Nel caso in cui nella lettera di apertura del conto è apposta la sottoscrizione del correntista, nonché il timbro della Banca, deve escludersi che il contratto sia nullo per difetto di sottoscrizione dell’Istituto di credito, potendosi in ogni caso applicare, in via residuale, quell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ritiene comunque integrato il requisito di forma nella produzione giudiziale del documento non sottoscritto da parte del contraente che non l’ha firmato.
Non è ammissibile la domanda di ripetizione di indebito ove il conto corrente sia in essere, atteso che la stessa è configurabile solo nell’ipotesi in cui il conto sia stato chiuso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone con la sentenza n. 76 dell’11 gennaio 2017.
Nel caso in oggetto, un correntista proponeva azione di ripetizione di indebito nei confronti della Banca, lamentando l’illegittima capitalizzazione degli interessi, l’applicazione di interessi anatocistici, nonché di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, sostenendo, inoltre, la nullità del contratto per difetto di sottoscrizione dell’Istituto di credito.
La Banca convenuta si costituiva impugnando e contestando in toto la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto. Produceva, inoltre, il contratto di conto corrente.
Il Giudice adito rilevava che l’apertura di credito al momento della proposizione della domanda era ancora in essere, e che nessuna delle parti aveva, poi, nel prosieguo della lite rappresentato la chiusura del rapporto ed il pagamento del saldo preteso dalla Banca.
Al riguardo, sottolineava che la giurisprudenza di legittimità sulla scorta dei criteri ermeneutici enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24418/2010, in tema di necessaria valutazione della natura solutoria da attribuire alle rimesse del correntista, ha statuito che la ripetizione dell’indebito, proprio in quanto tale, è configurabile solo nell’ipotesi in cui il conto sia stato chiuso e le somme di cui si pretende la restituzione effettivamente corrisposte, rimanendo viceversa inammissibile la relativa domanda nell’ipotesi inversa.
Infine, in merito all’asserita nullità del contratto per difetto di sottoscrizione della Banca, il Tribunale evidenziava che nella lettera di apertura del conto, era apposta, non solo la sottoscrizione del correntista, ma anche il timbro dell’Istituto di credito.
Inoltre, avendo la Banca prodotto in giudizio il contratto di apertura di credito, nel caso di specie, poteva applicarsi l’orientamento di legittimità che ritiene integrato il requisito di forma nella produzione giudiziale del documento non sottoscritto, da parte del contraente che non firmatario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI ANCHE LADDOVE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
NESSUNA NORMA RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE, NÉ MATERIALE, NÉ TEMPORALE, DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 17.02.2017 |
CONTRATTI BANCARI: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
IL CORRENTISTA NON PUÒ DOLERSI DELLA MANCATA FIRMA DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott Roberto Notaro | 13.02.2017 | n.1924
CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: VALIDI OVE PREDISPOSTI DA BANCA SU PROPRIA MODULISTICA
L’UNICA SOTTOSCRIZIONE RILEVANTE È QUELLA DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa Mariangela Fuina | 31.01.2017 | n.87
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