ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 41 del Decreto Legislativo 231/2007 impone a determinati soggetti (come, ad esempio, gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori) di comunicare ad UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo“.
Per gli intermediari finanziari, tale obbligo è esteso, dal 2008, all’ulteriore ipotesi di sospetto di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, nell’ambito delle misure restrittive adottate dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea nei confronti dell’Iran.
Il sospetto nasce dalla valutazione delle caratteristiche, dell’entità e della natura delle operazioni, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione dello svolgimento della propria attività, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite. Esso deve fondarsi su una valutazione precisa e completa di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della medesima operatività. A tal proposito, la normativa prevede alcuni strumenti operativi: gli indicatori di anomalia (art. 41, co. 2 e 3) ed i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali (art. 6, co. 7 lett. b).
La UIF effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute e richiede, qualora lo ritenesse opportuno, ulteriori informazioni agli stessi soggetti segnalanti, i quali debbono collaborare (si consideri, da un lato, che i segnalanti non violano l’obbligo di riservatezza nei confronti dei lori clienti e che, dall’altro, il loro lavoro è tutelato da garanzie di riservatezza e di anonimato).
Dopodiché, la UIF trasmette le segnalazioni, munite di relazione tecnica, al NSPV (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza) ed alla DIA (Direzione Investigativa Antimafia) per gli eventuali approfondimenti, comunica all’Autorità Giudiziaria i fatti con rilevanza penale ed archivia le segnalazioni considerate infondate.
Le segnalazioni sono trasmesse in via esclusivamente telematica, tramite il portale web “Infostat – UIF” della Banca d’Italia. Per accedervi, è necessario essere iscritti. Esse sono composte da quattro sezioni: 1. dati identificativi della segnalazione e del segnalante; 2. dati, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi; 3. dati descrittivi, posti in forma libera, sull’operatività e sui motivi del sospetto; 4. documenti allegati da inviare ad UIF.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 58/2016