Per giurisprudenza ormai consolidata, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell’ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari, come nella specie, l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., oltre il suo ambito applicativo proprio, al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d’impugnazione, che si pone a monte del merito dell’appello: questa ordinanza ha, infatti, carattere di definitività ed è, in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Papa, con l’ordinanza n. 1932 del 18 gennaio 2024.
Con tale provvedimento è stata dichiarata l’ammissibilità del ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento del giudice di seconde cure, in quanto con quest’ultimo era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., oltre il suo ambito applicativo proprio e ciò “al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d’impugnazione, che si pone a monte del merito dell’appello: questa ordinanza ha, infatti, carattere di definitività ed è, in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale”.
Il ricorso è stato poi accolto, cassata l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
APPELLO: INAMMISSIBILE QUALORA SI LIMITI A CENSURARE LE SOLE RAGIONI DI RITO ESPOSTE IN SENTENZA, SENZA RIPROPORRE LE QUESTIONI DI MERITO
L’IMPUGNAZIONE RELATIVA AD ERRORES IN PROCEDENDO È AMMISSIBILE SOLO QUALORA GLI STESSI COMPORTINO LA RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE
Sentenza | Corte di Appello di Bari, Pres. Labellarte – Rel. Dellosso | 19.07.2023 | n.1183
APPELLO CIVILE: INAMMISSIBILE IN DIFETTO DI UNA CHIARA INDIVIDUAZIONE DELLE QUESTIONI E DEI PUNTI CONTESTATI NELLA SENTENZA IMPUGNATA
NELL’ATTO DEVE AFFIANCARSI ALLA PARTE VOLITIVA UNA PARTE ARGOMENTATIVA CHE CONFUTI LE RAGIONI ADDOTTE DAL PRIMO GIUDICE
Sentenza | Corte d’Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio | 27.03.2019 | n.441
APPELLO: INAMMISSIBILE IL GRAVAME PRIVO DI CENSURE SPECIFICHE ED ADEGUATE
IL DIFETTO DI SPECIFICITÀ DELLA MOTIVAZIONE È RILEVABILE ANCHE D’UFFICIO
Sentenza | Corte d’Appello di Catanzaro, sez. terza, Pres. C. De Martin – Rel. M. R. Di Girolamo | 07.01.2016 | n.12
FILTRO IN APPELLO – VAGLIO DI AMMISSIBILITA’ “DI MERITO” – REQUISITI – GENERICO RICHIAMO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO – RIGETTO
NON EQUIVALE AD APPROFITTAMENTO IL FATTO CHE LA BANCA PRETENDA DELLE GARANZIE PER L’EROGAZIONE DEL CREDITO
Ordinanza Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rosa Giordano, Rel. Giulio Cataldi 06-02-2014 n.598
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