ISSN 2385-1376
Testo massima
Il ricorso indirizzato a parte ormai defunta e notificato al procuratore della stessa determina la nullità dell’atto sanabile dalla costituzione degli eredi, oppure la radicale inammissibilità dell’impugnazione?
E’ questa la questione sulla quale la Corte di Cassazione, sezione seconda, è stata chiamata a pronunziarsi con ordinanza n.10216 del 30/04/2013.
Sul punto, si rinvengono decisioni contrastanti.
Sino ad epoca recente, era principio consolidato quello secondo il quale la costituzione degli eredi della parte defunta avesse un effetto sanante.
(Cass.sent.n.776/2011, n.23522/10, n.13395/2007, n.7981/2007, n.21550/2004, n.6045/2003)
Con la recente sentenza delle sezioni unite n.6070/2013 è stata rimessa in discussione tale soluzione in termini di sanatoria.
In particolare, i giudici della suprema corte hanno affermato che la erronea evocazione in giudizio di una parte che non fosse “giusta parte” non comportasse la nullità della vocatio in ius quanto piuttosto la inammissibilità del ricorso stesso, da dichiararsi anche d’ufficio, mettendo dunque sullo stesso piano il vizio dell’atto con le conseguenze che dallo stesso deriverebbero.
In tal modo si giungerebbe ad affermare che il vizio così divisato consista nella radicale inesistenza della vocatio in ius, tale dunque da non consentire l’applicazione della sanatoria prevista dall’art.164 cpc e per logica conseguenza il ricorso che ne fosse affetto sarebbe sempre e comunque inammissibile.
Appare dunque ictu oculi che in dottrina non emergono orientamenti giurisprudenziali univoci; all’uopo si segnala che, relativamente alla materia esaminata, sono stati di recente pubblicati alcuni provvedimenti contrastanti tra loro (Cass. civ. sent. n.26279/2009, Cass. civ. sez. trib. ord. n.384/2013)
In conclusione, i giudici di legittimità, investiti della questione de quo, hanno ritenuto opportuno trasmettere gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, al fine di risolvere il conflitto interpretativo in materia di sussistenza del vizio di nullità e della sua sanabilità.
Testo del provvedimento
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