ISSN 2385-1376
Testo massima
Non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi nel termine di cui agli artt.165 e 347 cpc, ha depositato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, una c.d. “velina” dell’atto di appello in corso di notificazione, priva della relata di notifica, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla “velina“.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione, con sentenza n. 15175 pronunziata in data 21/06/2013, a seguito del ricorso presentato dal Ministero dell’interno contro la sentenza di appello emessa dal Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato l’improcedibilità del gravame per effetto della mancata costituzione dell’appellato.
Nel caso di specie, il Ministero appellante, al momento della sua costituzione nel termine di legge, aveva depositato semplicemente una copia dell’atto di citazione in appello c.d. velina, la quale, tuttavia, era priva di qualsiasi indicazione in ordine alla richiesta o avvenuta notificazione alla controparte, mentre solo in corso di causa aveva provveduto a depositare l’originale dell’atto di appello notificato.
Ebbene, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sulla questione de quo, ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal Ministero dell’interno e, dunque, non condivisibile l’impianto argomentativo elaborato dal Tribunale di Reggio Calabria e posto a base della sentenza impugnata, atteso che l’accertamento dell’avvenuto deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, di una copia dell’atto di appello in luogo dell’originale contenente la relata dell’avvenuta notificazione dello stesso atto, non comporta la sanzione dell’improcedibilità del gravame.
Ed infatti, alla base di tale pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, vi è l’indiscusso principio di tassatività delle cause di improcedibilità, tra le quali non è infatti previsto, all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa da parte dell’appellante, il deposito dell’originale dell’atto di appello notificato.
D’altronde, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.10864 del 18/05/2011, hanno statuito che la sola mancata costituzione in termini dell’appellante determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, non anche l’omessa osservanza delle forme previste per i procedimenti davanti al tribunale.
Oltretutto, dagli stessi giudici di legittimità è stato evidenziato come, nonostante il dettato normativo di cui all’art.165 cpc, la costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente una copia anziché l’originale dell’atto di citazione, depositato in seguito dopo la scadenza del termine prescritto, non determina alcuna nullità della costituzione stessa, ma integra, semmai, una semplice ipotesi di irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e venendosi ad instaurare il contraddittorio con la notifica della citazione.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, gli ermellini hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata ritenendo che l’improcedibilità dell’appello sia comminata ex art.348, primo comma, cpc per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione.
Testo del provvedimento
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