Testo massima
“La prestazione della fidejussione deve necessariamente precedere la
conclusione del contratto di appalto, di modo che la committente potesse essere
certa che l’appaltatrice era in condizione di garantire fin dal momento della
sua sottoscrizione l’adempimento delle proprie obbligazioni, avendone già
assunto il corrispondente vincolo”.
E’ questo il principio sancito
dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica in persona del dott. Marcello
Diotaiuti, nella sentenza n. 1009 depositata
il 15 maggio 2013.
Il Tribunale ha esaminato la domanda azionata in via monitoria dalla
S.r.l. BETA nei confronti della s.r.l. ALFA
per il pagamento della penale per la mancata conclusione di un contratto di
appalto avente ad oggetto la realizzazione di due impianti fotovoltaici e
l’opposizione proposta dalla debitrice, la quale ha dedotto che il vincolo
contrattuale non si era perfezionato poiché la società appaltatrice non aveva
adempiuto l’obbligazione di prestare la prevista garanzia assicurativa e/o
bancaria.
La s.r.l. BETA sosteneva che
l’obbligo di prestare la garanzia dovesse essere soddisfatto contestualmente
alla conclusione del contratto definitivo e non prima della sua formalizzazione
e che da tanto discendeva l’insussistenza di ostacoli al perfezionamento del vincolo negoziale e la
fondatezza della pretesa di corresponsione della penale prevista a carico della
committente.
Ebbene, dall’esame delle clausole
del contratto de quo il Tribunale ha
tratto il convincimento che la prestazione della fidejussione dovesse
necessariamente precedere la conclusione del contratto di appalto, di modo cioè
che la committente potesse essere certa che l’appaltatrice era in condizione di
garantire fin dal momento della sua sottoscrizione l’adempimento delle proprie
obbligazioni, avendone già assunto il corrispondente vincolo.
Secondo il Tribunale, infatti, comune
intenzione dei contraenti era quella di consentire alla committente di
valutare la rispondenza della garanzia ai requisiti di serietà e solidità
previsti dal contratto preliminare, per cui era del tutto coerente con i
criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. cc, e segnatamente con il
PRINCIPIO DI BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI, che la parte a favore
della quale la polizza fideiussoria o bancaria era prevista potesse esaminarne
il contenuto prima di risolversi alla sottoscrizione del contratto definitivo,
alla cui conclusione non poteva evidentemente avere interesse in assenza di
adeguata copertura del rischio contrattuale.
Secondo il giudice, nel caso de
quo l’obbligazione accessoria assume una
NATURA DICHIARATAMENTE ESSENZIALE nell’economia generale del rapporto e alla
correlata pattuizione della clausola risolutiva espressa ai sensi del’art.1456
cc. Tra l’altro le parti nell’esercizio della propria autonomia negoziale,
hanno ricondotto l’inadempimento ad oggetto della condizione sospensiva e che a
tanto le stesse si sono determinate con la condivisa finalità di subordinare la
stessa efficacia del contratto di appalto alla prestazione della garanzia.
Tutto ciò conferma ulteriormente la necessità della preesistenza
della garanzia al completamento della fattispecie negoziale.
Il Tribunale, pertanto, ha
ritenuto fondata l’opposizione e, sulla base della risoluzione di diritto del
contratto e difettando il presupposto per l’applicazione della penale chiesta
con il procedimento monitorio, ha revocato l’opposto decreto ingiuntivo.
Testo del provvedimento
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