La massima
Ai fini dell’applicazione della normativa istitutiva delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168), nella parte in cui definisce le materie di competenza di queste ultime, sono da intendersi “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria”, quelli sottoposti al “Codice degli Appalti” (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo, e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti.
Con l’affermazione di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione (Sesta Sez. Civ., Pres. D’Ascola – Rel. Palaschi, ordinanza n. 31134 del 3 dicembre 2018) ha risolto il conflitto di competenza incorso tra il Tribunale di Benevento e la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, accogliendo il regolamento di competenza sollevato d’ufficio da quest’ultima con ordinanza del 22 settembre 2017 (Pres. Raffone – Rel.-Est. Rustichelli).
La vicenda processuale
La decisione della Suprema Corte trae origine dalla intricata vicenda processuale cui aveva dato impulso una Azienda Sanitaria Locale, convenendo in giudizio un’Associazione temporanea di imprese, sul presupposto del (dedotto) inadempimento di quest’ultima alle obbligazioni nascenti da un contratto di appalto bandito dalla prima ed affidato alla seconda in data 4 giugno 1998, per l’esecuzione dei lavori di un “Pronto Soccorso”.
Il giudizio veniva originariamente iscritto innanzi al Tribunale di Benevento in composizione ordinaria, che declinava la propria competenza in favore del “Tribunale delle Imprese” di Napoli, sul presupposto che la normativa istitutiva delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168), riservasse a queste ultime le cause e i procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di “rilevanza comunitaria” e che in tale nozione rientrasse il contratto controverso.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa, dinanzi al quale la causa era stata riassunta, con ordinanza del 22 settembre 2017 (Pres. Raffone – Rel.-Est. Rustichelli) ha sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione, ex officio, il regolamento di competenza, fornendo una differente ricognizione della normativa di settore – sia sotto il profilo sistematico che teleologico – poi accolta, in toto, dai giudici di legittimità.
Il contesto normativo e la pronuncia del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa
Prima di esaminare il percorso argomentativo con il quale l’ordinanza del 22 settembre 2017 della Sezione “Imprese” del Tribunale di Napoli (cfr. testo integrale in allegato) ha sollevato il regolamento di competenza, è opportuno ricostruire il contesto normativo dal quale la stessa prende le mosse.
D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 |
Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate) |
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni , ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all’articolo 83 del medesimo Accordo; b) controversie in materia di diritto d’autore ((e di diritti connessi al diritto d’autore)); c) controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti, relativamente alle societa’ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa’ di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche’ alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa’ costituite all’estero, ovvero alle societa’ che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: […]f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa’ di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. (1) |
(1) Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l’art. 2, comma 6) che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. |
CODICE DEGLI APPALTID.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*)Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. GU n. 100 del 2-5-2006 |
Art. 3. Definizioni |
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.[…]16. I contratti “di rilevanza comunitaria” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.17. I contratti “sotto soglia” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.18. I “contratti esclusi” sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.[…] |
Art. 253. Norme transitorie |
1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. |
(*)Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “Nuovo codice degli appalti” |
Ricostruendo la vicenda processuale, si è accennato alla circostanza che il Tribunale di Benevento in composizione ordinaria aveva rilevato la propria incompetenza per materia, in favore del “Tribunale delle Imprese” di Napoli.
Si valorizzava, nell’ordinanza del giudice sannita, la disposizione di cui all’art. 3, comma 2 lett. f) del decreto istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge n. 27/2012, che ha convertito il d.l. n. 1/2012), il quale riserva a dette sezioni la competenza “per le cause e i procedimenti: […] relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria […]”.
A fronte di tale lettura, il Tribunale delle Imprese di Napoli ha fornito una differente prospettiva interpretativa, affiancando al dato meramente letterale della citata disposizione la valutazione di ulteriori elementi ermeneutici, dai quali ha dedotto, a sua volta, la propria incompetenza in favore del Tribunale di Benevento, sollevando il regolamento di competenza d’ufficio.
Si evidenziano di seguito gli argomenti spesi in parte motiva.
1. L’argomento della certezza del diritto – La “norma civile in bianco” e la definizione di contratto di appalto di “rilevanza comunitaria”
Secondo il Collegio partenopeo, la disposizione in esame rinvia espressamente ad una nozione, quella di contratto pubblico di appalto di rilevanza comunitaria, contenuta in altro settore dell’ordinamento e che non può che riferirsi – in ordine all’esatto contenuto di tale nozione – a quanto previsto al riguardo dalla legislazione vigente al momento dell’entrata in vigore della citata legge 24 marzo 2012, n. 27.
Si tratterebbe di una sorta di “norma civile in bianco”, a fronte della quale, tuttavia, l’interprete non può essere chiamato ad un accertamento, in ogni singolo caso che gli si prospetti, della sussistenza di elementi che radichino e riempiano di contenuto il concetto di rilevanza comunitaria, “in assenza di definizioni legislative chiare, precise e puntuali alle quali poter fare richiamo”, pena una inaccettabile deriva giurisprudenziale del tutto lesiva del principio della certezza del diritto.
Qui, il passaggio fondamentale dell’ordinanza in commento: soltanto con l’entrata in vigore del codice degli appalti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “Nuovo codice degli appalti”) il legislatore ha fornito una definizione di “rilevanza comunitaria” tradottasi in una vera e propria norma dal contenuto determinato.
Due i criteri contenuti in detto codice: (i) un criterio quantitativo, in termini di valore dell’appalto (quale suo importo netto a base d’asta), mediante la fissazione di soglie, periodicamente aggiornate dalla normativa di carattere secondario, prevista dall’art. 248 del codice, di recepimento delle disposizioni comunitarie adottate volta per volta in proposito; (ii) un criterio qualitativo negativo, in termini di non appartenenza all’ambito dei cd. contratti esclusi.
Relativamente al secondo di tali requisiti, il codice chiarisce che contratti esclusi sono appunto quelli che non sono regolati totalmente dalle sue disposizioni, che viceversa si applicano – nella relativa interezza – alle fattispecie previste dal riferito art. 253, comma 1.
Ad avviso del Tribunale di Napoli, prima della concreta definizione della nozione dei contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria esisteva una pura e semplice “clausola generale” che faceva riferimento soltanto ad una soglia (che l’articolo 1 della legge n. 584/1977 stabiliva in 1.000.000 di European Currency Unit – ECU) al di sopra della quale scattavano alcuni obblighi informativi e dei particolari criteri di scelta del contraente, ma non esisteva alcuna norma che facesse espresso riferimento alla nozione ed al contenuto dei contratti di appalto di rilevanza comunitaria.
Anche nella disciplina nazionale di attuazione delle direttive C.E.E. in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici emesse prima delle “direttive gemelle” del 2004 (cfr. legge n. 584/1977, abrogata per l’appunto dal d.lgs. n. 163/2006), mancava la nozione di appalto di “rilevanza comunitaria”, limitandosi detta legge n 584/77 a prevedere soltanto alcuni adempimenti a carico della stazione appaltante. Né, detta norma conteneva l’individuazione delle varie soglie di rilevanza comunitaria in riferimento a ciascuna delle tipologie di appalto.
2. L’argomento del “giudice naturale” ex art. 25, co. 1 Cost.
Proseguendo nella lettura del provvedimento in esame, il “Tribunale delle Imprese” ha quindi evidenziato che “è oggettivamente impossibile non fare riferimento alla nozione di appalto di rilevanza comunitaria in tutti suoi profili soggettivi, qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa in vigore al momento della determinazione legislativa delle competenze per materia di questa Sezione Specializzata, come delineate dall’articolo 3 comma 2, lett. f del d.lgs. n. 168/2003, (così come modificato dalla legge n. 27/2012)”.
Una diversa interpretazione renderebbe “indeterminabile” il giudice competente, in violazione del principio fondamentale del giudice naturale precostituito per legge di cui all’articolo 25, comma 1, Cost. oltre che all’articolo 6, par. 1, C.E.D.U., che si sostanzia nella pre-determinabilità – secondo legge – del giudice competente prima che venga instaurato il giudizio.
Ove così non fosse, difetterebbe la certezza della tutela giurisdizionale, in quanto risulterebbe del tutto arbitraria la designazione dell’organo giudicante.
Chiarissima la motivazione sul punto: “se si ritenesse sussistente la competenza di questa Sezione Specializzata per appalti i cui bandi o gare sono stati pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del d.lgs. 163/2006, risulterebbe evidentemente in contrasto con i suddetti principi costituzionali e comunitari che impongono che vi sia sempre un Giudice, ma solo un Giudice, competente per materia a giudicare e che lo stesso sia precostituito per legge”.
Ad avviso del Collegio napoletano – ragionando diversamente, si finirebbe o per individuare nel Tribunale delle Imprese il giudice competente anche in relazione a cause di appalto stipulati in epoca ove la nozione di “rilevanza comunitaria” non esisteva anche perché non esisteva una normativa neppure europea in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o, addirittura, a non poter individuare un criterio dirimente in ordine alla individuazione del Giudice competente. Tant’è che – quando la Sezione specializzata è stata chiamata a decidere controversie relative a contratti di appalto stipulati anche nei primi anni settanta, non è stato possibile radicare la propria competenza, proprio per la non individuabilità della “rilevanza comunitaria”.
3. L’argomento del divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali
Il terzo – ed ultimo – argomento utilizzato dal Tribunale delle Imprese di Napoli è quello della considerazione della natura eccezionale, derogatoria e residuale dell’articolo 3, comma 2, lett. f del d.lgs. n. 168/2003, così come modificato dalla legge n. 27/2012, che non ne consente l’interpretazione analogica.
Testualmente: “[…] anche a voler ammettere una similarità tra gli ambiti di applicazione individuati, rispettivamente, dall’articolo 1 della legge n. 584/1977 e dagli articoli 3, comma 16, 28 e 32 d.lgs. n. 163/2006, è evidente la loro non perfetta coincidenza, la quale esclude in radice la possibilità di applicazione della normativa che individua la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa ai casi disciplinati dalla legge n. 584/1977”.
Anche sotto tale dirimente profilo, quindi, il Collegio ha ritenuto non applicabile il codice degli appalti alla fattispecie dedotta in giudizio, essendo stato il contratto controverso stipulato nel 1998 e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. 163/2006.
*****
Sulla scorta di tutti gli elementi sopra evidenziati, il Tribunale delle Imprese di Napoli ha ritenuto che, ove in base al codice degli appalti ad un contratto non possa applicarsi, in tutto o in parte, la sua disciplina, e quindi esso non possa essere qualificato appalto di rilevanza comunitaria (quanto, piuttosto, contratto escluso) “ogni domanda che su di esso si fondi non possa essere di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa”.
Ne è conseguita – non condividendosi la statuizione di incompetenza del Tribunale di Benevento – la formulazione del regolamento di competenza d’ufficio, che ha originato la decisione che di seguito si viene ad analizzare.
La composizione del “conflitto” ad opera della Suprema Corte
Si viene quindi all’esame dell’ordinanza con cui la Corte di Cassazione (Sesta Sez. Civ., Pres. D’Ascola – Rel. Palaschi, n. 31134 del 3 dicembre 2018) ha composto il conflitto di competenza, in accoglimento del regolamento sollevato dalla Sezione specializzata del Tribunale di Napoli.
È da premettere che il vaglio di ammissibilità del regolamento di competenza è stato condotto, ad opera della Suprema Corte, facendo richiamo a quell’orientamento – invero da considerarsi maggioritario nella giurisprudenza di legittimità – per il quale il rapporto tra Sezioni specializzate e Tribunale ordinario si atteggia a relazione di “competenza” e non di mera “distribuzione interna degli affari”.
Richiamando in particolare la recente Cass. Civ. n. 4706 del 2018, il Supremo Collegio ha ribadito che “le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni tribunale e corte d’appello, ma solo presso alcuni di essi, sicché tali sezioni specializzate sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio, che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d’appello presso cui sono istituite: esse, cioè, dispongono così di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell’ufficio giudiziario presso cui sono istituite, e sono cioè competenti, in parte, riguardo a controversie (quelle che, sulla base dei criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., nonchè delle altre disposizioni in tema di competenza eventualmente applicabili, si radicherebbero in altro circondario o distretto) per le quali il tribunale e la corte d’appello di appartenenza non lo sarebbero”.
D’altronde – proseguendo – nel caso di specie, a fronte di una controversia instaurata presso il Tribunale di Napoli e che, ove sottratta alla competenza della sezione specializzata, avrebbe dovuto essere instaurata presso il Tribunale di Benevento, per gli Ermellini è persino sufficiente fare applicazione del principio, affermato da Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, secondo cui “se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronunzia non può essere che di incompetenza perché si è adito l’ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato”.
Fatta tale premessa, i Giudici di Piazza Cavour hanno recepito con linearità le argomentazioni spese dal Tribunale delle Imprese di Napoli, dichiarando la competenza del Tribunale di Benevento, “giacché la controversia senz’altro esorbita dall’ambito circoscritto dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. f), ratione temporis applicabile”.
La Cassazione ha richiamato, peraltro, la stessa disciplina transitoria contenuta nel Codice degli Appalti, per la quale “le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
Per i giudici di legittimità, in breve, sono contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, per i fini dell’applicazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo vigente, quelli sottoposti al codice degli appalti (nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo) e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti.
Nel caso in esame, la circostanza che la convenzione risalisse al 4 giugno 1998, è stata ritenuta sufficiente ad escludere che la controversia avesse ad oggetto un appalto di lavori di rilevanza comunitaria devoluto alla competenza del tribunale delle imprese.
Così argomentando, la Cassazione – come anticipato – ha accolto l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, dichiarando la competenza del Tribunale di Benevento ed onerando le parti a riassumere la causa dinanzi a quest’ultimo nei termini di legge.
In allegato, il testo integrale dei due provvedimenti in commento.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno