa segnalazione è consapevolmente voluta – è pertanto richiesto il dolo generico – e se è dunque servita ad aiutare l’autore del reato di autoriciclaggio ad acquisire i vantaggi tratti dalla sua precedente attività delittuosa. E’ possibile, nei casi più gravi, anche l’accusa di concorso di autoriciclaggio ex art. 110 del Codice Penale.
Come si può ben comprendere, la formulazione dell’art. 648 ter .1 non è esente né da critiche, né spunti interpretativi differenti. Ad ogni modo, va riconosciuta al legislatore la volontà di dare una cornice sanzionatoria ad una fattispecie che, fino a poco tempo fa, non aveva una veste penalmente rilevante.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 27/2016