In materia di termine breve per l’impugnazione ex art. 325 c.p.c., il medesimo decorre dal momento in cui si è acquisita conoscenza effettiva della sentenza di primo grado.
Sul punto, va ricordato che con l’estrazione di copia autentica la forma di conoscenza è acquisita in via formale, in quanto trova origine in due convergenti attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte interessata e la consegna allo stesso ad opera del cancelliere della copia in questione (art. 58 c.p.c.). Invero, tale attività costituisce una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario (Corte di Cassazione, n. 24418 del 2008; conf. Corte di Cassazione, n. 9421 del 2012).
Ne consegue che, in tali casi, avendo la parte avuto conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non può applicarsi il termine semestrale per proporre appello di cui all’art. 327 c.p.c. ma deve applicarsi il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Jone Galasso, con la sentenza n. 477 del 4 marzo 2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado in quanto il termine per proporre l’impugnazione decorreva dal giorno in cui il difensore aveva acquisito rituale conoscenza della sentenza impugnata ovverosia dal giorno della comunicazione della sentenza (23.12.2017) e tale termine doveva ritenersi spirato decorsi i successivi trenta giorni.
L’orientamento del Giudice nocerino, però, genera forti dubbi, in quanto contrario al dettato dell’art. 326 cpc, che molto chiaramente stabilisce che i termini stabiliti nel precedente art. 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza.
Tale notifica, effettuata ai sensi dell’ art.285 cpc, è una modalità che non ammette equipollenti.
Anche il comma 2 dell’art. 133 cpc, novellato dal D.L. 24.6.2014, n. 90 (convertito nella L. 11.8.2014, n. 114) conferma tale radicata convinzione: anche se la norma prevede che la cancelleria debba comunicare alle parti non più il solo dispositivo della sentenza, ma il testo integrale, ciò nonostante tale comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni.
Nonostante queste perplessità sulla decorrenza del dies a quo del termine breve di impugnazione, l’appello è stato dichiarato inammissibile. Le spese di lite hanno seguito la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
COMMENTO
La decisione non appare condivisibile in quanto la legge prevede che il termine breve per l’impugnazione decorra solo della notificazione della sentenza, che avvenga su istanza di parte, a norma dell’articolo 170, presso il procuratore costituito, non essendo previste altre forme equipollenti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IMPUGNAZIONI: LA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE PER COLUI CHE LA RICEVE È INIDONEA A FARE DECORRERE IL TERMINE BREVE
L’APPELLO RICEVUTO NON COMPORTA LA LEGALE SCIENZA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Mocci – Rel. Mondini | 15.12.2023 | n.35164
IMPUGNAZIONI CIVILI: LA NOTIFICA DELLA SENTENZA IN COPIA NON AUTENTICA È IDONEA A FAR DECORRERE IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE
CIÒ IN RAGIONE DEL NUMERUS CLAUSUS DELLE IPOTESI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Iannello | 29.03.2022 | n.10138
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