LA MASSIMA
Nel caso in cui la notificazione di una impugnazione non si concluda positivamente per circostanze obiettivamente non imputabili al notificante, quest’ultimo, ha la facoltà di richiedere direttamente all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio che, se perfezionato entro un ragionevole tempo, valutato sulla base della comune diligenza, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento.
Le comunicazioni stragiudiziali, relative al cambio di indirizzo del domicilio eletto, rese informalmente e fuori dal processo, non sono rilevanti ai fini della notificazione dell’impugnazione della sentenza (o di altro provvedimento) la quale va effettuata nel domicilio effettivo del procuratore quale risultante dall’albo professionale o altrimenti dagli atti processuali.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART.330 CODICE PROCEDURA CIVILE (LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE)
Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art.170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se e’ ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
IL CASO
Avverso la sentenza del Tribunale veniva proposto appello e la notificazione dell’impugnazione non andava a buon fine in quanto veniva effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado dal difensore, il quale, nelle more aveva trasferito il proprio indirizzo, comunicandolo, fuori dal processo, con missiva al difensore delle parti convenute.
Successivamente la notificazione veniva ripetuta e perfezionata al nuovo indirizzo ma fuori il termine per la proposizione dell’impugnazione.
Gli appellati si costituivano in giudizio, contestando l’inammissibilità e in subordine la infondatezza del gravame.
La Corte territoriale adita rigettava il proposto appello, ritenendo tardiva la seconda notificazione dell’atto di gravame, essendo risultato provato che il difensore degli attori aveva comunicato l’avvenuto trasferimento del proprio domicilio, tale per cui non poteva tenersi conto di quello dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, anche se riportato nell’epigrafe della relativa sentenza.
Avverso tale decisione, la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art.330 cpc deducendo, la non imputabilità all’appellante della mancata notificazione della sentenza entro il termine breve atteso che, in virtù dei principi dalle Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione avrebbe potuto essere riattivata e perfezionata, anche oltre il termine suddetto, presso l’effettivo domicilio del professionista destinatario.
Veniva evidenziato, inoltre, l’errore logico nel quale era incorso il Giudice del merito il quale aveva dato rilievo solamente alla comunicazione del nuovo indirizzo da parte del difensore, resa in via stragiudiziale, senza considerare che dalla consultazione dell’albo professionale, il medesimo risultava, avere lo suo studio nel domicilio eletto nel primo grado di giudizio, e che il professionista continuava ad utilizzare un timbro professionale indicante il precedente indirizzo.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso e ha rinviato, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello.
In particolare la Corte sulla scorta della più recente giurisprudenza, riprendendo e sviluppando il principio di incolpevolezza affermato dalle Sezioni Unite, ha chiarito che, nelle ipotesi in cui un primo tentativo di notifica, per ragioni obiettivamente non imputabili al notificante, sia andato a vuoto, il notificante possa, di propria iniziativa e senza adire il giudice (evitando un inutile allungamento dei tempi del giudizio), richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio che, se perfezionato entro un ragionevole tempo, valutato sulla base della comune diligenza, si considera anche se successivo alla scadenza del termine d’impugnazione utilmente attivato alla data della prima richiesta di notificazione.
Nel caso di specie trova applicazione il predetto principio essendo lampante, prima facie, la non linearità ed obiettiva ambiguità del comportamento professionale del difensore il quale, pur avendo comunicato, informalmente e fuori del processo, l’avvenuto trasferimento del proprio domicilio, aveva tuttavia omesso di comunicarlo formalmente all’atto della notificazione della sentenza nella quale aveva apposto un timbro professionale con l’originaria elezione di domicilio al fine di ottenere la decorrenza del termine breve per l’impugnazione. A detto comportamento si aggiunge che a distanza di “sette mesi” dall’accaduto l’avvocato non aveva ancora provveduto a comunicare all’albo professionale la variazione del proprio domicilio, come avrebbe dovuto fare nel rispetto del dovere deontologico.
IL COMMENTO
Con la decisione in rassegna la Corte si è nuovamente pronunciata sull’annosa questione, in tema di impugnazione, relativa alle notifiche effettuate presso il domicilio del difensore costituito.
Riprendendo e sviluppando il principio di incolpevolezza affermato dalle Sezioni Unite, gli ermellini ne hanno ampliato la portata stabilendo che, nelle ipotesi in cui un primo tentativo di notifica, per ragioni obiettivamente non imputabili al notificante, sia andato a vuoto, il notificante possa, di propria iniziativa e senza adire il giudice, evitando cosi un inutile allungamento dei tempi del giudizio (laddove le Sezioni Unite con la sentenza n.3818/2009 prevedevano la presentazioni di apposita istanza al giudice ad quem), richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio che, se perfezionato entro un ragionevole tempo, valutato sulla base della comune diligenza, si considera utilmente attivato alla data della prima richiesta di notificazione, anche se successivo alla scadenza del termine d’impugnazione.
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