ISSN 2385-1376
Testo massima
Uno dei principali obblighi del cliente (o del legale rappresentante, in caso di società) è quello di fornire, prima dell’instaurazione del rapporto o contestualmente al conferimento dell’incarico, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza, ai fini dell’identificazione del titolare effettivo: tale dichiarazione è per l’appunto uno dei pilastri fondamentali dell’adeguata verifica della clientela.
Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo, la banca può fare ricorso a pubblici registri, data base interni, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e contenenti le informazioni necessarie, può altresì chiedere ai propri clienti i dati pertinenti o può ottenere le informazioni in altro modo. Occorre precisare che il titolare effettivo deve essere tassativamente una persona fisica; in caso di partecipazione di controllo in mano ad una persona giuridica, occorre risalire lungo la catena del controllo fino alla persona fisica che in ultima istanza possiede o esercita il controllo diretto o indiretto.
Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo il cliente od il legale rappresentante deve fornire per iscritto e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità anche penale una dichiarazione con la quale individua il titolare effettivo. Tale dichiarazione pone la banca nelle condizioni di non poter identificare il titolare effettivo dell’operazione, presupposto questo sufficiente per l’applicazione dell'”obbligo di astensione“: se la banca non riesce ad individuare il titolare effettivo, non sarà in grado di operare un’adeguata verifica sul cliente e, pertanto, sarà obbligata ad astenersi dall’instaurare il rapporto professionale oppure a terminare la prestazione se questa è già in essere. Dovrà, inoltre, valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Il GAFI, Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale o Financial Action Task Force (FATF), introducendo il termine “titolare effettivo”, ha inteso identificare la persona fisica che, al vertice, possiede o controlla il cliente e/o la persona per la quale una transazione è effettuata. Ciò comprende ugualmente le persone che esercitano in ultima istanza un controllo effettivo tanto su persone fisiche, quanto giuridiche. I punti a) e b) del comma 3 dell’art. 2 della Direttiva 2006/70/CE in merito parlano di: a): “qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al paragrafo 1 (persone politicamente esposte)“; b): “qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al par. 1″.
Per le particolari esigenze poste dalle persone politicamente esposte, e diverse da quelle che ci occupano (declinate nell’attuazione italiana, all’art. 28, comma 5, Decreto Legislativo 231/2007), in via di eccezione e non estensibile, si intende quale titolare effettivo colui che è comunque il dominus finale anche in virtù di rapporti di fatto e non-giuridici (de facto). Da un lato, dunque, vi è “la persona esclusiva beneficiaria effettiva di una persona morale“, alla quale l’assenza di ogni ulteriore caratterizzazione, fa assumere quel connotato giuridico generale, che la fa dipendere solo da un titolo negoziale. E dall’altro, un’altra persona che ha, anch’essa, il profitto ultimo, ma non solo quello giuridico, bensì anche quello allargato alla sua esistenza di fatto. Pertanto, “si conosce il titolare effettivo quando si conosce la struttura della proprietà e del controllo su di essa“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 667/2015