ISSN 2385-1376
Testo massima
La così detta “voluntary disclosure” (in italiano: “collaborazione volontaria”) è una procedura – introdotta dalla Legge 186/2014 – che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione, denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi dichiarativi commessi fino al 30 settembre 2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Possono avvalersi di questo strumento le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate residenti in Italia, ma anche gli enti commerciali (società di persone e società di capitali) sempre residenti in Italia – seppur chiaramente esclusi dagli obblighi connessi alla disciplina del monitoraggio – e gli enti di diritto estero la cui sede direzionale effettiva è nel nostro Paese (le così dette “società esterovestite”).
Contrariamente ai vecchi scudi fiscali, la voluntary disclosure rappresenta una significativa operazione di trasparenza: l’adesione, infatti, consente all’Agenzia delle Entrate di conoscere i soggetti che hanno deciso di aderire e le somme dagli stessi portate all’estero. Ciò potrebbe garantire un positivo apporto al gettito anche nei prossimi anni.
Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente, se si è abilitati ad Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati ed abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel D.P.R. n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi. Tra questi, vi sono gli avvocati e gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
La disciplina in merito alla voluntary disclosure non prevede che il patrimonio detenuto all’estero e regolarizzato debba essere necessariamente rimpatriato fisicamente in Italia. Pertanto, il contribuente può decidere se optare per il rimpatrio fisico degli asset detenuti all’estero ovvero optare per il rimpatrio giuridico degli stessi, mediante il rilascio ad una società fiduciaria residente in Italia di un mandato all’amministrazione degli stessi. La Legge 186 prevede la possibilità di regolarizzare anche le somme detenute in Italia (così detta “voluntary disclosure interna”): la ratio di fondo è quella dell’equità, che si basa sul riconoscimento a tutti i contribuenti della possibilità di sanare la propria posizione fiscale, indipendentemente dal luogo in cui sono illecitamente detenute le consistenze. Pertanto, entrambe le procedure di voluntary – estera ed interna -, sebbene attinenti a fattispecie di regolarizzazione diverse, sono cumulabili e di conseguenza attivabili.
L’istituto, nato da poco, è però è già vecchio: il termine per la domanda di adesione è passato dal 30 settembre al 30 novembre 2015; mentre il termine per la presentazione della documentazione necessaria – ossia la relazione di accompagnamento ed eventuali istanze integrative – è slittato dal 30 ottobre al 31 dicembre 2015. Ad inizio 2016, le istanze complessivamente presentate risulterebbero essere circa 130.000: la base imponibile emersa sarebbe di circa 60 miliardi di euro, di cui quasi il 70% proveniente dalla Svizzera. Il contribuente deve versare le somme richieste entro un termine variabile tra i 15 ed i 60 giorni, in un’unica soluzione od in tre rate mensili. E’ da considerarsi, però, esclusa la facoltà di compensare il quantum dovuto con eventuali crediti fiscali. Per i patrimoni fino a 2 milioni di euro, il contribuente può chiedere il calcolo delle imposte a forfait, applicando l’aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo.
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di indagine amministrativa o penale in ambito fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta tutta la documentazione, è tenuta ad avvertire l’Autorità giudiziaria circa l’adesione e la conclusione della procedura de quo da parte del contribuente. Quest’ultima, successivamente, accerta se le operazioni denunciate integrino una fattispecie di reato e se il reato integrato rientri o meno tra quelli menzionati nell’art. 5 quinquies del Decreto Legge 167/1990, per i quali è prevista la non punibilità.
La Legge 186 ha ampliato il novero dei reati per i quali opera la causa di non punibilità, statuendo: 1. l’estensione della causa di non punibilità a tutti coloro che hanno commesso od hanno concorso a commettere i reati oggetto di copertura penale; 2. ‘introduzione del reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, con contestuale introduzione, in capo al contribuente che decida di aderire alla procedura, dell’obbligo di rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 3. l’introduzione del delitto di autoriciclaggio, mediante l’inserimento, di una fattispecie ad hoc: l’art. 648 ter.1 del Codice Penale.
L’art. 5 quinquies, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 167/1990 estende la causa di non punibilità nei confronti di colui che presti la collaborazione volontaria ai seguenti reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate ed omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto. E’ inoltre esclusa la punibilità anche per i delitti di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. e di impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p., sempre che siano stati commessi in relazione ai proventi di uno degli illeciti tributari per i quali è prevista la non punibilità.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 98/2016