ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di illecito amministrativo, ai fini del computo del dies a quo del termine di 90 giorni per la contestazione dell’illecito amministrativo, il terzo comma dell’art. 14 della L. n. 689/81, che fa decorrere il termine di 90 giorni dalla trasmissione degli atti alla autorità competente da parte della autorità giudiziaria, si riferisce alle ipotesi in cui l’organo amministrativo riceve formalmente la notizia dell’illecito dalla autorità giudiziaria, come ad esempio a seguito di depenalizzazione per legge di un reato, ma non anche alla diversa ipotesi in cui gli illeciti amministrativi e quelli penali sono connotati da differenti elementi oggettivi e soggettivi.
Non può quindi ritenersi che l’attività di accertamento delle violazioni amministrative, e quindi l’acquisizione delle predette dichiarazioni, sia consentita solo a seguito della richiesta e del rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso.
Il dies a quo del termine di 90 giorni di cui all’art. 14 della L. n. 689/81 non può farsi coincidere con gli atti istruttori di ammissione delle dichiarazioni del funzionario, non potendosi ritenere che l’accertamento della violazione fosse avvenuto solo a seguito dell’esame di tali dichiarazioni.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, dott.ssa Lilia Papoff, con la sentenza n. 19530 del 01 ottobre 2014, nell’ambito di un procedimento di opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione.
IL CASO
La fattispecie prende le mosse da una ordinanza ingiunzione elevata dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZE contro un DIRETTORE di filiale ed una BANCA per la violazione dell’art. 3 della L. n. 197/91 avente ad oggetto una omessa segnalazione di operazione sospetta.
Avverso il detto provvedimento gli ingiunti proponevano opposizione eccependo, in via preliminare, la prescrizione della sanzione irrogata e la violazione dell’art. 14 L. n. 689/81 per decorso del termine di 90 giorni per la contestazione dell’illecito e, nel merito, la infondatezza della contestazione.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività della notifica del verbale di contestazione dell’infrazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/81 sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità che ai fini della determinazione del dies a quo – tiene conto della eventuale complessità della valutazione dei dati acquisiti afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della infrazione (tra le altre, Cass. n. 1866/2000, n. 8456/06).
Infatti, il terzo comma dell’art. 14 citato fa decorrere il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’A.G. solo nelle ipotesi in cui l’organo amministrativo riceve formalmente la notizia dell’illecito dall’Autorità Giudiziaria, come ad esempio a seguito di depenalizzazione per legge di un reato, ma non anche alla diversa ipotesi, come quella in esame, in cui gli illeciti amministrativi e quelli penali sono connotati da differenti elementi oggettivi e soggettivi.
Nel caso di specie, erano trascorsi 15 mesi prima della formale contestazione dell’illecito amministrativo ed il Giudice ha ritenuto che il carattere sospetto delle operazioni, nonché l’omessa segnalazione delle stesse potessero già evincersi da una valutazione embrionale ex ante e a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte compiute dagli autori delle operazioni stesse.
Né il rilascio del nulla osta da parte del Pubblico Ministero all’utilizzo dei dati acquisiti ai fini della contestazione delle violazioni amministrative può incidere sul termine decadenziale previsto dall’art. 14 citato.
Osserva il Tribunale che se, infatti, il termine decadenziale potesse essere condizionato dalla data di rilascio del nulla osta del Pubblico Ministero, il detto termine potrebbe essere prorogato senza limiti in quanto dipendente dalla data della relativa richiesta da parte dell’organo di polizia giudiziaria, pur in assenza di una norma che preveda espressamente una tale correlazione.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Roma, rilevata la tardività della contestazione, ha disposto l’annullamento della ordinanza ingiunzione.
IL COMMENTO
Il connotato essenziale della sentenza in esame, come è possibile evincere dal chiaro tenore dell’art. 14 della L. n. 689/1981, è l’esigenza per cui tra la percezione degli elementi probatori da parte dell’Autorità deputata alla contestazione e il momento in cui i fatti da cui traggono origine le violazioni si sono verificati intercorra il minore tempo possibile. La legge, a tal fine, giunge ad accordare esplicita preferenza alla contestazione immediata della violazione, in mancanza della quale è consentita una procedura differita, pur con la previsione di un limite imperativo di 90 giorni, oltre il quale interviene la decadenza del diritto di perseguire il responsabile per i fatti nel cui ambito si è sviluppata la trasgressione stessa.
La contestazione rappresenta il momento in cui il trasgressore è portato a conoscenza della violazione della norma precettiva, ed è legata, per le motivazioni illustrate, al vincolante termine di 90 giorni, per il quale, attese le irrimediabili conseguenze negative per il prosieguo del procedimento sanzionatorio stesso, è essenziale identificare il relativo dies a quo.
Il richiamato art. 14 precisa che tale termine decorre dall’accertamento della violazione da parte della Autorità a ciò preposta, assunto che vale a spostare la problematica sul perimetro che deve essere individuato in ordine alla nozione di accertamento.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha enunciato e ribadito il principio secondo cui, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, l’ “accertamento al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, comma 2, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità delle indagini” (sent. n. 9056/2001, n. 11129/1999, n. 6408/96). E’ stato anche affermato, poi, che compete al giudice di merito, che può esaminare tutti gli atti relativi all’accertamento, determinare il tempo ragionevolmente necessario all’amministrazione per pervenire ad un completo accertamento dell’illecito, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termino (sent. 1866/2000).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’art. 14 de quo non si riferisca solamente alle ipotesi in cui l’organo amministrativo riceve formalmente la notizia dell’illecito dall’autorità giudiziale ma anche alla diversa ipotesi in cui gli illeciti amministrativi e penali siano connotati da differenti elementi oggettivi e soggettivi.
Pertanto, “non può quindi ritenersi che l’attività di accertamento delle violazioni amministrative, e quindi l’acquisizione delle predette dichiarazioni, sia consentita solo a seguito della richiesta e del rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso“.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha così disposto l’annullamento della ordinanza ingiunzione elevata dal M.E.F.
Sul punto si segnalano i seguenti precedenti:
ANTIRICICLAGGIO: il decreto va notificato nei 90 giorni dalla conclusione sostanziale dell’accertamento
ANTIRICICLAGGIO: il dies a quo decorre dal momento in cui la contestazione può essere tradotta in accertamento
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 511/2014