ISSN 2385-1376
Testo massima
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa” ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
È quanto emerge dalla sentenza n. 8882 del 11/04/2013 pronunciata dalla Corte di Cassazione.
Orbene accadeva che, con atto di appello il fallimento nel proporre impugnazione alla sentenza di primo grado produceva nel giudizio nuovi documenti avverso i quali l’appellata sollevava eccezione di inammissibilità.
All’esito del giudizio, la Corte di appello accoglieva il gravame proposto ammettendo la produzione dei detti documenti, senza tuttavia emettere una specifico provvedimento di ammissione ma limitandosi a motivare la indispensabilità degli stessi ai fini della decisione.
Avverso tale pronuncia la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione sul presupposto che per la produzione in appello dei nuovi documenti sarebbe stato necessaria una specifica ordinanza di ammissione dei documenti tardivamente prodotti.
Con ciò la Corte avrebbe violato, ad avviso dei ricorrenti, il principio costituzionale del giusto processo, per la mancata esplicitazione delle ragioni dell’ammissione dei nuovi mezzi di prova e per la conseguente impossibilità degli interessati di controdedurre al riguardo.
Ebbene la Corte ha ritenuto infondata tale doglianza atteso che, ai sensi dell’art.345, comma terzo, cpc, (nella versione ratione temporis applicabile al giudizio in oggetto) nel grado di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l’INDISPENSABILITÀ.
Tale requisito – posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario richiede esclusivamente che la giustificazione dell’ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio (Cass. 23963/2011, 8877/2012).
Alcuna rilevanza ha poi la circostanza che l’appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrli prima per causa a lui non imputabile atteso che la valutazione di indispensabilità non è non condizionata e/o subordinata all’incolpevolezza della loro mancata produzione in primo grado.
Tale decisione è stata pronunciata nella vigenza della precedente normativa applicabile ratione temporis, cui fa seguito la Legge n. 134 del 7-08-2012 (di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese), ove il legislatore, oltre ad introdurre il cd. Filtro in Appello, ha limitato di fatto il potere di dedurre nuove prove in appello, che È ORMAI CONCESSO SOLO SE LA PARTE DIMOSTRA DI NON AVERLE POTUTE PROPORRE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER CAUSA A LEI NON IMPUTABILE (articolo 345, comma 2 c.p.c., nuovo testo).
Tale limitazione non trova applicazione, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 54 del medesimo decreto al processo tributario di cui al decreto legislativo 31/12/1992 n. 546, ove, diversamente, è ammissibile la produzione di documenti nuovi per la prima volta in appello, senza alcuna sanzione per l’omessa produzione nel procedimento di primo grado (sentenza Cassazione civile, sezione quinta 05-10-2012 n. 16959)
Si riproduce il testo dell’art.345 cpc (così modificato da decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, conversione con la Legge n. 34 del 7-08-2012)
Art. 345. Domande ed eccezioni nuove
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che *[che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
* le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art.54 comma 1 lett. 0b) del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 07/08/2012 n. 134. A norma del comma 3 bis dell’art. 54 del medesimo decreto tali disposizioni non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31/12/1992 n. 546.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.P.A. e C.T. (TIZIO) e (CAIA)
– RICORRENTE –
contro
SEMPRONIO (CURATORE FALLIMENTARE)
-CONTRORICORRENTE-
avverso la sentenza n. 939/2006 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 03/10/2006, R.G.N. 2624/2005;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cagliari respinse, per difetto di prova, la domanda proposta dal curatore del fallimento di A.P.A. (TIZIO) nei confronti di quest’ultimo e di sua moglie, sig.ra C.T.(CAIA), anche in rappresentanza dei FIGLI MINORI A.S. e M., intesa ad ottenere la revoca, ai sensi dell’art.2901 cc, dell’atto di costituzione di un immobile quale fondo patrimoniale, posto in essere dal fallito allorché era ancora in bonis.
La Corte d’appello della stessa città ha poi accolto il gravame del curatore ammettendo la produzione di nuovi documenti, comprovanti l’esistenza di debiti del costituente alla data della costituzione del fondo, ritenuti indispensabili in considerazione della loro incidenza determinante sulla prova della scientia damni da parte del costituente il fondo stesso.
Ha tuttavia respinto la richiesta di disporre il conseguente rilascio dell’immobile in favore della curatela.
I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando DUE MOTIVI di censura.
La curatela fallimentare si è difesa con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo.
I ricorrenti principali hanno anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi principale e incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell’art.335 cpc.
2. – Con il PRIMO MOTIVO del ricorso principale, denunciando violazione degli artt.134 cpc e 111, comma primo, Cost., si lamenta che la Corte d’appello abbia emesso la sentenza di accoglimento della domanda avversaria, basata sui NUOVI DOCUMENTI prodotti dalla curatela appellante, senza aver prima provveduto con ordinanza sull’ammissione di tali documenti, che gli appellati avevano espressamente contestato.
Con ciò la Corte avrebbe violato, ad avviso dei ricorrenti, il principio costituzionale del giusto processo, per la mancata esplicitazione delle ragioni dell’ammissione dei nuovi mezzi di prova e per la conseguente impossibilità degli interessati di controdedurre al riguardo.
2.1. – Il motivo è infondato.
A norma dell’art.345, comma terzo, cpc, nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa a condizione che il giudice ne verifichi l’INDISPENSABILITÀ.
Tale requisito – posto dalla legge per escludere che il potere del giudice venga esercitato in modo arbitrario – non richiede necessariamente, tuttavia, un apposito provvedimento motivato di ammissione, essendo sufficiente che la giustificazione dell’ammissione sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza di appello, dalla quale risulti, anche per implicito, la ragione per la quale tale prova sia stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio (Cass. 23963/2011, 8877/2012).
Né ciò è in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, sotto i profili indicati dai ricorrenti, atteso che non viene esclusa la necessità della motivazione della decisione e che non è affatto impedito il contraddittorio, il quale deve svolgersi fra le parti e non nei confronti del giudice.
3. – Con il SECONDO MOTIVO del ricorso principale, denunciando violazione dell’art.345, comma terzo, cpc e vizio di motivazione, si deduce che non sussistevano i presupposti di legge per l’ammissione dei nuovi documenti in appello, (a) non avendo l’appellante dimostrato di non aver potuto produrli prima per causa a lui non imputabile e (b) non essendo i medesimi documenti indispensabili, posto che in ordine alla scientia damni la curatela non aveva in precedenza fornito alcun’ altra prova.
3.1. – Il rilievo di cui sub (a) è inammissibile, dato che la Corte d’appello ha ammesso i nuovi documenti non già in ragione dell’incolpevolezza della loro mancata produzione in primo grado, bensì per l’altra delle due ipotesi previste dall’art.345, terzo comma, cpc, vale a dire la ritenuta indispensabilità dei documenti stessi.
Il rilievo di cui sub (b), attinente appunto alla valutazione di indispensabilità, è infondato perché la norma invocata non condiziona affatto tale valutazione alla precedente tempestiva produzione di altre prove complementari alle nuove.
4. – Con l’UNICO MOTIVO del ricorso incidentale, denunciando falsa applicazione dell’art.2901 cc, in relazione all’art.42 legge fallim., si censura il rigetto della domanda di rilascio in favore del curatore dell’immobile oggetto dell’atto revocato, sostenendo che il rilascio ben può essere ordinato come conseguenza della revoca dell’atto di disposizione.
4.1. – Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
La costituzione di un bene in fondo patrimoniale, invero, non comporta il trasferimento della proprietà o del possesso del medesimo a terzi, ma soltanto l’assoggettamento a un vincolo di destinazione (art.167, primo comma, cc).
La proprietà e il possesso dell’immobile di cui trattasi sono dunque rimasti in capo al fallito sig. A., e dunque il curatore del fallimento è già titolare, anche in ordine ad esso, dei poteri di cui all’art.42 legge fallim., in forza dei quali può senz’altro procedere alla sua liquidazione all’esito della sola rimozione, con la sentenza di revoca della costituzione in fondo patrimoniale, del vincolo di destinazione sopra detto.
5. – Va pertanto disposto il rigetto di entrambi i ricorsi.
Le spese processuali vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
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Numero Protocolo Interno : 224/2013