ISSN 2385-1376
Testo massima
Per quanto riguarda la prima, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha il potere di sospendere, anche su richiesta del NSPV, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi in base all’art. 6, comma 7 lett. c del Decreto Legislativo 231/2007. Tale procedura, nella maggior parte dei casi, prende avvio con la comunicazione d’urgenza, da parte del soggetto obbligato, di un’operazione sospetta di riciclaggio richiesta dal cliente, anche se non ancora eseguita. Detta operazione viene sottoposta alla UIF, affinché consideri l’opportunità di disporne la sospensione. In questo contesto, essa verifica, tramite gli organi investigativi, che l’eventuale sospensione non pregiudichi il corso di indagini. Ciò è utile anche al fine di acquisire ulteriori informazioni circa la futura ipotetica adozione di misure cautelari giudiziarie.
Per quanto riguarda le seconde, in base all’art. 23 del decreto antiriciclaggio, sussiste il divieto di eseguire l’operazione o di instaurare il rapporto continuativo ovvero l’obbligo di porre fine al rapporto in essere per tutti coloro che non hanno potuto effettuare o completare l’adeguata verifica sulla clientela. In tale ambito, il comma 1 bis della disposizione prevede che le liquidità, eventualmente ricevute dal destinatario, vengano restituite mediante bonifico su un conto corrente indicato dal cliente stesso, specificando che è stato impossibile adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18. I destinatari segnalano come sospetta l’operazione di restituzione solo nel caso in cui sussistano gli elementi di cui all’art. 41. L’invio della segnalazione di operazione sospetta, però, non esonera dalla comunicazione della restituzione. Quest’ultima deve, per l’appunto, essere trasmessa telematicamente alla UIF entro quindici giorni. In essa deve essere indicato il rapporto di destinazione delle liquidità oggetto di restituzione: l’intestatario di tale rapporto deve coincidere con l’intestatario del rapporto di origine e tale rapporto deve essere acceso presso un intermediario nazionale, comunitario o soggetto al regime proprio dei paesi terzi equivalenti.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 82/2016