La procedura di accertamento di eventuali violazioni amministrative non può identificarsi con la pura e semplice contestazione dei fatti nella loro materialità, essendovi ambiti, come quello del riciclaggio nei quali, essendo l’accertamento condizionato da un’attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati, il dies a quo del termine trimestrale di cui all’art. 14, della L. n. 689/1981, decorre soltanto a seguito del compiuto accertamento della fattispecie, che necessita di una tempistica non predefinita, ma variabile in ragione della particolarità di ogni singolo caso, del tutto indipendente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi di vigilanza.
In assenza di atti comprovanti i successivi accertamenti effettuati dall’amministrazione ed in assenza persino di convincenti e specifiche allegazioni sul punto, la pur teorica complessità della fattispecie non può valere di per sé a giustificare ed a superare le decadenze maturate.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Roma, sez. prima, Pres. Zannella – Rel. Fanti, con la sentenza n. 7451 del 09.12.2016.
Nella fattispecie in questione, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione presentata dal Direttore di Filiale di una Banca e dall’Istituto di credito, ai sensi dell’art. 22 L. 689/1981, avverso il decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto l’irrogazione nei loro confronti di una sanzione amministrativa, per avere omesso la segnalazione di operazioni sospette, in violazione dell’art. 3, co. 1, D.L. 143/1991, conv. in L. 197/1991, sul conto corrente acceso presso la Filiale ed intestato ad un cittadino straniero, extracomunitario.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo fondata l’eccezione pregiudiziale relativa all’inosservanza dei termini sanciti dall’art. 14 della L. 689/1981, sul rilievo che la notifica dell’atto di contestazione degli addebiti fosse intempestiva, poiché intervenuta successivamente alla scadenza del termine trimestrale decorrente dall’accertamento e senza che nel periodo intermedio fossero stati compiuti dall’amministrazione ulteriori atti di indagine, qualificabili come accertamenti, annullando il provvedimento impugnato e dichiarando integralmente compensate le spese legali.
Avverso la richiamata pronuncia, il Ministero dell’Economia proponeva appello chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese del doppio grado.
Gli appellati, costituitisi in giudizio, chiedevano dichiararsi l’inammissibilità dell’appello, in ragione della presunta difformità dell’atto dal modello legale di cui all’art. 342 c.p.c., nonché il rigetto nel merito dello stesso, in considerazione della mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n.7, c.p.c..
La Corte adita, in ordine alla dedotta, presunta violazione del termine trimestrale previsto dall’art. 14, L. n. 689/1981, richiamava l’orientamento prevalente, in proposito, nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in linea generale, la procedura di accertamento di eventuali violazioni amministrative non può identificarsi con la pura e semplice contestazione dei fatti nella loro materialità.
Ad avviso del Giudice di seconde cure, infatti, in alcuni ambiti, come nell’ipotesi del riciclaggio, ove l’accertamento risulta condizionato da un’attività istruttoria e valutativa dei fatti contestati, il dies a quo del termine trimestrale di cui all’art. 14, della L. n. 689/1981, decorre soltanto a seguito del compiuto accertamento della fattispecie, che necessita di una tempistica non predefinita, ma variabile in ragione della particolarità di ogni singolo caso, del tutto indipendente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi di vigilanza.
Nel caso in esame, la Corte, pur condividendo i principi generali richiamati dal Ministero in ordine al concetto di “accertamento” cui ancorare l decorrenza del termine trimestrale previsto dalla legge per la contestazione degli addebiti, rilevava che il motivo di gravame proposto appariva generico ed inidoneo ad incrinare l’assunto motivazionale del giudice di primo grado, anche in considerazione del fatto che, in assenza di atti comprovanti i successivi accertamenti effettuati dall’amministrazione ed in assenza persino di convincenti e specifiche allegazioni sul punto, la pur teorica complessità della fattispecie non può valere di per sé a giustificare ed a superare la decadenza maturata.
Per quanto suesposto, il Giudice romano rigettava l’appello, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
ANTIRICICLAGGIO: IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO NON HA UNA TEMPISTICA PREDEFINITA
L’ASSENZA DI SUCCESSIVI ATTI DI ACCERTAMENTO NON GIUSTIFICA LA DECADENZA MATURATA
Sentenza Corte di Appello Roma, Pres. – Rel. Dott.ssa Fanti Lucia 02-10-2015 n. 5643
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