IL CONTESTO NORMATIVO
ARTICOLO 101 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE) |
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. |
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. |
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e — a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. |
IL CASO
In data 28 aprile 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio al fine di accertare la sussistenza di un’intesa, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), volta al coordinamento delle strategie commerciali tra le società che operavano nel campo dei finanziamenti.
All’esito dell’istruttoria, l’Antitrust ha accertato l’esistenza di ”un’intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks”.
Invero, l’intesa avrebbe riguardato i principali operatori presenti sul territorio nazionale, inoltre, come già precisato nel provvedimento di avvio e ulteriormente specificato nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, era stata realizzata attraverso un pervasivo e regolare scambio di informazioni, bilaterale e multilaterale, anche in sede associativa, avente a oggetto le politiche commerciali delle Parti relative alle condizioni economiche e contrattuali applicate ai concessionari e ai consumatori finali, quali, ad esempio, il tasso base, il TAN, il TAEG, le spese applicate agli acquirenti nonché i volumi dei prodotti finanziari collocati, tramite contatti bilaterali e multilaterali.
Il procedimento è stato poi esteso soggettivamente alle società, in considerazione del loro ruolo di controllanti delle società già Parti del procedimento, nonché della circostanza per cui le captive banks, per previsioni statutarie, in forza di accordi o per loro stessa natura, operano con lo scopo di promuovere e sostenere le attività svolte dai relativi gruppi automobilistici controllanti.
Orbene, grazie ad uno degli intermediari di una casa automobilistica che ha consegnato all’Autorità garante della concorrenza del mercato 145 documenti in merito ad un’intesa segreta “cartello”, è stato scoperto un accordo che prevedeva lo scambio di informazioni relative a variabili sensibili nella fissazione delle condizioni per la concessione di finanziamenti e leasing, stipulato perlomeno a partire dal 2003.
L’Antitrust, dunque, ha scoperto un’intesa che per 15 anni ha falsato il mercato degli acquisti delle auto tramite prestiti e leasing, pertanto, in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione l’Autorità ha imposto una multa da oltre 678 milioni di euro nei confronti di un vero e proprio cartello delle principali captive banks e dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari, nonché delle relative associazioni di categoria.
La valenza segreta del cartello in esame emergeva, in particolare, dai comportamenti posti in essere dalle Parti, complessivamente considerati; infatti, le email, attraverso cui venivano scambiate informazioni sensibili, erano infatti condivise solo tra le Parti e non coinvolgevano rivenditori o soggetti terzi attraverso i quali i relativi contenuti potessero essere conosciuti dal mercato e dalle finanziarie indipendenti, dai concessionari e dai clienti finali.
Sul punto è chiara la più recente giurisprudenza amministrativa che ha respinto le censure di parte relative alla segretezza, sottolineando come “Quanto al profilo della segretezza…la parte preponderante del supporto probatorio adoperato dall’Autorità è costituito da scambi di mail intercorsi tra le parti e non conoscibili all’esterno”.
Anche per quanto riguarda le informazioni scambiate in seno o per il tramite delle associazioni di categoria esse, per larga parte, non rappresentavano informazioni pubbliche accessibili attraverso il portale delle associazioni e rese disponibili nei report e osservatori da esse predisposte. Invero, i dati disaggregati relativi ai prezzi applicati e ai volumi realizzati ovvero previsti, risultavano presenti in sezioni riservate dei siti associativi e, pertanto, conoscibili unicamente dalle Parti del cartello.
In altri termini, nel mercato in esame l’autonomia che avrebbe dovuto caratterizzare l’attività delle imprese è stata per un lungo periodo compromessa e condizionata dal perseguimento di un unico disegno anticoncorrenziale, articolato e complesso, che ha compresso la possibilità che le imprese coinvolte adottassero comportamenti commerciali non influenzati dalle informazioni sensibili ottenute dai concorrenti.
Ne consegue che le condotte di cui trattasi si qualificano come un’intesa unica, complessa e continuata nel tempo che riassume tutti i principali contenuti di un cartello orizzontale hard core, in violazione dell’art.101 TFUE.
In definitiva si tratta, ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia antitrust, di un cartello orizzontale, di natura segreta e restrittiva della concorrenza per oggetto, attuato in tutto il territorio nazionale tra le principali captive banks, attive nel settore automobilistico, per il periodo 2003-2017.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno