ISSN 2385-1376
Testo massima
Le persone politicamente esposte (così dette “PEPs”, ovvero politically exposed persons) sono persone fisiche residenti in stati europei diversi dall’Italia od in stati extracomunitari, che occupano od hanno occupato importanti cariche pubbliche, ex art. 1 comma 2 lettera o) del Decreto Legislativo 231/2007.
In base all’art. 1 dell’Allegato Tecnico del predetto decreto, per essi si intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri ed i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i Parlamentari; c) i membri delle Corti Supreme, delle Corti Costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Conti e dei Consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli Ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
Rientrano in tale categoria anche i loro familiari diretti (il coniuge, i figli ed i loro coniugi, coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i predetti soggetti, i genitori) e tutti coloro con i quali tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari, persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio del soggetto politicamente esposto).
Si noti che “senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta”.
Proprio perché rivestono un ruolo influente, le persone politicamente esposte sono soggette ad un maggiore rischio di riciclaggio: nel caso in cui l’intermediario si trovi ad operare con esse, in base alla normativa antiriciclaggio, è necessario adottare adeguate procedure basate sul rischio, ottenere l’autorizzazione del Direttore Generale o di un suo incaricato prima di instaurare un rapporto continuativo, stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati ed, infine, assicurare un controllo continuo e rafforzato sul rapporto instaurato.
Qualora l’intermediario non sia in grado di fare ciò, non deve avviare neppure il rapporto continuativo o deve porvi fine, se già instaurato, considerando la possibilità di procedere alla segnalazione di operazione sospetta.
Il provvedimento 3 aprile 2013, nel disciplinare la nuova categoria delle persone politicamente esposte residenti in Italia, così dette PEPs domestici, stabilisce che tali sono le “persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico del decreto antiriciclaggio”.
Come riportato da Banca d’Italia, “si conferma pertanto che cariche pubbliche diverse da quelle prese in considerazione dall’Allegato tecnico al Decreto Antiriciclaggio, sebbene richiamate nella Parte prima, sezione II, lettera A) n. 1) delle disposizioni tra i criteri di valutazione del rischio concernenti il cliente, non rilevano ai fini della qualifica di PEP domestico e ai relativi adempimenti. Ovviamente, spetta agli intermediari valutare, nell’ambito di un approccio basato sul rischio, l’opportunità di estendere, in via volontaria, il regime previsto per i PEP residenti anche a categorie di soggetti che, pur non compresi nell’elenco di cui al cennato allegato tecnico al decreto antiriciclaggio, presentino analoghe caratteristiche di esposizione al rischio di corruzione e di riciclaggio”.
Testo del provvedimento
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